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della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel.
068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 9 settembre
2014
Circolare n. 157/2014
Oggetto: Tributi
Bonus beni strumentali Regime ACE Legge 11.8.2014, n.116, di conversione
del D.L. n.91/2014, su S.O. alla G.U. n.192 del 20.8.2014.
Di seguito si
riepilogano le disposizioni di natura tributaria contenute nel decreto legge
Competitivitą, cosģ come convertito dalla legge indicata in oggetto.
Bonus beni strumentali (art.18) Sono state
confermate le disposizioni sul credito dimposta per lacquisto di beni
strumentali nuovi. Si tratta di un bonus pari al 15 per cento delle spese
sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni
strumentali realizzata negli ultimi 5 periodi dimposta. Lagevolazione
riguarda gli investimenti di importo superiore a 10 mila euro effettuati dal 25
giugno 2014 al 30 giugno 2015. Il credito potrą essere utilizzato in
compensazione in tre quote annuali di pari importo, a partire dal secondo
periodo dimposta successivo a quello di effettuazione dellinvestimento. I
beni agevolabili sono i macchinari e le attrezzature rientranti nella divisione
28 della tabella Ateco 2007, tra cui alcune apparecchiature speciali per il
trasporto merci entro strutture delimitate, quali gru, carrelli elevatori e
altre macchine per sollevamento e movimentazione interna delle merci.
ACE Aiuto alla Crescita Economica
(art.19)
Sono divenute definitive le disposizioni per favorire la patrimonializzazione
delle imprese attraverso la deducibilitą dal reddito dimpresa di una
percentuale dellincremento del capitale netto (cd. regime ACE). A decorrere
dal periodo dimposta in corso al 31.12.2014, in alternativa alla maggiore
deducibilitą, le imprese possono usufruire di un credito dimposta da scomputare
dallIrap in cinque quote annuali costanti. Per le societą quotate in borsa č
prevista unulteriore agevolazione: viene infatti aumentato del 40%
lincremento del capitale netto da utilizzare ai fini della determinazione del
credito dimposta. Questultima disposizione, peraltro, necessita di essere
autorizzata dalla Commissione Europea.
Societą quotate (art.20) Sono state
confermate le misure di semplificazione a favore della quotazione delle
imprese.
Riduzione del capitale minimo delle Spa
(art.20)
Il capitale sociale minimo delle societą per azioni č stato ridotto da 120
mila a 50 mila euro.
Registro Imprese (art.20) Le Camere di
Commercio devono iscrivere immediatamente nel Registro Imprese gli atti
costitutivi e modificativi delle societą, ad eccezione delle societą per
azioni. La verifica dei relativi atti notarili, dovrą essere successiva.
Sindaci delle srl (art.20) Per le srl non
cč pił obbligo di nominare il collegio sindacale o il revisore nelle srl, se
non nel caso in cui la societą perda i requisiti per la presentazione del
bilancio in forma semplificata (ovvero quando per due anni consecutivi supera i
limiti dimensionali previsti dallarticolo 2435bis C.C.).
Facilitazioni per laccesso al credito
(artt.21 e 22)
Confermate le misure per facilitare il ricorso al credito extrabancario da
parte delle imprese. In particolare, č stata soppressa la ritenuta dacconto
sugli interessi delle obbligazioni delle imprese non quotate collocate presso
investitori qualificati; č stata inoltre prevista la possibilitą per
assicurazioni, fondi pensione, fondi di credito e societą di cartolarizzazione
di concedere finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma (e non solo
attraverso investimenti in crediti).
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.120/2014 |
Responsabile di
Area |
Allegato
uno |
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© CONFETRA La riproduzione
totale o parziale č consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla Confetra. |
S.O. n. 72 G.U. n. 192 del 20.8.2014
LEGGE 11 agosto 2014, n. 116
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24
giugno
2014, n. 91, recante
disposizioni urgenti per il settore agricolo, la
tutela ambientale
e l'efficientamento energetico
dell'edilizia
scolastica e universitaria,
il rilancio e lo sviluppo delle imprese,
il contenimento dei costi
gravanti sulle tariffe elettriche,
nonche'
per la definizione immediata
di adempimenti derivanti dalla normativa
europea.
Titolo I
MISURE PER LA CRESCITA
ECONOMICA
Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL
SETTORE AGRICOLO
Art. 1
Disposizioni urgenti in
materia di controlli sulle imprese
agricole,
istituzione del registro unico dei controlli
sulle imprese agricole
e
potenziamento dell'istituto della
diffida nel settore
agroalimentare
1. Al
fine di assicurare
l'esercizio unitario dell'attivita'
ispettiva nei confronti delle imprese agricole
e l'uniformita' di
comportamento degli organi di
vigilanza, nonche' di
garantire il
regolare esercizio dell'attivita' imprenditoriale, i
controlli
ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono
effettuati dagli
organi di vigilanza
in modo coordinato,
tenuto conto del
piano
nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento
(CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004,
e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma
5, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 4
aprile 2012, n.
35, evitando sovrapposizioni e
duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui
controlli. I
controlli sono predisposti anche utilizzando i
dati contenuti nel
registro di cui al
comma 2. I
controlli ispettivi esperiti
nei
confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi verbali,
da notificare anche nei casi di constatata regolarita'. Nei casi
di
attestata regolarita',
ovvero di regolarizzazione conseguente
al
controllo ispettivo eseguito,
gli adempimenti relativi
alle
annualita' sulle quali sono stati effettuati i controlli
non possono
essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative
alle
stesse annualita' e tipologie di controllo, salvo quelle determinate
da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore,
ovvero nel
caso emergano atti,
fatti o elementi
non conosciuti al
momento
dell'ispezione. La presente
disposizione si applica
agli atti e
documenti esaminati dagli
ispettori ed indicati
nel verbale del
controllo ispettivo.
2. Al
fine di evitare
duplicazioni e sovrapposizioni nei
procedimenti di controllo
e di recare
il minore intralcio
all'esercizio dell'attivita' d'impresa e' istituito, con decreto
di
natura non regolamentare
del Ministro delle
politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con
il Ministro dell'interno,
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali
il registro unico dei controlli ispettivi di cui al
comma 1 sulle
imprese agricole. Ai fini dell'attuazione delle
disposizioni di cui
al comma 1,
del coordinamento dell'attivita' di
controllo e
dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i
dati
concernenti i controlli effettuati da parte di organi di
polizia e
dai competenti organi di vigilanza e di
controllo , nonche'
da
organismi privati
autorizzati allo svolgimento
di compiti di
controllo
dalle vigenti disposizioni, a
carico delle imprese
agricole sono resi disponibili tempestivamente in via
telematica e
rendicontati
annualmente, anche ai
fini della successiva
riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento
(CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile
2004,
alle altre pubbliche amministrazioni secondo le
modalita' definite
con Accordo tra le amministrazioni interessate sancito
in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di
entrata in
vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni
di cui
al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito
delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e
comunque senza nuovi
o maggiori oneri
a carico della
finanza
pubblica, secondo le modalita' e i termini previsti con il
medesimo
accordo.
3.
Per le violazioni alle norme in materia
agroalimentare, per
le quali
e' prevista l'applicazione della
sola sanzione
amministrativa
pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso
in
cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili,
diffida
l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il
termine
di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida
e
ad elidere le
conseguenze dannose o
pericolose dell'illecito
amministrativo. Per
violazioni sanabili si
intendono errori e
omissioni formali
che comportano una
mera operazione di
regolarizzazione
ovvero violazioni le
cui conseguenze dannose
o
pericolose
sono eliminabili. In caso di mancata
ottemperanza alle
prescrizioni
contenute nella diffida di cui al presente comma, entro
il
termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare
la
contestazione,
ai sensi dell'articolo 14 della
legge 24 novembre
1981,
n. 689. In tale ipotesi e' esclusa l'applicazione dell'articolo
16
della citata legge n. 689 del 1981.
3-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo
30 settembre 2005, n.
225,
e il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 aprile
2010,
n. 75, sono abrogati.
4. Per le violazioni
alle norme in materia
agroalimentare per le
quali e' prevista l'applicazione della sola sanzione
amministrativa
pecuniaria, se gia' consentito il pagamento in
misura ridotta, la
somma, determinata ai sensi
dell'articolo 16, primo
comma, della
citata legge n. 689 del 1981, e' ridotta del trenta per
cento se
il
pagamento e' effettuato entro cinque giorni
dalla contestazione o
dalla notificazione. La
disposizione di cui al primo periodo
si
applica
anche alle violazioni contestate anteriormente alla data
di
entrata in
vigore del presente
decreto, purche' l'interessato
effettui
il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta
giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente
decreto all'autorita' competente,
di cui all'articolo
17
della
citata legge n. 689 del 1981 e all'organo che ha accertato
la
violazione.
Art. 1 bis
Disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni
1. Ai fini
dell'applicazione della disciplina
dei procedimenti
relativi
alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori
agricoli
che
utilizzano depositi di prodotti
petroliferi di capienza
non
superiore
a 6 metri cubi,
anche muniti di
erogatore, ai sensi
dell'articolo
14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto
legislativo 29
marzo
2004, n. 99, non sono tenuti agli
adempimenti previsti dal
regolamento
di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 1ŗ
agosto
2011, n. 151.
2. L'obbligo di registrazione di cui
all'articolo 6 del regolamento
(CE)
n. 852/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29
aprile
2004, si considera assolto dalle imprese agricole in possesso
di
autorizzazione o nulla
osta sanitario, di
registrazione, di
comunicazione
o segnalazione certificata di inizio attivita' prevista
per
l'esercizio dell'impresa.
3. Per le imprese agricole, definite come
piccole e medie ai sensi
del
regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione,
del 6 agosto
2008,
nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del
decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni,
dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formati
da
imprese agricole singole ed associate,
la produzione agricola
derivante dall'esercizio in
comune delle attivita',
secondo il
programma
comune di rete, puo' essere divisa fra
i contraenti in
natura
con l'attribuzione a ciascuno, a
titolo originario, della
quota
di prodotto convenuta nel contratto di rete.
4. L'articolo 6 della legge 23 dicembre 1956,
n. 1526, e' abrogato.
5.
In attuazione delle
disposizioni di cui
all'articolo 38,
paragrafo
1, lettera a), del regolamento
(CE) n. 436/2009
della
Commissione,
del 26 maggio 2009, i registri dei prodotti vitivinicoli
sono dematerializzati e
realizzati nell'ambito del Sistema
informativo
agricolo nazionale (SIAN). In sede
di attuazione delle
disposizioni di
cui al presente
comma si prevedono
modalita'
ulteriormente semplificate di
compilazione dei registri
dematerializzati,
compresa la concessione di termini piu' favorevoli,
per
le aziende vitivinicole che producono meno di mille ettolitri di
vino
l'anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale.
6. Il registro di carico e scarico di cui
all'articolo 12, comma 3,
del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9
febbraio
2001, n. 187, e' dematerializzato e
realizzato nell'ambito
del
SIAN.
7. Il registro di carico e scarico di cui
all'articolo 1, sesto
comma,
della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e'
dematerializzato e
realizzato
nell'ambito del SIAN.
All'articolo 1 della
legge 23
dicembre
1956, n. 1526, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
sesto comma, le
parole: «presso ogni
stabilimento, un
registro
di carico e
scarico sul quale
devono essere indicate
giornalmente»
sono sostituite dalle seguenti: «per ogni stabilimento,
un
registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate»;
b) il settimo comma e' abrogato.
8. Il registro di carico e scarico di cui al
comma 1 dell'articolo
28
della legge 20 febbraio
2006, n. 82,
e' dematerializzato e
realizzato
nell'ambito del SIAN.
9. Gli articoli 2 e 3 della legge 11 aprile
1974, n. 138,
sono
sostituiti
dai seguenti:
«Art.
2. - 1.
Le informazioni relative
all'introduzione sul
territorio
nazionale di latte in
polvere registrate nei
sistemi
informativi
utilizzati dal Ministero
della salute sono
messe a
disposizione
del Ministero delle politiche
agricole alimentari e
forestali
- Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualita'
e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
Art. 3. - 1. I produttori, gli
importatori, i grossisti
e gli
utilizzatori
di latte in polvere o di altri latti comunque conservati
devono
tenere aggiornato un registro di carico e scarico. Il registro
di cui
al primo periodo
e' dematerializzato ed
e' realizzato
nell'ambito
del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)».
10. All'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi da 5 a 9 si
provvede
con decreti di natura non regolamentare del Ministero delle
politiche
agricole alimentari e forestali da adottare
entro novanta
giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente
decreto, nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e
finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fino all'entrata in
vigore
dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi
le
disposizioni previgenti.
11. L'articolo 59-bis del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e'
abrogato.
12.
Con riferimento ai terreni
agricoli contraddistinti da
particelle
fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri
quadrati,
site in
comuni montani, ricompresi
nell'elenco delle zone
svantaggiate
di montagna delimitate ai sensi dell'articolo
32 del
regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende
agricole
di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente
della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti
a disporre
del relativo titolo
di conduzione ai
fini della
costituzione
del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato
decreto
del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999.
13. Alla sezione 6
dell'Allegato A al
decreto legislativo 19
novembre 2008,
n. 194, le
parole: «depositi alimentari»
si
interpretano
nel senso che non sono considerati tali, ai fini di cui
al
citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative
di
cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n.
228, e dai consorzi agrari per
la fornitura di
servizi agli
imprenditori
agricoli.
14. Le
organizzazioni professionali agricole
ed agromeccaniche
comprese quelle
di rappresentanza delle
cooperative agricole,
maggiormente rappresentative a
livello nazionale, nell'esercizio
dell'attivita'
di consulenza per
la circolazione delle
macchine
agricole
ai sensi dell'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo
29
marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, possono attivare le
procedure
di collegamento al sistema operativo
di prenotazione del
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti, ai fini
dell'immatricolazione
e della gestione delle situazioni
giuridiche
inerenti
alla proprieta' delle predette
macchine. Con decreto
del
Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il
Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare
entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di
conversione del
presente decreto, sono
stabilite le modalita'
tecniche di
collegamento con il
Centro elaborazione dati
del
Ministero
stesso e le relative modalita' di gestione.
15. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
214, sono apportate
le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, lettera g), la
parola: «applicano» e'
sostituita
dalle seguenti: «commercializzano imballaggi con»;
b) all'articolo 54, comma 11, la parola: «apponga»
e' sostituita
dalle
seguenti: «commercializzi imballaggi con».
16. L'articolo 11, comma 1, lettera c), della
legge 6 giugno 1986,
n. 251,
come modificato dall'articolo
26, comma 2-bis,
del
decreto-legge 31
dicembre 2007, n.
248, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel
senso
che sono anche di competenza degli iscritti
nell'albo degli
agrotecnici
le attivita' di progettazione e direzione delle opere di
trasformazione
e miglioramento fondiario, sia agrario che
forestale.
Art. 1 ter
Istituzione del sistema di consulenza
aziendale in agricoltura
1. E' istituito il sistema di consulenza
aziendale in agricoltura
in
conformita' al titolo III del regolamento (UE)
n. 1306/2013 del
Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
e secondo
le
disposizioni quadro definite a livello
nazionale dal presente
articolo.
2. Il sistema di consulenza contempla almeno
gli ambiti di cui
all'articolo
12, paragrafi 2 e 3, del citato
regolamento (UE) n.
1306/2013
e gli aspetti relativi alla
competitivita' dell'azienda
agricola, zootecnica
e forestale inclusi
il benessere e la
biodiversita'
animale nonche' i
profili sanitari delle
pratiche
zootecniche.
3.
Lo svolgimento dell'attivita' di
consulenza deve essere
chiaramente
separato dallo svolgimento dell'attivita' di
controllo
dei procedimenti
amministrativi e tecnici
per l'erogazione di
finanziamenti
pubblici all'agricoltura.
4. I consulenti che operano nel sistema di
cui al comma 1
devono
possedere
qualifiche adeguate o ricevere una adeguata
formazione di
base
e di aggiornamento, in relazione agli ambiti di cui al comma 2.
5. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e
forestali,
di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con la
Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le
province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta
giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,
sono definiti i
criteri che garantiscono
il
rispetto
del principio di separatezza di cui al comma 3, le procedure
omogenee per
la realizzazione delle
attivita' di formazione
e
aggiornamento
di cui al comma 4, le modalita' di accesso
al sistema
di
consulenza aziendale che
tengano conto delle
caratteristiche
specifiche
di tutti i comparti
produttivi del settore
agricolo,
zootecnico
e forestale, nonche' l'istituzione
del registro unico
nazionale degli
organismi di consulenza
e del sistema
di
certificazione
di qualita' nazionale sull'efficacia ed
efficienza
dell'attivita' di
consulenza svolta, presso
il Ministero delle
politiche
agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse
umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque senza
nuovi o maggiori
oneri a carico
della finanza
pubblica.
6. Le regioni e le
province autonome di
Trento e di
Bolzano
selezionano
gli organismi di
consulenza secondo quanto
disposto
dall'articolo
15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, e con
propri
provvedimenti definiscono, entro sessanta giorni dalla data di
entrata
in vigore del decreto di cui al comma
5, le disposizioni
attuative
a livello regionale del sistema di consulenza aziendale.
7. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto
legislativo 27 maggio
1999,
n. 165, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis)
accertare ed attestare,
a prescindere dalla
suddetta
convenzione,
nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge,
fatti o
circostanze di ordine
meramente tecnico concernenti
situazioni
o dati certi relativi
all'esercizio dell'attivita' di
impresa».
Art. 2
Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore vitivinicolo
1. Alla legge 20
febbraio 2006, n. 82, sono apportate
le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, il
comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
E'
altresi' ammessa, la produzione
di mosto cotto,
denominato anche
saba, sapa o similari, previa
comunicazione al competente
Ufficio
territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e
della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari, da eseguirsi
secondo le modalita' stabilite
nell'articolo 5, comma
1, della
presente legge.»;
b) all'articolo 5,
comma 1:
1) il
primo periodo e'
sostituito dal seguente:
«La
preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di
vini
liquorosi, di vini aromatizzati, di bevande aromatizzate a
base di
vino, di cocktail
aromatizzati di prodotti
vitivinicoli e di
spumanti, nonche' la preparazione delle bevande
spiritose, di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo
trattino, e
punto ii) del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo
e
del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo
alla definizione, alla
designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla
protezione
delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che
abroga il
regolamento (CEE) n. 1576/89
del Consiglio, puo'
essere eseguita
anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini
nella cui
preparazione non e' ammesso l'impiego di saccarosio,
dell'acquavite
di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento
(UE) n. 251/2014 del
Parlamento europeo e
del Consiglio del 26
febbraio 2014, e successive
modificazioni, a condizione
che le
lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il
quinto giorno
antecedente alla
lavorazione, al competente
ufficio territoriale
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
repressione
frodi dei prodotti agroalimentari.»;
2) al secondo periodo
le parole: «(CEE)
n. 1601/91» sono
sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 251/2014»;
c) all'articolo 6,
dopo il comma 3, e'
aggiunto il seguente:
«3-bis. Nei locali di un'impresa agricola che produce
mosti o
vini, e' consentita anche la detenzione dei prodotti
di cui al
comma 1, lettere
da a) a
d), se ottenuti
esclusivamente
dall'attivita' di coltivazione, silvicoltura e di
allevamento svolte
dall'impresa oppure impiegati
nella preparazione di
alimenti
costituiti
prevalentemente da prodotti
agricoli ottenuti dalle
medesime attivita'. In tali casi la detenzione e' soggetta ad
una
preventiva
comunicazione da inviare anche in
via telematica al
competente ufficio dell'Ispettorato centrale
della tutela della
qualita' e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari.»;
d) all'articolo 14:
1) al comma 3,
primo periodo, le
parole: «autorizzazione,
valida per una campagna
vitivinicola, rilasciata dal
competente
ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione
frodi, al
quale deve essere
presentata domanda in
carta da bollo
con
specificazione della sede e dell'ubicazione dei locali
interessati,
nonche' del quantitativo
presunto di sottoprodotti
oggetto di
richiesta.» sono sostituite
dalle seguenti: «comunicazione, da
inviarsi al competente ufficio dell'Ispettorato centrale della
tutela
della qualita' e
della repressione frodi
dei prodotti
agroalimentari.»;
2) al comma 4,
secondo periodo, le parole: «almeno
entro il
quinto giorno antecedente» sono
sostituite dalla seguente:
«antecedentemente»;
d-bis) all'articolo 16, dopo il comma 3 e'
inserito il seguente:
3-bis. In deroga al comma 3, per gli aceti
di vino
preparati con
metodo
artigianale, a lunga maturazione, il limite dell'1,5 per cento
in
volume e' elevato al 4 per cento in volume;
e) all'articolo 25:
1) al comma 1, le
parole: «, che rispondono ai requisiti e alle
caratteristiche anche di purezza determinati con decreto del
Ministro
delle politiche agricole e forestali, di concerto
con il Ministro
della salute, da emanare entro un anno
dalla data di
entrata in
vigore della presente legge» sono soppresse;
2) i commi 2 e 3
sono abrogati;
f) l'articolo 26 e'
abrogato;
g) all'articolo 28:
1) al comma 1
le parole da:
«, con fogli
progressivamente
numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente in base
al
luogo di detenzione,
e annotarvi tutte
le introduzioni e le
estrazioni all'atto in cui si verificano» sono soppresse;
2) i commi 4 e 5
sono abrogati;
h) all'articolo 35:
1) il comma 11 e'
sostituito dal seguente: «11. Salvo che il
fatto costituisca
reato, chiunque viola
le disposizioni di cui
all'articolo 25 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.500 euro a 15.000 euro.»;
2) il comma 12 e'
abrogato;
i) l'articolo 43 e'
abrogato.
1-bis. Per i titolari di stabilimenti
enologici di capacita'
complessiva
inferiore a 50 ettolitri con annesse attivita' di vendita
diretta
o ristorazione, l'obbligo di tenuta di
registri ai sensi
dell'articolo
36 del regolamento (CE) n. 436/2009 della
Commissione,
del
26 maggio 2009, si considera assolto con la
presentazione della
dichiarazione
di produzione e la dichiarazione di giacenza.
1-ter. All'articolo 8 del decreto legislativo
8 aprile 2010, n. 61,
il
comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. L'uso delle DOCG e DOC non e' consentito
per i
vini ottenuti
sia
totalmente che parzialmente da
vitigni che non
siano stati
classificati
fra gli idonei alla coltivazione
o che derivino
da
ibridi
interspecifici tra la Vitis vinifera ed altre specie americane
o
asiatiche. Per i vini ad IGT e' consentito l'uso delle varieta' di
vite
iscritte nel Registro nazionale delle varieta' di vite da vino,
nonche'
delle varieta' in osservazione».
Art. 3
Interventi per il sostegno del Made
in Italy
1. Alle imprese che
producono prodotti agricoli, della pesca
e
dell'acquacoltura di
cui all'Allegato I
del Trattato sul
funzionamento dell'Unione
europea, nonche' alle
piccole e medie
imprese, come definite
dal regolamento (CE)
n. 800/2008 della
Commissione, del 6
agosto 2008, che
producono prodotti
agroalimentari, della
pesca e dell'acquacoltura non
ricompresi
nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa
o
riunite in consorzi, e' riconosciuto, nel limite di spesa
di cui
al
comma 5, lettera a), un credito d'imposta nella misura
del 40 per
cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e
comunque non
superiore a 50.000
euro, nel periodo
d'imposta in corso
al 31
dicembre 2014 e
nei due successivi,
per la realizzazione e
l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate
al
potenziamento del commercio elettronico.
2. Il credito
d'imposta di cui
al comma 1
va indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per
il quale
e' concesso ed e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione
ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,
e successive modificazioni. Esso non concorre
alla formazione del
reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui
redditi, di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
Con decreto del
Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con
i Ministri dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare
entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,
sono stabilite le
condizioni, i termini
e le modalita'
di
applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo
alla
fruizione del credito d'imposta al fine del
rispetto del previsto
limite di spesa e al relativo monitoraggio.
3. Al fine di
incentivare la creazione di nuove reti
di imprese
ovvero lo svolgimento di nuove attivita' da parte di reti
di imprese
gia' esistenti, alle imprese
che producono prodotti
agricoli,
della
pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del
Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' alle piccole e
medie
imprese, come definite
dal regolamento (CE)
n. 800/2008 della
Commissione, del 6
agosto 2008, che
producono prodotti
agroalimentari, della
pesca e dell'acquacoltura non
ricompresi
nel predetto Allegato I, anche se
costituite in forma cooperativa
o
riunite in consorzi e' riconosciuto, nel
limite di spesa di cui
al comma 5, lettera b), un credito d'imposta nella misura del
40 per
cento delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo
di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonche'
per la
cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000
euro, nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due
successivi.
4. Il credito
d'imposta di cui
al comma 3
va indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per
il quale
e' concesso ed e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione
ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,
e successive modificazioni. Esso non concorre
alla formazione del
reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui
redditi, di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
Con decreto del
Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con
i Ministri dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare
entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,
sono stabilite le
condizioni, i termini
e le modalita'
di
applicazione del comma 3 e del presente comma anche con riguardo
alla
fruizione del credito d'imposta al fine del
rispetto del previsto
limite di spesa e al relativo monitoraggio.
4-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 3
per le
imprese diverse
dalle
piccole e medie imprese come definite dal regolamento (CE)
n.
800/2008
della Commissione, del 6 agosto
2008, si applicano
nei
limiti
previsti dai regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013 della
Commissione,
del 18 dicembre 2013, e dal regolamento (UE) n. 717/2014
della
Commissione, del 27 giugno
2014, relativi all'applicazione
degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione
europea
agli aiuti de minimis;
5. Agli oneri derivanti
dall'attuazione delle disposizioni
di cui
ai commi 1 e 3, si provvede ai sensi dell'articolo 8, comma 2:
a) nel limite di 500.000
euro per l'anno 2014, di 2 milioni di
euro
per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016, per
l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1;
b) nel limite di 4,5
milioni di euro per l'anno 2014, di
12
milioni
di euro per l'anno 2015 e di 9 milioni
di euro per
l'anno
2016, per l'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 3.
6. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
effettua gli
adempimenti conseguenti ai
regolamenti dell'Unione
europea
in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.
7. All'articolo 4 della
legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il
secondo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 4, e'
inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini di
cui al comma 3 ed ai sensi degli
articoli
26, paragrafo 2, lettera a), e 39 del regolamento
(UE) 25 ottobre
2011, n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali svolge, attraverso il proprio
sito istituzionale, una
consultazione pubblica
tra i consumatori
per valutare in
quale
misura, nelle informazioni relative ai
prodotti alimentari, venga
percepita come
significativa l'indicazione relativa
al luogo di
origine o di provenienza dei
prodotti alimentari e
della materia
prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione
degli
stessi e quando l'omissione delle medesime indicazioni sia
ritenuta
ingannevole. Ai sensi
dell'articolo 39, paragrafo
2, del citato
regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, in collaborazione con il Centro
di ricerca
per gli alimenti e la nutrizione, svolge studi diretti a individuare,
su scala territoriale, i legami
tra talune qualita'
dei prodotti
alimentari e la loro
origine o provenienza.
I risultati delle
consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi
pubblici e
trasmessi alla Commissione europea. All'attuazione delle
disposizioni
di cui al
presente comma si
provvede con le
risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
8. Il Ministero delle
politiche agricole alimentari
e forestali
svolge la consultazione
pubblica tra i
consumatori di cui
all'articolo 4, comma 4-bis, della legge 3 febbraio 2011, n.
4, come
introdotto dal comma 7, lettera b), entro trenta giorni dalla
data di
entrata in vigore del presente decreto.
9. I decreti di cui
all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011,
n.
4, comma 3, sono adottati entro sei mesi dalla data
di entrata in
vigore del presente decreto con le modalita' di cui al medesimo
comma
3.
10. All'articolo 58 del
decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, al
comma 1, primo
periodo, dopo le
parole: «E' istituito
presso
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo» sono
inserite le
seguenti: «per l'efficientamento della filiera
della produzione e
dell'erogazione e».
Art. 4
Misure per la sicurezza
alimentare e la produzione della Mozzarella
di Bufala Campana DOP
1. La
produzione della «Mozzarella
di Bufala campana»
DOP,
registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai
sensi del
regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del
12 giugno 1996,
deve avvenire in uno spazio in cui e' lavorato esclusivamente latte
proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di
controllo della
DOP Mozzarella di Bufala Campana. In tale spazio puo'
avvenire anche
la produzione di semilavorati e di altri prodotti purche' realizzati
esclusivamente con latte
proveniente da allevamenti
inseriti nel
sistema di controllo della
DOP Mozzarella di
Bufala Campana. La
produzione di prodotti realizzati anche o esclusivamente con
latte
differente da quello da allevamenti inseriti nel sistema di
controllo
della DOP Mozzarella di Bufala Campana deve essere effettuata
in uno
spazio differente, secondo le
disposizioni del decreto di cui al
comma
3.
2. Al fine di assicurare
la piu' ampia tutela degli
interessi dei
consumatori e di
garantire la concorrenza
e la trasparenza
del
mercato del latte di bufala, gli allevatori bufalini, i
trasformatori
e gli intermediari di latte di bufala sono
obbligati ad adottare,
nelle rispettive attivita', secondo le disposizioni del decreto di
cui
al comma 3, sistemi idonei a
garantire la rilevazione
e la
tracciabilita' del latte prodotto quotidianamente, dei
quantitativi
di latte di
bufala trasformato e
delle quantita' di
prodotto
derivante dalla trasformazione del latte di bufala utilizzato.
3. Con decreto del
Ministero delle politiche agricole alimentari
e
forestali, di concerto con il
Ministro della salute,
da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del
presente
decreto, sono definite
le modalita' per
l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 1, terzo periodo, e 2, prevedendo
che
la
separazione spaziale delle produzioni di cui al
comma 1, ultimo
periodo, impedisca
ogni contatto, anche
accidentale, tra latte
proveniente
da allevamenti inseriti nel sistema
di controllo della
Mozzarella
di Bufala Campana DOP e
altro latte, nonche'
tra la
Mozzarella
di Bufala Campana DOP e prodotti ottenuti con altro latte
in
tutte le fasi della lavorazione e del confezionamento.
4. Salva l'applicazione
delle norme penali vigenti, chiunque
viola
le disposizioni di
cui al comma
1 e' soggetto
alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
2.000 a
euro 13.000 e
alla sanzione accessoria
della chiusura dello
stabilimento nel quale si e' verificata la violazione per
un periodo
da un minimo di dieci ad un massimo di
trenta giorni e della
pubblicazione dell'ordinanza di
ingiunzione, a cura
e spese
dell'interessato,
su due quotidiani a diffusione nazionale.
Si
applica altresi' la sanzione accessoria della sospensione del
diritto
di utilizzare la denominazione protetta dalla data dell'accertamento
della violazione fino
a quando l'organo
di controllo non
abbia
verificato la rimozione della causa che ha dato origine alla
sanzione
e l'avvenuta pubblicita' a norma del periodo seguente. Della
sanzione
della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione
protetta
e' data tempestiva pubblicita' attraverso la pubblicazione, a
cura e
spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione
nazionale.
Nel
caso di accertamento di reiterazione delle violazioni di cui al
comma
1, nei sei mesi
successivi all'adozione del
provvedimento
esecutivo , la
chiusura dello stabilimento
e' disposta per un
periodo da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni
e gli
importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al
presente
comma sono raddoppiati. La sanzione della chiusura dello
stabilimento
nel quale si e' verificata
la violazione e'
altresi' disposta a
carico di coloro che utilizzano latte o cagliata diversi
da quelli
della Mozzarella di Bufala Campana DOP nella produzione di
Mozzarella
di Bufala Campana DOP. In tali
casi la chiusura dello stabilimento
e'
disposta per un periodo da un minimo di dieci giorni a un massimo
di
trenta giorni, ovvero da un minimo di
trenta ad un
massimo di
novanta giorni
in caso di
reiterazione di tale
comportamento
accertata
nei sei mesi successivi
all'adozione del provvedimento
esecutivo.
La procedura prevista dall'articolo 19
della legge 24
novembre 1981,
n. 689, si
applica anche all'opposizione
all'inibizione
all'uso della denominazione protetta.
5. Salva l'applicazione
delle norme penali vigenti, chiunque
viola
le disposizioni di
cui al comma
2 e' soggetto
alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 750 ad
euro 4.500. Qualora la
violazione riguarda prodotti
inseriti nel
sistema di controllo
delle denominazioni protette
di cui al
regolamento (UE) n. 1151/2012, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 13.000.
5-bis. Per le violazioni delle disposizioni
di cui ai commi 1 e
2
si applicano esclusivamente le disposizioni sanzionatorie previste
dai
commi 4 e 5.
6. Il Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della
tutela della
qualita' e repressione
frodi dei prodotti
agroalimentari del
Ministero delle politiche
agricole alimentari e
forestali, e'
designato quale autorita' competente all'applicazione delle sanzioni
di cui ai commi 4 e 5.
7. L'articolo
4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre
2008,
n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 2008,
n. 205, e' abrogato. L'articolo 7 della legge 3 febbraio 2011,
n. 4,
e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto
di cui al comma 3.
8. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, chiunque
viola
i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche
in via
cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento
(CE) n.
178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28
gennaio 2002,
e' punito con la multa da euro 25.000 a
euro 50.000. L'autore
del delitto di cui al presente comma e' tenuto altresi' a rimuovere,
a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente
organo
di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia
giudiziaria,
le coltivazioni di sementi vietate ed alla realizzazione delle
misure
di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le
modalita'
definiti dalla regione competente per territorio.
Art. 5
Disposizioni per
l'incentivo all'assunzione di
giovani lavoratori
agricoli e la riduzione del costo del
lavoro in agricoltura
1. Al
fine di promuovere
forme di occupazione
stabile in
agricoltura di giovani di eta' compresa tra i 18 e i 35
anni e in
attesa dell'adozione di
ulteriori misure da
realizzare anche
attraverso il ricorso
alle risorse della
nuova programmazione
comunitaria 2014-2020, e' istituito, nel limite
delle risorse del
fondo istituito ai sensi del comma 2, un incentivo per i
datori di
lavoro che hanno i requisiti di
cui all'articolo 2135
del codice
civile e che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato
o con contratto di
lavoro a tempo
determinato che presenta
i
requisiti di cui al
comma 3, lavoratori
che si trovano
nelle
condizioni di cui al comma 4.
2. Ai fini
dell'erogazione degli incentivi di cui al
comma 1, e'
istituito nello stato di previsione del
Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali il
fondo per gli
incentivi
all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli, con una
dotazione
pari
a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
3. Ai fini della
concessione dell'incentivo di
cui al presente
articolo, il contratto di lavoro a tempo determinato deve:
a) avere durata almeno
triennale;
b) garantire al
lavoratore un periodo di
occupazione minima di
102 giornate all'anno;
c) essere redatto in
forma scritta.
4. Le assunzioni di cui
al comma 1 devono riguardare lavoratori
di
eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni, che si
trovano in una delle
seguenti condizioni:
a) essere privi di
impiego regolarmente retribuito da almeno
sei
mesi;
b) essere privi di un
diploma di istruzione secondaria di secondo
grado.
5. Le
assunzioni di cui
al presente articolo
devono essere
effettuate tra il 1° luglio
2014 e il
30 giugno 2015
e devono
comportare un incremento occupazionale netto
calcolato sulla base
della differenza tra il numero di giornate lavorate nei
singoli anni
successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno
precedente l'assunzione. I lavoratori dipendenti
con contratto di
lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra
le ore
pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo
pieno.
L'incremento della base occupazionale va considerato al netto
delle
diminuzioni occupazionali
verificatesi in societa'
controllate o
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile o facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
6. L'incentivo di cui al
presente articolo e' pari a un terzo della
retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un
periodo
complessivo di 18 mesi, riconosciuto al datore di lavoro
unicamente
mediante compensazione dei contributi dovuti e con le
modalita' di
seguito illustrate:
a) per le assunzioni a
tempo determinato:
1) 6 mensilita' a
decorrere dal completamento del primo anno di
assunzione;
2) 6 mensilita' a
decorrere dal completamento del secondo
anno
di assunzione;
3) 6 mensilita' a
decorrere dal completamento del terzo anno di
assunzione;
b) per le assunzioni a
tempo indeterminato: 18 mensilita' a
decorrere dal
completamento del diciottesimo
mese dal momento
dell'assunzione.
6-bis.
Il valore annuale
dell'incentivo non puo'
comunque
superare,
per ciascun lavoratore
assunto ai sensi
del presente
articolo,
l'importo di:
a) 3.000 euro, nel caso di assunzione a tempo
determinato;
b) 5.000 euro, nel caso di assunzione a tempo
indeterminato.
7. All'incentivo di cui
al presente articolo
si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della
legge 28
giugno 2012, n. 92.
8. Entro sessanta
giorni dalla data
di entrata in vigore del
presente decreto, l'Inps adegua, senza nuovi o maggiori oneri
per la
finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo scopo
di
ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all'incentivo
e
di consentire la fruizione
dell'incentivo stesso, comunicando
sul
proprio sito internet istituzionale la data a decorrere dalla
quale
e' possibile presentare le domande di ammissione all'incentivo.
Entro
il medesimo termine l'Inps,
con propria circolare,
disciplina le
modalita' attuative dell'incentivo di cui al
comma 1, nonche'
le
modalita' di controllo per il rispetto da parte dei datori
di lavoro
degli impegni assunti
nei contratti per
i quali e'
previsto
l'incentivo ai sensi
del presente articolo
e per la
verifica
dell'incremento occupazionale.
9. L'incentivo
di cui al
presente articolo e'
riconosciuto
dall'Inps in base all'ordine
cronologico di presentazione
delle
domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate,
valutata
anche su base pluriennale con riferimento alla durata
dell'incentivo,
l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande,
fornendo
immediata comunicazione anche attraverso il proprio
sito internet.
L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate
valutate con
riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni
mensili al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al
Ministero delle
politiche agricole alimentari
e forestali ed
al Ministero
dell'economia e delle finanze.
10. Il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali
effettua la
comunicazione di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n.
800/2008.
11. In relazione alla
prossima scadenza del citato regolamento (CE)
n. 800/2008, il
Ministero del lavoro
e delle politiche
sociali
verifica la compatibilita' delle
disposizioni di cui
al presente
articolo rispetto alle nuove disposizioni europee di
esenzione dalla
notifica in corso
di adozione e
propone le misure
necessarie
all'eventuale adeguamento.
12. A decorrere
dalla data in
cui e' possibile
presentare le
domande di ammissione all'incentivo di cui al presente
articolo, per
le assunzioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato
non trova
piu' applicazione l'incentivo di cui all'articolo 1 del
decreto-legge
28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge
9
agosto 2013, n.
99. Restano salve
le domande di
ammissione
all'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno
2013,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n.
99, presentate fino a tale data.
13. All'articolo 11 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.
446, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1.1. Le
deduzioni di
cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e
4), per i
produttori
agricoli di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera d), e
per le
societa'
agricole di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 29
marzo
2004, n. 99, si applicano, nella
misura del 50 per cento
degli importi ivi previsti,
anche per ogni
lavoratore agricolo
dipendente a tempo
determinato impiegato nel
periodo di imposta
purche' abbia lavorato almeno
150 giornate e
il contratto abbia
almeno una durata triennale.».
14. La disposizione del
comma 13 si applica, previa
autorizzazione
della Commissione
europea richiesta a
cura del Ministero
delle
politiche agricole alimentari e forestali, a decorrere
dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2013. Della
medesima disposizione non si tiene conto ai fini della
determinazione
dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo
a quello in
corso al 31 dicembre 2013, secondo il criterio
previsionale, di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
Art. 6
Rete del lavoro agricolo di
qualita'
1. E' istituita
presso l'INPS la
Rete del lavoro
agricolo di
qualita' alla quale possono partecipare le imprese agricole
di cui
all'articolo 2135 del
codice civile in
possesso dei seguenti
requisiti:
a) non avere riportato
condanne penali per
violazioni della
normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in
materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
b) non essere stati
destinatari, negli ultimi
tre anni, di
sanzioni amministrative definitive per le
violazioni di cui
alla
lettera a);
c) essere
in regola con
il versamento dei
contributi
previdenziali e dei premi assicurativi.
2. Alla Rete del lavoro
agricolo di qualita'
sovraintende una
cabina di regia composta
da un rappresentante del
Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, del Ministero
delle politiche
agricole
alimentari e forestali, del Ministero
dell'economia e
delle finanze, dell'INPS e della Conferenza delle
regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano designati entro
30 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. Fanno parte della
cabina
di regia anche tre rappresentanti dei lavoratori subordinati
e tre
rappresentanti dei datori
di lavoro e
dei lavoratori autonomi
dell'agricoltura nominati con decreto del Ministro del lavoro e
delle
politiche sociali,
di concerto con
il Ministro delle
politiche
agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla
data di
entrata in vigore
del presente decreto,
su designazione delle
organizzazioni sindacali
a carattere nazionale
maggiormente
rappresentative. La cabina di regia e' presieduta dal rappresentante
dell'INPS.
3. Ai fini della
partecipazione alla Rete del lavoro agricolo
di
qualita', le imprese di cui al comma 1 presentano istanza
in via
telematica. Entro trenta giorni dall'insediamento la cabina
di regia
definisce con apposita
determinazione gli elementi
essenziali
dell'istanza.
4. La cabina di regia ha
i seguenti compiti:
a) delibera sulle istanze
di partecipazione alla Rete del lavoro
agricolo di qualita' entro 30 giorni dalla presentazione;
b) esclude dalla Rete
del lavoro agricolo di qualita' le
imprese
agricole che perdono i requisiti di cui al comma 1;
c) redige
e aggiorna l'elenco
delle imprese agricole
che
partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualita' e ne
cura la
pubblicazione sul sito internet dell'INPS;
d) formula proposte al
Ministero del lavoro e
delle politiche
sociali e al Ministero delle
politiche agricole alimentari
e
forestali in materia di
lavoro e di
legislazione sociale nel
settore agricolo.
5. La partecipazione
alla cabina di regia e' a titolo gratuito e ai
componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi
di spese
o altri emolumenti comunque denominati. La cabina di regia
si avvale
per il suo funzionamento delle risorse umane e strumentali
messe a
disposizione dall'INPS, nel rispetto delle disposizioni
di cui al
comma 8.
6. Al fine di realizzare
un piu' efficace utilizzo delle
risorse
ispettive disponibili, il Ministero del
lavoro e delle
politiche
sociali e l'INPS, fermi restando gli ordinari controlli in
materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
orientano
l'attivita' di vigilanza nei confronti delle imprese non
appartenenti
alla Rete del lavoro agricolo di qualita' salvi i casi di
richiesta
di intervento proveniente
dal lavoratore, dalle
organizzazioni
sindacali, dall'Autorita' giudiziaria o da autorita'
amministrative
e salvi i casi di imprese che abbiano
procedimenti penali in corso
per
violazioni della normativa in materia di
lavoro e legislazione
sociale,
di contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e
in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
7. E' fatta salva
comunque la possibilita' per le amministrazioni
di cui al comma 6 di effettuare
controlli sulla veridicita'
delle
dichiarazioni in base alla disciplina vigente.
8. Per le attivita' di
cui al presente articolo l'INPS provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione
vigente.
Art. 6 bis
Disposizioni per i contratti di
rete
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n.
311, dopo il
comma
361, e' inserito il seguente:
«361.1. Le risorse di cui al comma 354
sono destinate anche
al
finanziamento
agevolato di investimenti in
ricerca e innovazione
tecnologica, effettuati
da imprese agricole,
forestali e
agroalimentari,
che partecipano ad un
contratto di rete
di cui
all'articolo
3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n.
5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e
successive
modificazioni, per le
finalita' proprie del
medesimo
contratto
di rete».
2. Fatti salvi i
limiti previsti dall'ordinamento europeo,
le
imprese
agricole, forestali e
agroalimentari organizzate con il
contratto di
rete di cui
all'articolo 3, comma
4-ter, del
decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni,
dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le
finalita'
proprie del medesimo contratto di rete, a
parita' delle
altre
condizioni stabilite da ciascun
documento di programmazione,
acquisiscono
priorita' nell'accesso ai finanziamenti
previsti dalle
misure dei
programmi di sviluppo
rurale regionali e
nazionali
relativi
alla programmazione 2014-2020.
Art. 7
Detrazioni per l'affitto di
terreni agricoli ai giovani e
misure di
carattere fiscale
1. All'articolo 16 del
decreto del Presidente della
Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma
1-quinquies, e' inserito il seguente:
«1-quinquies.1.
Ai coltivatori diretti
e agli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza
agricola di eta'
inferiore ai trentacinque anni, spetta, nel rispetto della
regola de
minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013
della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli
107 e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti «de
minimis» nel settore agricolo, una detrazione del 19 per
cento delle
spese sostenute per i canoni di
affitto dei terreni
agricoli,
diversi
da quelli di proprieta' dei genitori entro il
limite di
euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un
massimo di
euro 1.200 annui. A tal
fine, il contratto di affitto deve
essere
redatto
in forma scritta »;
b) al comma 1-sexies,
dopo le parole: «la detrazione spettante»
sono inserite le seguenti: «ai sensi del presente articolo».
2. La disposizione del
comma 1 si applica a decorrere dal periodo
d'imposta 2014, per il medesimo periodo d'imposta l'acconto relativo
all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e'
calcolato senza
tenere conto delle disposizioni di cui allo stesso comma 1.
3. All'articolo 31 del
testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917,
e successive modificazioni, il comma 1 e' abrogato.
4. All'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, il
comma
512 e' sostituito dal seguente:
«512. Ai
soli fini della
determinazione delle imposte
sui
redditi, per i
periodi d'imposta 2013,
2014 e 2015,
nonche' a
decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale e
agrario
sono rivalutati rispettivamente del 15 per cento per
i periodi di
imposta 2013 e 2014 e del 30 per cento per
il periodo di imposta
2015, nonche' del 7 per cento a
decorrere dal periodo
di imposta
2016. Per i terreni
agricoli, nonche' per
quelli non coltivati,
posseduti e condotti dai coltivatori diretti
e dagli imprenditori
agricoli
professionali iscritti nella
previdenza agricola, la
rivalutazione e' pari al 5 per cento per i periodi di imposta
2013 e
2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta 2015.
L'incremento
si applica sull'importo risultante dalla
rivalutazione operata ai
sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23
dicembre 1996, n.
662. Ai fini della
determinazione dell'acconto delle
imposte sui
redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e 2016, si tiene conto
delle
disposizioni di cui al presente comma.».
Art. 7 bis
Interventi a sostegno delle imprese agricole
condotte da giovani
1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185, sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) il capo III del titolo I e' sostituito dal
seguente:
«Capo III
MISURE IN
FAVORE DELLO SVILUPPO
DELL'IMPRENDITORIALITA' IN
AGRICOLTURA E DEL RICAMBIO
GENERAZIONALE
Art. 9. - (Principi generali). - 1. Le disposizioni
del presente
capo
sono dirette a sostenere in tutto
il territorio nazionale
le
imprese
agricole a prevalente o totale
partecipazione giovanile, a
favorire
il ricambio generazionale in agricoltura e a
sostenerne lo
sviluppo
attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.
2.
La concessione delle
misure di cui
al presente capo e'
subordinata
all'autorizzazione della
Commissione europea ai
sensi
dell'articolo 108,
paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento
dell'Unione
europea.
Art. 10. - (Benefici). - 1. Ai soggetti
ammessi alle agevolazioni
di
cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati
per
gli
investimenti, a un tasso pari a zero,
della durata massima
di
dieci
anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di
importo
non
superiore al 75 per
cento della spesa
ammissibile. Per le
iniziative
nel settore della produzione agricola il
mutuo agevolato
ha
una durata, comprensiva
del periodo di
preammortamento, non
superiore
a quindici anni.
2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si
applicano i massimali
previsti
dalla normativa europea e le
agevolazioni medesime sono
concesse
nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato
per il
settore agricolo e per quello
della trasformazione e
commercializzazione
dei prodotti agricoli.
3. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti
dalle garanzie di cui
all'articolo
44 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385,
acquisibili
nell'ambito degli investimenti da realizzare.
Art. 10-bis. - (Soggetti beneficiari). -
1. Possono beneficiare
delle
agevolazioni di cui al presente capo le imprese, in
qualsiasi
forma costituite,
che subentrino nella
conduzione di un'intera
azienda
agricola, esercitante esclusivamente l'attivita' agricola ai
sensi
dell'articolo 2135 del codice civile da almeno
due anni alla
data
di presentazione della domanda di agevolazione,
e presentino
progetti
per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda
agricola
attraverso iniziative
nel settore agricolo
e in quello
della
trasformazione
e commercializzazione di prodotti agricoli.
2. Le imprese subentranti devono essere
in possesso dei
seguenti
requisiti:
a)
siano costituite da
non piu' di
sei mesi alla
data di
presentazione
della domanda di agevolazione;
b)
esercitino esclusivamente l'attivita'
agricola ai sensi
dell'articolo
2135 del codice civile;
c)
siano amministrate e
condotte da un
giovane imprenditore
agricolo
di eta' compresa tra i 18 ed i 40 anni ovvero, nel caso
di
societa',
siano composte, per oltre la meta' numerica
dei soci e
delle
quote di partecipazione, da giovani
imprenditori agricoli di
eta'
compresa tra i 18 ed i 40 anni.
3. Possono
altresi' beneficiare delle
agevolazioni di cui al
presente
capo le imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il
consolidamento
di iniziative nei settori della produzione
e della
trasformazione
e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da
almeno due
anni alla data
di presentazione della
domanda di
agevolazione.
Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di
cui
al comma 2, lettere b) e c).
Art.
10-ter. - (Progetti
finanziabili). - 1.
Possono essere
finanziate,
nei limiti delle risorse di cui
all'articolo 10-quater,
secondo
i criteri e le modalita' stabiliti con decreto di natura non
regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
da
emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della
presente
disposizione, e nei limiti stabiliti dall'Unione europea, le
iniziative
che prevedano investimenti non superiori a euro 1.500.000,
nei settori
della produzione e
della trasformazione e
commercializzazione
dei prodotti agricoli.
Art.
10-quater. - (Risorse
finanziarie disponibili). -
1. La
concessione
delle agevolazioni di cui al presente capo
e' disposta,
con
le modalita' previste dal decreto
di cui all'articolo
10-ter,
comma
1, a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera del
Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 62/2002
del
2 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7
novembre
2002. Le predette disponibilita' possono essere incrementate
da eventuali
ulteriori risorse derivanti
dalla programmazione
nazionale
ed europea»;
b) all'articolo 24, comma 1, il secondo
periodo e' soppresso.
2. Alle domande per l'accesso alle
agevolazioni di cui al capo III
del
titolo I
del decreto legislativo
21 aprile 2000,
n. 185,
presentate
prima della data di entrata in
vigore della legge
di
conversione
del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina
previgente.
Art. 7 ter
Esercizio del diritto di prelazione o di
riscatto agrari
1. L'esercizio del diritto di prelazione
o di riscatto
di cui
all'articolo
8 della legge 26 maggio 1965,
n. 590, e
successive
modificazioni,
e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971,
n. 817,
spetta
anche alle societa' cooperative di cui all'articolo 1,
comma
2,
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, qualora almeno la
meta'
degli amministratori e dei soci sia in possesso della qualifica
di
coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione
speciale
del registro delle imprese di cui
agli articoli 2188 e
seguenti
del codice civile.
Art. 8
Disposizioni finanziarie
1. Il Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui
all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
e'
incrementato di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2018. .
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 3,
commi 1 e 3, 5, commi 2 e
13,
7, commi 1 e 2, e dal comma 1 del presente
articolo, pari a 5
milioni
di euro per l'anno 2014, a 65,9
milioni di euro per l'anno
2015,
a 47,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 37,6 milioni di euro
per
l'anno 2017, a 38,4 milioni di euro per l'anno 2018 e
a 29,4
milioni
di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016 e 2017
e a
4,5 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione
delle
proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di
parte
corrente iscritto,
ai fini del
bilancio triennale 2014-2016,
nell'ambito del
programma «Fondi di
riserva e speciali»
della
missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e
delle finanze per
l'anno 2014, allo
scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero
medesimo;
b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014 e 2015
mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo
4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come
da ultimo
rifinanziata
ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera e), della
legge
31 dicembre 2009, n. 196;
c) quanto a 11,3 milioni di
euro per l'anno
2015, a 5,6
milioni
di euro per l'anno 2016, a 2,2 milioni
di euro per
l'anno
2017 e
a 4,5 milioni
di euro per
l'anno 2018, mediante
corrispondente
riduzione del Fondo per
interventi strutturali di
politica economica,
di cui all'articolo 10,
comma 5, del
decreto-legge 29
novembre 2004, n.
282, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 13,3 milioni di euro per l'anno
2015 e 7,6 milioni di
euro
a decorrere dall'anno 2016 mediante
utilizzo delle maggiori
entrate
di cui all'articolo 7, comma 3, del presente decreto;
e) quanto a 36,3 milioni di euro per l'anno
2015, 28,4 milioni di
euro
per l'anno 2016 e 21,8 milioni di
euro a decorrere
dall'anno
2017
mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 7,
comma
4, del presente decreto;
3. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato
ad
apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'EFFICACIA
DELL'AZIONE PUBBLICA DI TUTELA
AMBIENTALE, PER LA SEMPLIFICAZIONE DI
PROCEDIMENTI IN MATERIA
AMBIENTALE E PER L'ADEMPIMENTO DEGLI
OBBLIGHI DERIVANTI
DALL'APPARTENENZA ALL'UNIONE
EUROPEA
Art. 8 bis
Contributo per il recupero di
pneumatici fuori uso
All'articolo 228, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006,
n. 152,
sono aggiunti, in
fine, i seguenti
periodi: «Detto
contributo, parte
integrante del corrispettivo
di vendita, e'
assoggettato
ad IVA ed e' riportato nelle fatture in
modo chiaro e
distinto.
Il produttore o
l'importatore applicano il
rispettivo
contributo
vigente alla data della immissione
del pneumatico nel
mercato
nazionale del ricambio. Il
contributo rimane invariato
in
tutte
le successive fasi di commercializzazione
del pneumatico con
l'obbligo,
per ciascun rivenditore, di
indicare in modo
chiaro e
distinto
in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello
stesso».
Art. 9
Interventi urgenti per l'efficientamento energetico
degli edifici
scolastici e universitari
pubblici e della
segnaletica luminosa
stradale
1. A valere sul Fondo di cui all'articolo
1, comma 1110,
della
legge
27 dicembre 2006, n. 296,
nel limite di
trecentocinquanta
milioni
di euro,
possono essere concessi
finanziamenti a tasso
agevolato
ai soggetti pubblici competenti ai
sensi della normativa
vigente in
materia di immobili
di proprieta' pubblica
adibiti
all'istruzione
scolastica e all'istruzione universitaria, nonche' di
edifici
dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),
al fine
di realizzare interventi
di incremento dell'efficienza
energetica
degli edifici scolastici, ivi inclusi
gli asili nido,
e
universitari negli usi finali
dell'energia, avvalendosi della
Cassa
depositi e prestiti S.p.A. quale soggetto gestore del predetto
fondo. La Cassa depositi e prestiti S.p.A.
eroga i
finanziamenti
tenuto
conto di quanto stabilito dal
decreto di cui
comma 8 del
presente
articolo, seguendo l'ordine cronologico
di presentazione
delle
domande.
2. I finanziamenti a tasso
agevolato di cui
al comma 1 sono
concessi
in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto
2000,
n. 267, e successive modificazioni.
3. Ai finanziamenti a tasso agevolato di cui
al comma 1 si applica
la
riduzione del cinquanta per cento del tasso di interesse di cui al
decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze
del 17 novembre
2009.
4.
Per interventi sul
patrimonio immobiliare pubblico
per
l'efficienza
energetica dell'edilizia
scolastica, ivi inclusi
gli
asili
nido, e universitaria, il fondo di cui al comma 1, nel
limite
delle
risorse ivi previste, puo' altresi' concedere
finanziamenti a
tasso agevolato
che prevedano la
selezione dei progetti
di
investimento
presentati dai fondi immobiliari
chiusi costituiti ai
sensi
dell'articolo 33 del decreto-legge
6 luglio 2011,
n. 98,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, unitamente
ai soggetti privati
a cui
attribuire
specifici compiti operativi
connessi alla realizzazione
dell'intervento
di incremento dell'efficienza energetica. I
progetti
di
investimento, selezionati a seguito
di procedura ad
evidenza
pubblica
da parte dell'ente proprietario, sono
presentati da fondi
immobiliari
e da soggetti incaricati
della loro realizzazione
e
devono
dimostrare la convenienza economica e l'efficacia nei settori
di
intervento;
5. L'accesso ai finanziamenti a tasso
agevolato di cui ai commi 1 e
4 avviene
sulla base di
diagnosi energetica comprensiva
di
certificazione
energetica, ai sensi della normativa vigente.
6. Gli interventi di cui al presente articolo
devono conseguire un
miglioramento
del parametro di efficienza energetica dell'edificio di
almeno
due classi in un
periodo massimo di
tre anni. Tale
miglioramento e'
oggetto di certificazione da
parte di un
professionista
competente abilitato, che non
sia stato coinvolto
nelle
fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e collaudo
dell'intervento realizzato. La
mancata produzione di
idonea
certificazione attestante la
riduzione del consumo
energetico
determina
la revoca del finanziamento a tasso agevolato.
7. La durata dei finanziamenti a tasso
agevolato di cui al presente
articolo
non potra' essere superiore
a venti anni.
Per gli
interventi di efficienza
energetica relativi esclusivamente ad
analisi,
monitoraggio, audit e
diagnosi, la durata
massima del
finanziamento
e' fissata in dieci anni e l'importo del
finanziamento
non
puo' essere superiore a trentamila
euro per singolo
edificio.
L'importo
di ciascun intervento,
comprensivo di progettazione
e
certificazione,
non puo' essere superiore a un milione
di euro per
interventi
relativi esclusivamente agli impianti, e a due milioni di
euro
per interventi relativi agli impianti
e alla qualificazione
energetica
a pieno edificio, comprensivo dell'involucro.
8. Entro novanta giorni
dalla data di
entrata in vigore
del
presente
decreto, anche al fine del
raggiungimento entro il 2020
degli obiettivi
stabiliti in sede
europea dal pacchetto
clima-energia, con decreto
del Ministro dell'ambiente
e della
tutela
del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle
finanze,
di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, sono
individuati
i criteri e le modalita' di concessione, di erogazione e
di
rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di
cui al presente
articolo,
nonche' le caratteristiche di strutturazione dei fondi e
dei
progetti di investimento che si
intendono realizzare ai sensi
del
comma 4 al fine
della compatibilita' delle
stesse con gli
equilibri
di finanza pubblica.
9. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi
e
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. Il coordinamento di tutti gli interventi
in materia di edilizia
scolastica
pubblica, inclusi quelli di cui al presente
articolo, e'
assicurato,
in raccordo con i Ministeri competenti, dalla
Presidenza
del
Consiglio dei Ministri anche
mediante apposita struttura
di
missione,
alle cui attivita' si fa fronte
con le risorse
umane,
strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 10
Misure straordinarie
per accelerare l'utilizzo
delle risorse e
l'esecuzione
degli interventi urgenti
e prioritari per
la
mitigazione del rischio idrogeologico
nel territorio nazionale
e
per
lo svolgimento delle
indagini sui terreni
della Regione
Campania destinati all'agricoltura
1. A decorrere dall'entrata in
vigore del presente
decreto, i
Presidenti
della regioni subentrano relativamente
al territorio di
competenza
nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il
sollecito
espletamento delle procedure
relative alla realizzazione
degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati
negli accordi
di programma sottoscritti tra
il Ministero
dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e
le regioni
ai
sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.
191,
e nella titolarita' delle relative
contabilita' speciali. I
commissari straordinari
attualmente in carica
completano le
operazioni
finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro
quindici
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Al Presidente della regione non e' dovuto
alcun compenso per lo
svolgimento
delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo.
In
caso di dimissioni o di impedimento del Presidente della
regione
il
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente
e
della
tutela del territorio e del mare,
sentito il Ministro
delle
infrastrutture
e dei trasporti, nomina un
commissario ad acta,
al
quale spettano
i poteri indicati
nel presente articolo
fino
all'insediamento
del nuovo Presidente della regione o alla cessazione
della
causa di impedimento.
2-bis. Fermo restando quanto disposto dal
comma 2, in tutti
i
casi
di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica
di
Presidente della
regione, questi cessa
anche dalle funzioni
commissariali
eventualmente conferitegli con specifici
provvedimenti
legislativi.
Qualora normative di settore o lo statuto della
regione
non
prevedano apposite modalita' di
sostituzione, con decreto
del
Presidente
del Consiglio dei ministri,
su proposta del
Ministro
competente,
e' nominato un commissario che subentra
nell'esercizio
delle funzioni
commissariali fino all'insediamento del
nuovo
Presidente.
Le disposizioni del presente comma si
applicano anche
agli incarichi
commissariali, conferiti ai
sensi di specifici
provvedimenti legislativi,
per i quali
e' gia' intervenuta
l'anticipata
cessazione dalla carica di Presidente della regione.
2-ter. Per l'espletamento delle attivita'
previste nel presente
articolo,
il Presidente della regione puo' delegare apposito soggetto
attuatore il
quale opera sulla
base di specifiche
indicazioni
ricevute
dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo
per
la finanza pubblica. Il soggetto attuatore,
se dipendente di
societa'
a totale capitale pubblico
o di societa'
dalle stesse
controllate,
anche in deroga ai contratti collettivi
nazionali di
lavoro
delle societa' di appartenenza, e'
collocato in aspettativa
senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di
servizio dalla
data
del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto
il
periodo
di svolgimento dello stesso. Dall'attuazione
della presente
disposizione
non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico
della
finanza pubblica.
3. Gli adempimenti di cui all'articolo 1,
comma 111, della legge 27
dicembre
2013, n. 147, per i quali e' fissato il termine
finale del
30
aprile 2014, sono ultimati entro
trenta giorni dall'effettivo
subentro.
4. Per le attivita' di
progettazione degli interventi,
per le
procedure
di affidamento dei lavori, per le
attivita' di direzione
dei
lavori e di collaudo,
nonche' per ogni altra attivita'
di
carattere tecnico-amministrativo connessa
alla progettazione,
all'affidamento
e all'esecuzione dei lavori, ivi
inclusi servizi e
forniture,
il Presidente della regione puo'
avvalersi, oltre che
delle
strutture e degli uffici regionali, degli
uffici tecnici e
amministrativi
dei comuni, dei provveditorati interregionali alle
opere
pubbliche, nonche' della societa' ANAS S.p.A., dei consorzi di
bonifica
e delle autorita' di distretto,
nonche' delle strutture
commissariali
gia' esistenti, non oltre il 30 giugno
2015, e delle
societa'
a totale capitale pubblico o delle societa'
dalle stesse
controllate. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito
degli
incentivi
per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del
decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
dell'articolo 16 del
decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al
comma 1, il Presidente
della regione
e' titolare dei
procedimenti di approvazione
e
autorizzazione
dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e
di
deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n.
26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura
tutte le
attivita'
di competenza delle amministrazioni pubbliche,
necessari
alla
realizzazione degli interventi, nel
rispetto degli obblighi
internazionali
e di quelli derivanti
dall'appartenenza all'Unione
europea.
6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del
comma 5 sostituisce
tutti
i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro
provvedimento abilitativo necessario per
l'esecuzione
dell'intervento, comporta
dichiarazione di pubblica
utilita' e
costituisce,
ove occorra, variante agli strumenti
di pianificazione
urbanistica
e territoriale, fatti salvi i
pareri e gli
atti di
assenso
comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e
delle
attivita' culturali e del turismo previsti dal codice dei beni
culturali
e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio
2004,
n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni
dalla
richiesta, decorso
inutilmente il quale
l'autorita' procedente
provvede
comunque alla conclusione del procedimento,
limitatamente
agli
interventi individuati negli accordi
di programma di
cui al
comma
1. Per le
occupazioni di urgenza
e per le
eventuali
espropriazioni
delle aree occorrenti per l'esecuzione delle
opere e
degli
interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui
al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
successive
modificazioni, sono ridotti alla meta'.
7. Ai fini delle attivita' di coordinamento
delle fasi relative
alla
programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al
comma
1, fermo restando il
numero degli uffici
dirigenziali di
livello generale
e non generale
vigenti, l'Ispettorato di cui
all'articolo
17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26,
e'
trasformato in una direzione generale individuata dai regolamenti
di organizzazione
del Ministero dell'ambiente e
della tutela del
territorio
e del
mare e, pertanto,
l'Ispettorato e' soppresso.
Conseguentemente,
al citato articolo 17, comma 2, del decreto-legge
n.
195 del 2009 le parole da: «le proprie strutture anche
vigilate»
a:
«decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009,
n. 140»
sono
sostituite dalle seguenti: «una direzione
generale individuata
dai
regolamenti di organizzazione del Ministero
nel rispetto della
dotazione organica
vigente che subentra
nelle funzioni gia'
esercitate
dall'Ispettorato generale».
7-bis. I comuni possono rivolgersi ai
soggetti conduttori di
aziende
agricole con fondi al di sopra di 1.000 metri
di altitudine
per
l'esecuzione di opere minori di pubblica
utilita' nelle aree
attigue
al fondo, come piccole manutenzioni
stradali, servizi di
spalatura
della neve o regimazione delle acque
superficiali, previa
apposita
convenzione per ciascun intervento da
pubblicare nell'albo
pretorio
comunale e a condizione che siano utilizzate le attrezzature
private
per l'esecuzione dei lavori.
8. Al fine di conseguire un risparmio di spesa,
all'articolo 17,
comma
35-octies, del decreto-legge 1ŗ luglio 2009, n. 78, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102,
al primo
periodo,
dopo le parole: «due supplenti» sono aggiunte
le seguenti:
«con
comprovata esperienza in materia contabile
amministrativa» e
l'ultimo
periodo e' sostituito dal seguente:
«Uno dei componenti
effettivi
e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra
i
dirigenti del medesimo Ministero».
8-bis. Entro venti giorni dalla data di entrata
in vigore della
legge
di conversione del presente decreto
sono nominati i
nuovi
componenti del
collegio dei revisori
dei conti dell'Istituto
superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi
della
disciplina di cui al comma 8.
9. Fermo restando il
termine del 31
dicembre 2014, stabilito
dall'articolo
1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli
interventi
per i quali sono trasferite le relative risorse statali o
regionali
entro il 30 giugno
2014 sono completati
entro il 31
dicembre
2015. I Presidenti delle regioni provvedono,
con cadenza
almeno
trimestrale, ad aggiornare i dati
relativi allo stato
di
avanzamento
degli interventi secondo modalita' di inserimento in un
sistema
on line specificate dal
Ministero dell'ambiente e
della
tutela
del territorio e del mare.
10. Al primo periodo del comma 1-bis
dell'articolo 9 del
decreto
legislativo
23 febbraio 2010,
n. 49, dopo
le parole: «di
cui
all'articolo
7» sono inserite le seguenti: «comma 3, lettera a)».
11. I criteri, le modalita' e l'entita' delle
risorse destinate al
finanziamento
degli interventi in materia di mitigazione del
rischio
idrogeologico
sono definiti con decreto del Presidente del
Consiglio
dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela
del
territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con
il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
A tal fine
la
Presidenza
del Consiglio dei Ministri puo'
avvalersi di apposita
struttura
di missione, alle cui attivita' si fara'
fronte con le
risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione
vigente
e senza nuovi o
maggiori oneri a
carico della finanza
pubblica.
11-bis. All'articolo 7, comma 8,
del decreto legislativo
23
febbraio
2010, n. 49, le parole: «entro il
22 giugno 2015»
sono
sostituite
dalle seguenti: «entro il 22 dicembre 2015».
12. Al decreto-legge 10 dicembre 2013,
n. 136, convertito,
con
modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, sono
apportate le
seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 6, le
parole: «da svolgere
entro i
novanta
giorni successivi all'emanazione del decreto
medesimo» sono
sostituite dalle
seguenti: «da svolgere,
secondo l'ordine di
priorita'
definito nei medesimi decreti, entro i
centoventi giorni
successivi alla
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dei
predetti decreti
per i terreni
classificati, sulla base
delle
indagini,
nelle classi di
rischio piu' elevate,
e entro i
successivi
duecentodieci per i restanti
terreni. Con i
medesimi
decreti,
puo' essere disposto, nelle more dello
svolgimento delle
indagini
dirette, il divieto di
commercializzazione dei prodotti
derivanti dai
terreni rientranti nelle classi
di rischio piu'
elevato,
ai sensi del principio di precauzione di cui all'articolo 7
del
regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, del Parlamento
europeo
e del Consiglio che stabilisce i
principi e i
requisiti
generali della
legislazione alimentare, istituisce
l'Autorita'
europea
per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza
alimentare.»;
b) all'articolo 1, dopo il comma 6,
e' inserito il
seguente:
«6.1.
Le indagini di cui al presente articolo possono essere estese,
nei
limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente, con
direttiva dei
Ministri delle politiche
agricole alimentari e
forestali,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
della
salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania,
ai
terreni
agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai sensi del
comma
5, in quanto coperti da segreto giudiziario, ovvero oggetto di
sversamenti
resi noti successivamente alla chiusura delle indagini di
cui
al comma 5. Nelle direttive
di cui al
presente comma sono
indicati
i termini per lo svolgimento delle indagini sui
terreni di
cui
al primo periodo e la presentazione delle
relative relazioni.
Entro
i quindici giorni dalla presentazione
delle relazioni sono
emanati
i decreti di cui al comma 6.»;
c) all'articolo 2, dopo il comma 5-bis, e'
inserito il seguente:
«5-ter.
Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva
del Parlamento
europeo
e del Consiglio 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce
un
quadro per l'azione
comunitaria in materia
di acque, nella
concessione
di contributi e finanziamenti
previsti dai programmi
comunitari
finanziati con fondi strutturali, e' attribuita
priorita'
assoluta
agli investimenti in infrastrutture irrigue
e di bonifica
finalizzati
a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica, in
sostituzione
del prelievo privato di acque da
falde superficiali e
profonde
nelle province di Napoli e Caserta.»
12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge
10 dicembre 2013,
n.
136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
n.
61,
dopo il comma 6-sexies e' aggiunto il seguente:
6-septies. Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore
della
presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro
delle
politiche agricole alimentari
e forestali, senza
nuovi o
maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato,
e' disciplinata
l'interconnessione
da parte
del Corpo forestale
dello Stato al
SISTRI, al
fine di intensificarne l'azione
di contrasto alle
attivita' illecite
di gestione dei
rifiuti, con particolare
riferimento
al territorio campano.
13. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi
o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
13-bis. All'articolo 1, comma 347, lettera
b), della legge
27
dicembre
2013, n. 147, le parole:
«, Genova e
La Spezia» sono
soppresse
e le parole: «20 milioni di euro» sono
sostituite dalle
seguenti:
«14 milioni di euro».
13-ter.
Per gli interventi
di ricostruzione conseguenti
agli
eccezionali
eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 24
ottobre
2013, dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20
gennaio
2014, nel territorio della regione Liguria, e' autorizzata la
spesa
di 6 milioni di euro per l'anno 2014.
13-quater. Ai maggiori oneri di cui al
comma 13-ter, pari
a 6
milioni
di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi di
spesa
di cui al comma 13-bis.
Art. 11
Misure urgenti per la
protezione di specie
animali, il controllo
delle specie alloctone e la difesa del
mare, l'operativita' del
Parco nazionale delle Cinque Terre, la
riduzione dell'inquinamento
da sostanze ozono lesive contenute nei
sistemi di protezione ad uso
antincendio e
da onde elettromagnetiche, nonche'
parametri di
verifica per gli impianti termici civili
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del
mare
promuove intese e accordi con i Ministri
competenti, con le
regioni
e con altri soggetti pubblici e privati
titolati, per lo
sviluppo
e l'attuazione di piani d'azione
per la conservazione
di
specie
di particolare interesse a rischio di
estinzione, anche per
adempiere tempestivamente alle
direttive ed atti
d'indirizzo
dell'Unione
europea, alle regolazioni nazionali vigenti nonche' alla
Strategia Nazionale
per la Biodiversita', adottata
in base
all'articolo
6 della
Convenzione Internazionale sulla
Diversita'
Biologica,
ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124.
1-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 della
legge 8 febbraio 2006,
n.
61, e' sostituito dal seguente:
«3.
Alle attivita' di
pesca si applica
quanto previsto dal
regolamento
(UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11
dicembre 2013».
2. All'articolo 12, comma 23, secondo
periodo, del decreto-legge 6
luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7
agosto
2012, n. 135, dopo le parole: «e rimborsi spese»,
sono
aggiunte
le seguenti: «, fatti salvi gli oneri
di missione. Agli
oneri derivanti
dall'applicazione del precedente periodo,
quantificati in
euro ventimila annui,
si provvede mediante
corrispondente
riduzione, a decorrere dall'entrata in vigore
della
presente disposizione, dell'autorizzazione di
spesa recata
dall'articolo
6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179».
2-bis. All'articolo 2, comma 4, del
decreto-legge 25 gennaio
2012,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 28,
le parole: «A
decorrere dal sessantesimo giorno
dall'emanazione
dei decreti di natura non
regolamentare di cui al
comma
2» sono soppresse.
3. All'articolo 12 della
legge 31 dicembre
1982, n. 979,
e'
aggiunto, in
fine, il seguente
comma: «Nei casi
in cui
l'amministrazione
fa eseguire le misure
necessarie ai sensi
del
secondo
e terzo comma, le spese sostenute sono recuperate, nei limiti
del
valore del carico anche nei confronti del proprietario del carico
stesso
quando, in relazione all'evento, si
dimostri il dolo
o la
colpa
del medesimo.».
4. Al fine di conseguire con immediatezza
i necessari livelli
di
operativita'
e consentire lo
svolgimento stabile delle
primarie
funzioni
attribuite al Parco nazionale delle Cinque Terre in tema di
salvaguardia degli
ecosistemi naturali e di promozione
della
sostenibilita', nella
specifica cornice di
vulnerabilita'
territoriale
messa a rischio da ricorrenti eventi
alluvionali, il
Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
proprio
decreto da adottare entro
novanta giorni dalla
data di
entrata in
vigore della presente
disposizione, ne nomina
il
direttore,
scegliendolo in una
terna motivatamente proposta
dal
Presidente
dell'Ente all'esito di una procedura pubblica di selezione
effettuata
avuto riguardo alle attitudini,
alle competenze e alle
capacita'
professionali necessarie per l'attribuzione dello specifico
incarico.
Alla selezione possono
partecipare dirigenti pubblici,
funzionari pubblici
con almeno dieci
anni di anzianita'
nella
qualifica
nonche' esperti anche tra coloro che
abbiano gia' svolto
funzioni
di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno due
anni.
Il presidente dell'ente parco
stipula col direttore
cosi'
nominato
un contratto di diritto privato di durata
non superiore a
cinque
anni. Il direttore, se
dipendente pubblico, e'
posto in
aspettativa
senz'assegni dall'amministrazione di
appartenenza per
tutta
la durata dell'incarico.
5. Al decreto legislativo 13 settembre 2013,
n. 108, sono apportate
le
seguenti modificazioni:
a) e' aggiunto, in fine, l'Allegato I di
cui all'allegato 1 al
presente
decreto;
b) all'articolo 5, dopo il
comma 2 e'
aggiunto il seguente
«2-bis.
Il termine di sei
mesi di cui
al comma precedente
e'
differito di
ulteriori nove mesi
per i detentori
di sistemi
antincendio
contenenti sostanze controllate, di cui
all'articolo 3,
punto
4), del regolamento, che ne danno comunicazione, entro
il 30
settembre 2014,
ai Ministeri dell'ambiente
e della tutela
del
territorio e
del mare e
dello sviluppo economico,
indicando
l'ubicazione
dell'impianto, la natura e la quantita'
della sostanza
secondo
il formato di cui all'allegato I al presente decreto.».
6. All'articolo 14, comma 8, lettera
d), del
decreto-legge 18
ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17
dicembre
2012, n.
221, il penultimo
periodo e' sostituito
dal
seguente:
"L'ISPRA e le ARPA/APPA
provvedono, in attuazione
del
presente
decreto, all'elaborazione di linee guida, che sono approvate
con
uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e
del mare, sentite
le competenti Commissioni
parlamentari";
6-bis. I decreti del Ministro dell'ambiente
e della tutela
del
territorio
e del mare previsti dal citato
articolo 14, comma
8,
lettera
d), del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito,
con
modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012,
n. 221, come
modificato
dal comma 6 del presente articolo, sono
adottati entro
novanta
giorni dalla data di
entrata in vigore
della legge di
conversione
del presente decreto;
7. Agli
adempimenti relativi all'integrazione dei
libretto di
centrale
per gli impianti termici civili previsti dall'articolo 284,
comma
2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni,
si procede, ove non espletati in precedenza, entro sei
mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. In armonia con le finalita' e
i principi dell'ordinamento
giuridico
nazionale in materia di aree
protette, nonche' con la
disciplina
comunitaria relativa alla Rete Natura
2000, le funzioni
statali
concernenti la parte lombarda
del Parco nazionale
dello
Stelvio
sono attribuite alla regione Lombardia che, conseguentemente,
partecipa
all'intesa relativa al predetto Parco, di cui
all'articolo
1, comma
515, della legge
27 dicembre 2013,
n. 147. Per
l'attribuzione
alle province autonome di Trento e
di Bolzano delle
funzioni
statali concernenti la parte
del Parco nazionale
dello
Stelvio situata
nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol si
provvede
con norma di attuazione dello Statuto della regione medesima
ai
sensi dell'articolo 107 del testo unico
di cui al
decreto del
Presidente
della Repubblica 31
agosto 1972, n.
670. Fino alla
sottoscrizione
della predetta intesa e comunque non oltre centottanta
giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente
decreto, le funzioni demandate agli
organi centrali del
consorzio,
ad eccezione di quelle dei revisori dei conti, sono svolte
dal
direttore del Parco in carica e
dal presidente in
carica o
operante
in regime di prorogatio; i mandati relativi
sono prorogati
fino alla
predetta data. In
caso di mancato
raggiungimento
dell'intesa
di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre
2013,
n. 147, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore
della
legge di conversione del presente decreto,
il Presidente del
Consiglio
dei ministri, entro i successivi trenta giorni,
nomina un
Comitato
paritetico composto da
un rappresentante del
Ministero
dell'ambiente
e della tutela del
territorio e del
mare, da un
rappresentante
di ciascuna delle province autonome
di Trento e di
Bolzano
e da un rappresentante della regione Lombardia.
Ove non si
riesca
a costituire il Comitato paritetico, ovvero
non si pervenga
ancora
alla definizione dell'intesa entro i trenta giorni successivi
alla costituzione
del Comitato, si
provvede con decreto
del
Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei
ministri, integrato
con la partecipazione dei
Presidenti delle
province
autonome di Trento e di Bolzano
e del Presidente
della
regione
Lombardia. Ai componenti del Comitato paritetico non
spetta
alcun
compenso, indennita', gettone di
presenza, rimborso spese
o
emolumento comunque
denominato. Dall'attuazione della
presente
disposizione
non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico
della
finanza pubblica.
9. L'articolo 285 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e'
sostituito
dal seguente:
«Art. 285.
- (Caratteristiche tecniche).
- 1. Gli
impianti
termici
civili di potenza termica nominale
superiore al valore
di
soglia
devono rispettare le caratteristiche tecniche
previste dalla
parte
II dell'allegato IX alla presente parte pertinenti al tipo
di
combustibile
utilizzato. I piani e i programmi di qualita'
dell'aria
previsti dalla
vigente normativa possono
imporre ulteriori
caratteristiche tecniche,
ove necessarie al
conseguimento e al
rispetto
dei valori e degli obiettivi di qualita' dell'aria.».
10. Gli impianti termici civili che, prima
dell'entrata in vigore
della
presente disposizione, sono stati autorizzati
ai sensi del
titolo
I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152,
e che, a partire da tale data, ricadono
nel successivo titolo
II,
devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro
il
1°
settembre 2017 purche' sui singoli terminali,
siano e vengano
dotati
di elementi utili al
risparmio energetico, quali
valvole
termostatiche
e/o ripartitori di calore e/o
generatori con celle a
combustibile
con efficienza elettrica superiore al 48 per
cento.
Il
titolare dell'autorizzazione
produce, quali atti
autonomi, le
dichiarazioni
previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte
quinta
nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua
le
comunicazioni
previste da tale articolo nei tempi ivi
stabiliti. Il
titolare
dell'autorizzazione e' equiparato all'installatore ai
fini
dell'applicazione
delle sanzioni previste dall'articolo 288.
11. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge
9 febbraio 2012, n.
5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Restano altresi' fermi
gli
obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 284 del decreto
legislativo
3 aprile 2006, n. 152.».
12. All'articolo 2 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, dopo
il
comma
2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso
delle specie
alloctone,
con esclusione delle specie da individuare con decreto del
Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di
concerto
con il
Ministro delle politiche
agricole alimentari e
forestali,
sentito l'Istituto superiore
per la protezione
e la
ricerca
ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma
3,
e' finalizzata all'eradicazione o comunque
al controllo delle
popolazioni.».
12-bis. All'articolo 2, comma 2, della
legge 11 febbraio 1992,
n.
157, dopo le parole:
«propriamente detti,» sono
inserite le
seguenti:
«alle nutrie,».
12-ter. Nell'allegato II alla parte quinta
del decreto legislativo
3
aprile 2006, n. 152, nella parte II, sezione 4, alla lettera B-bis,
le
parole: «CCGT usate per trasmissioni meccaniche» sono
sostituite
dalle
seguenti: «Turbine a gas per trasmissione
meccanica (comprese
le
CCGT)».
13. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi
o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 12
Misure urgenti per garantire
l'alta qualificazione e la trasparenza
degli organi di verifica ambientale e per
accelerare la spesa per
la programmazione unitaria 2007/2013
1. All'articolo 7,
del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123,
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: «Ai
fini del
contenimento della spesa
pubblica e dell'incremento
dell'efficienza procedimentale, il
numero dei commissari
che
compongono
la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale
di
cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio
2007, n. 90, e' ridotto da cinquanta a
quaranta, inclusi il
presidente
e il segretario, scelti fra soggetti provvisti del diploma
di
laurea, non triennale, con
adeguata esperienza professionale,
all'atto della nomina, di almeno cinque
anni.»;
b) al comma 1, il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: «Il
Ministro
dell'ambiente e della tutela del
territorio e del
mare
procede,
con proprio decreto, a ripartire le
quaranta unita' per
profili
di competenze ed esperienze, stabilendo i relativi criteri.».
2. Il decreto di cui al comma 1, lettera
b), e' adottato
entro
trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I
componenti della
Commissione tecnica di
verifica dell'impatto
ambientale,
che sono in carica alla data di
entrata in vigore
del
presente
decreto, cessano dalle loro funzioni al momento del subentro
dei
nuovi componenti nominati, con successivo
decreto, secondo i
criteri
stabiliti dal decreto di cui al medesimo comma 1, lettera b).
3. Resta in ogni caso fermo, per i componenti
della Commissione di
cui
al presente articolo, quanto stabilito dall'articolo 6-bis della
legge
7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013,
n.
39. In caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto
legislativo
n. 39 del 2013, fermo restando ogni
altro profilo di
responsabilita',
il componente responsabile decade dall'incarico
con
effetto
dalla data dell'accertamento. Il Ministro
dell'ambiente e
della tutela
del territorio e del mare
segnala la violazione
all'ordine professionale
di appartenenza per
le conseguenti
determinazioni.
4. Al fine di consentire l'immediato ed
efficiente utilizzo delle
risorse
finanziarie, ai soggetti pubblici gia' titolari di interventi
finanziati,
in tutto o in parte, con
risorse dell'Unione europea
nell'ambito
del Quadro Comunitario di Sostegno
(QCS) 2007/2013 e
destinate
dai Programmi nazionali, interregionali
e regionali alla
riqualificazione
e messa in sicurezza di edifici
pubblici, compresi
gli
interventi di efficientamento energetico
degli stessi, sono
attribuiti,
fino al 31 dicembre 2015, i poteri derogatori
previsti
dal
decreto del Presidente del Consiglio del 22 gennaio 2014 ai sensi
dell'articolo
18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno
2013, n.
69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
4-bis.
Ai fini dell'accelerazione della
spesa e della
semplificazione
delle procedure, le autorita'
ambientali componenti
la rete
nazionale cooperano sistematicamente con
i soggetti
responsabili
delle politiche di coesione per il rispetto dei principi
di
sostenibilita' ambientale nella
programmazione,
realizzazione e
monitoraggio
degli interventi.
Art. 12 bis
Soppressione della
Commissione prevista dal
regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18
novembre 1998, n. 459,
in
materia di inquinamento
acustico derivante da
traffico
ferroviario
1. E' soppressa la Commissione prevista agli
articoli 4, comma 6, e
5,
comma 4, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica
18 novembre 1998, n. 459,
in materia di
inquinamento
acustico
derivante da traffico ferroviario, istituita con decreto del
Ministro
dell'ambiente 24 aprile 2001,
per la valutazione
degli
interventi
diretti sui ricettori di cui agli articoli 4, comma 5, e
5,
comma 3, dello stesso regolamento.
2. I compiti di valutazione della
Commissione sono trasferiti
al
Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare
nell'ambito
delle competenze relative
all'approvazione dei piani
degli
interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto
nell'esercizio delle
infrastrutture dei trasporti,
per le
infrastrutture
esistenti, ed alla Commissione tecnica
di verifica
dell'impatto
ambientale VIA e VAS, per le infrastrutture di
nuova
realizzazione.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 13
Procedure semplificate per le operazioni di
bonifica e di messa in
sicurezza, per la caratterizzazione dei
materiali di riporto e per
il recupero di rifiuti anche radioattivi.
Norme urgenti per la
gestione
dei rifiuti militari
e per la
bonifica delle aree
demaniali destinate ad uso esclusivo
delle forze armate.
Norme
urgenti per gli scarichi in mare
1. Dopo l'articolo 242 del decreto
legislativo 3 aprile 2006,
n.
152, sono inseriti i seguenti:
«Art. 242-bis. - (Procedura
semplificata per le
operazioni di
bonifica
). - 1. L'operatore interessato a
effettuare, a proprie
spese, interventi
di bonifica del
suolo con riduzione
della
contaminazione ad
un livello uguale
o inferiore ai
valori di
concentrazione soglia
di contaminazione, puo'
presentare
all'amministrazione
di cui agli articoli 242 o
252 uno specifico
progetto
completo degli interventi programmati sulla
base dei dati
dello
stato di contaminazione del sito, nonche' del cronoprogramma di
svolgimento
dei lavori. L'operatore e' responsabile della veridicita'
dei
dati e delle informazioni forniti, ai sensi
e per gli
effetti
dell'articolo
21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2.
Per il rilascio
degli atti di
assenso necessari alla
realizzazione
e all'esercizio degli impianti e attivita' previsti dal
progetto
di bonifica l'interessato presenta gli
elaborati tecnici
esecutivi di tali impianti
e attivita' alla
regione nel cui
territorio
ricade la maggior parte degli impianti e delle
attivita',
che,
entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di
servizi,
ai sensi della legge
7 agosto 1990,
n. 241, o
delle
discipline
regionali applicabili in materia. Entro
novanta giorni
dalla
convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva
che
sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione,
nulla
osta o atto di assenso comunque denominato.
Non oltre trenta
giorni dalla
comunicazione dell'atto di
assenso, il soggetto
interessato
comunica all'amministrazione titolare del procedimento di
cui agli
articoli 242 o
252 e all'ARPA territorialmente
competente, la
data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si
deve
concludere nei successivi diciotto
mesi, salva eventuale
proroga
non superiore a
sei mesi; decorso
tale termine, salvo
motivata
sospensione, deve essere avviato il
procedimento ordinario
ai
sensi degli articoli 242 o 252.
2-bis. Nella selezione della
strategia di intervento
dovranno
essere
privilegiate modalita' tecniche che minimizzino
il ricorso
allo
smaltimento in discarica. In
particolare, nel rispetto
dei
principi
di cui alla parte IV
del presente decreto
legislativo,
dovra'
essere privilegiato il
riutilizzo in situ
dei materiali
trattati.
3. Ultimati gli interventi di bonifica,
l'interessato presenta il
piano
di caratterizzazione all'autorita' di cui agli articoli 242 o
252 al
fine di verificare
il conseguimento dei
valori di
concentrazione
soglia di contaminazione della matrice
suolo per la
specifica
destinazione d'uso. Il piano e'
approvato nei successivi
quarantacinque giorni.
In via sperimentale,
per i procedimenti
avviati
entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di
cui
al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si
intende
approvato. L'esecuzione di
tale piano e' effettuata in
contraddittorio
con l'ARPA territorialmente competente,
che procede
alla validazione
dei relativi dati
e ne da'
comunicazione
all'autorita' titolare
del procedimento di
bonifica entro
quarantacinque
giorni.
4. La validazione dei risultati del
piano di
campionamento di
collaudo
finale da parte dell'Agenzia
regionale per la
protezione
dell'ambiente territorialmente competente,
che conferma il
conseguimento
dei valori di concentrazione soglia di contaminazione
nei
suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta
bonifica del
suolo.
I costi dei controlli sul piano di
campionamento finale e
della
relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma
1.
Ove i risultati del campionamento di
collaudo finale dimostrino
che
non sono stati conseguiti i valori di
concentrazione soglia di
contaminazione nella
matrice suolo, l'Agenzia
regionale per la
protezione dell'ambiente
territorialmente competente comunica
le
difformita'
riscontrate all'autorita' titolare
del procedimento di
bonifica
e al soggetto di cui al comma 1, il quale
deve presentare,
entro
i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni
al
progetto di bonifica che e' istruito nel rispetto delle procedure
ordinarie
ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto.
5. Resta fermo l'obbligo di adottare
le misure di
prevenzione,
messa
in sicurezza e bonifica delle acque di
falda, se necessarie,
secondo
le procedure di cui agli articoli 242 o 252.
6. Conseguiti i valori di concentrazione
soglia di contaminazione
del
suolo, il sito
puo' essere utilizzato
in conformita' alla
destinazione d'uso
prevista secondo gli
strumenti urbanistici
vigenti,
salva la valutazione di eventuali rischi
sanitari per i
fruitori
del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle
acque
di falda.».
2. L'articolo 242-bis si applica anche ai
procedimenti di cui agli
articoli
242 o 252 in corso alla data
di entrata in
vigore del
presente
decreto.
3. I procedimenti di approvazione degli
interventi di bonifica
e
messa
in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore del
decreto
legislativo
3 aprile 2006, n 152, la cui istruttoria non sia conclusa
alla
data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti
secondo
le procedure e i criteri di cui alla
parte IV del
decreto
legislativo
3 aprile 2006, n 152.
3-bis Alla tabella 1 dell'allegato 5
al titolo V
della parte
quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 13, la
parola: «Stagno»
e' sostituita dalle
seguenti: «Composti
organo-stannici».
3-ter s. All'articolo 242 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.
152,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«13-bis. Per la rete di distribuzione
carburanti si applicano
le
procedure
semplificate di cui all'articolo 252, comma 4».
4. All'articolo 216 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152,
e
successive modificazioni, dopo il comma
8-ter sono aggiunti
i
seguenti:
«8-quater. Le attivita' di trattamento
disciplinate dai regolamenti
di
cui all'articolo 6, paragrafo 2, della
direttiva 2008/98/CE del
Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano
i
criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di
essere considerati
rifiuti, sono sottoposte
alle procedure
semplificate
disciplinate dall'articolo 214 del
presente decreto e
dal
presente articolo a condizione che
siano rispettati tutti i
requisiti, i
criteri e le
prescrizioni soggettive e
oggettive
previsti
dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei
rifiuti da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere
rispettate nello
svolgimento
delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per
assicurare che i rifiuti siano
trattati
senza pericolo per
la salute dell'uomo
e senza usare
procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,
con
specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano
di essere considerati
rifiuti
agli utilizzi individuati.
8-quinquies. L'operazione di recupero
puo' consistere nel
mero
controllo
sui materiali di rifiuto per
verificare se soddisfino
i
criteri
elaborati affinche' gli stessi cessino di essere considerati
rifiuti
nel rispetto delle condizioni previste. Questa e' sottoposta,
al pari
delle altre, alle
procedure semplificate disciplinate
dall'articolo
214 del presente decreto e dal
presente articolo a
condizione
che siano rispettati tutti i requisiti,
i criteri e le
prescrizioni
soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti
con
particolare riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei
rifiuti da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere
rispettate nello
svolgimento
delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per
assicurare che i rifiuti siano
trattati
senza pericolo per
la salute dell'uomo
e senza usare
procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,
con
specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano
di essere considerati
rifiuti
agli utilizzi individuati.
8-sexies. Gli enti e le imprese che
effettuano, ai sensi
delle
disposizioni
del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,
pubblicato
nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n.
88
del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente
e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e
17
novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge
6
novembre
2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre
2008, n. 210, operazioni
di recupero di
materia prima
secondaria da
specifiche tipologie di
rifiuti alle quali
sono
applicabili
i regolamenti di cui al
comma 8-quater del
presente
articolo,
adeguano le proprie attivita' alle disposizioni di cui al
medesimo
comma 8-quater o all'articolo 208
del presente decreto,
entro sei
mesi dalla data
di entrata in
vigore dei predetti
regolamenti
di cui al comma 8-quater. Fino alla
scadenza di tale
termine
e' autorizzata la continuazione dell'attivita' in essere nel
rispetto delle
citate disposizioni del
decreto del Ministro
dell'ambiente
5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del
Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002
e
n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del
2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 210 del
2008.
Restano
in ogni caso ferme le quantita' massime stabilite dalle norme
di
cui al secondo periodo.
8-septies. Al fine di un uso piu'
efficiente delle risorse
e di
un'economia
circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti
individuati
nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006
del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006,
possono
essere
utilizzati negli impianti
industriali autorizzati ai
sensi
della
disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli
articoli
29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del
relativo BAT
References, previa comunicazione da
inoltrare
quarantacinque
giorni prima dell'avvio
dell'attivita' all'autorita'
ambientale
competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al
rispetto
alle norme riguardanti
esclusivamente il trasporto
dei
rifiuti
e il formulario di identificazione ».
4-bis. All'articolo 10 del decreto
legislativo 14 marzo 2014,
n.
49,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1
sono aggiunte, in
fine, le seguenti
parole:
«L'adesione
ai sistemi collettivi e' libera e
parimenti non puo'
essere
ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un
consorzio per
l'adesione ad
un altro, nel
rispetto del principio
di libera
concorrenza»;
b) al comma 4 sono aggiunte,
in fine, le
seguenti parole: «I
contratti
stipulati dai sistemi collettivi inerenti la
gestione dei
RAEE
sono stipulati in forma scritta a pena di nullita'»;
c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis.
Ciascun sistema collettivo
deve, prima dell'inizio
dell'attivita'
o entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della
presente disposizione in caso di sistemi collettivi esistenti,
dimostrare al
Comitato di vigilanza
e controllo una
capacita'
finanziaria
minima proporzionata alla quantita' di RAEE da gestire»;
d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Lo statuto-tipo assicura che i
sistemi collettivi siano
dotati
di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale,
l'organismo
di vigilanza ai sensi del decreto
legislativo 8 giugno
2001,
n. 231, ed una societa' di revisione indipendente, al fine
di
verificare
periodicamente la regolarita' contabile e fiscale»;
e) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «Ogni
anno
ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato
di vigilanza e
controllo
un'autocertificazione attestante la regolarita'
fiscale e
contributiva. Il
Ministero dell'ambiente e
della tutela del
territorio
e del
mare e il
Comitato di vigilanza
e controllo
assicurano
la trasparenza e la pubblicita' dei dati raccolti ai sensi
del
presente comma»;
f) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. Ciascun sistema collettivo deve
rappresentare una quota di
mercato
di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare
precedente
dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al 3
per
cento, in almeno un raggruppamento.
10-ter. I sistemi collettivi esistenti alla
data di entrata
in
vigore
della presente disposizione si adeguano alla
disposizione di
cui
al comma 10-bis entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo
a
quello dell'approvazione dello statuto-tipo. Qualora
un sistema
collettivo
scenda, per la prima volta dopo
la costituzione dello
stesso,
sotto la quota di mercato di cui al comma 10-bis, lo comunica
senza
indugio al Comitato di vigilanza e controllo, e puo' proseguire
le
attivita' di gestione dei RAEE fino
al 31 dicembre
dell'anno
solare
successivo. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui
al
precedente periodo, i successivi casi di
mancato raggiungimento,
da
parte del medesimo sistema collettivo, della quota di mercato
di
cui
al comma 10-bis, sono valutati
dal Comitato di
vigilanza e
controllo
in conformita' all'articolo 35».
4-ter. Fatto
salvo quanto previsto
dall'articolo 5, comma
1,
lettera
c), del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43
convertito, con
modificazioni, dalla
legge 24 giugno
2013, n. 71,
in attesa
dell'attuazione dell'articolo
184-ter, comma 2,
del decreto
legislativo
3 aprile 2006, n. 152,
per le opere
che riguardano
recuperi
ambientali, rilevati e sottofondi stradali,
ferroviari e
aeroportuali, nonche'
piazzali, e' consentito
l'utilizzo delle
materie
prime secondarie, di cui al punto
7.1.4 dell'allegato 1,
suballegato
1, del decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio
1998,
pubblicato nel supplemento
ordinario n. 72
alla Gazzetta
Ufficiale
n. 88 del 16 aprile
1998, e successive
modificazioni,
prodotte
esclusivamente dai rifiuti,
acquisite o da
acquisire da
impianti
autorizzati con procedura
semplificata, ai sensi
degli
articoli
214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 184, il comma 5-bis e'
sostituito dal seguente:
«5-bis. Con uno o piu' decreti del
Ministro della difesa,
di
concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e
del mare, con il Ministro della salute,
con il Ministro
delle
infrastrutture
e dei trasporti e con il Ministro dell'economia
e
delle finanze,
sono disciplinate, nel
rispetto delle norme
dell'Unione
europea e del presente decreto legislativo,
le speciali
procedure
per la gestione, lo stoccaggio, la
custodia, nonche' per
l'autorizzazione
e i nulla osta all'esercizio degli impianti
per il
trattamento
dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai
mezzi, dai
materiali
e dalle infrastrutture direttamente destinati
alla difesa
militare
ed alla sicurezza nazionale, cosi'
come individuati con
decreto
del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento
e
lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle
navi
militari da guerra,
delle navi militari
ausiliarie e del
naviglio
dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo della
Guardia di
Finanza
e del Corpo delle Capitanerie di
porto - Guardia
costiera
iscritti
nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello
Stato.»;
b) dopo l'articolo 241 e' inserito il
seguente:
«Art.
241-bis. - (Aree
Militari) «1. Ai
fini
dell'individuazione
delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e
bonifica,
e dell'istruttoria dei relativi progetti,
da realizzare
nelle
aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate
per attivita'
connesse alla difesa
nazionale, si applicano
le
concentrazioni
di soglia di contaminazione previste nella tabella 1,
colonne
A e B, dell'allegato 5 al titolo V della
parte quarta, del
presente
decreto, individuate tenuto conto delle diverse destinazioni
e
delle attivita' effettivamente condotte
all'interno delle aree
militari»;
2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di
cui al comma 1 sono
determinanti
mediante applicazione di idonea analisi di rischio sito
specifica
che deve tenere conto
dell'effettivo utilizzo e
delle
caratteristiche
ambientali di dette aree o di porzioni
di esse e
delle
aree limitrofe, al fine di prevenire,
ridurre o eliminare
i
rischi
per la salute dovuti alla potenziale esposizione a
sostanze
inquinanti e
la diffusione della
contaminazione nelle matrici
ambientali.
3. Resta fermo che in caso di
declassificazione del sito
da uso
militare
a destinazione residenziale dovranno
essere applicati i
limiti
di concentrazione di soglia di contaminazione di
cui alla
Tabella
1, colonna a), dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del
presente
decreto.
4.
Le concentrazioni soglia
di contaminazione delle
sostanze
specifiche
delle attivita' militari non
incluse nella Tabella
1
dell'Allegato
5, alla Parte IV, Titolo V del
presente decreto sono
definite dall'Istituto
Superiore di Sanita'
sulla base delle
informazioni
tecniche fornite dal Ministero della difesa.
5.
Per le attivita'
di progettazione e
realizzazione degli
interventi,
di cui al presente articolo, il Ministero della difesa si
puo'
avvalere, con apposite convenzioni, di
organismi strumentali
dell'Amministrazione
centrale che operano nel settore e definisce con
propria
determinazione le relative modalita' di attuazione.».
b-bis) all'allegato D alla parte IV
e' premessa la
seguente
disposizione:
«Classificazione dei rifiuti:
1. La classificazione dei rifiuti
e' effettuata dal
produttore
assegnando ad
essi il competente
codice CER, applicando
le
disposizioni
contenute nella decisione 2000/532/CE.
2.
Se un rifiuto
e' classificato con
codice CER pericoloso
"assoluto",
esso e' pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione.
Le
proprieta' di pericolo, definite da H1
ad H15, possedute
dal
rifiuto,
devono essere determinate al fine di
procedere alla sua
gestione.
3. Se un rifiuto e' classificato con
codice CER non
pericoloso
"assoluto",
esso e' non pericoloso senza ulteriore specificazione.
4. Se un rifiuto e' classificato con
codici CER speculari,
uno
pericoloso
ed uno non pericoloso, per
stabilire se il
rifiuto e'
pericoloso
o non pericoloso debbono essere determinate le
proprieta'
di pericolo
che esso possiede.
Le indagini da
svolgere per
determinare
le proprieta' di pericolo che un rifiuto possiede sono le
seguenti:
a) individuare i composti presenti nel
rifiuto attraverso:
la scheda informativa del produttore;
la conoscenza del processo chimico;
il campionamento e l'analisi del rifiuto;
b) determinare i pericoli connessi a tali
composti attraverso:
la normativa europea sulla
etichettatura delle sostanze
e dei
preparati
pericolosi;
le fonti informative europee ed
internazionali;
la scheda di sicurezza dei prodotti da cui
deriva il rifiuto;
c) stabilire se le concentrazioni dei
composti contenuti comportino
che
il rifiuto presenti delle caratteristiche
di pericolo mediante
comparazione
delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il
limite
soglia per le frasi di rischio
specifiche dei componenti,
ovvero
effettuazione dei test
per verificare se
il rifiuto ha
determinate
proprieta' di pericolo.
5. Se i componenti di
un rifiuto sono
rilevati dalle analisi
chimiche
solo in modo aspecifico, e non sono percio' noti i composti
specifici
che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di
pericolo
del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti
peggiori,
in applicazione del principio di precauzione.
6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto
non sono note o non
sono
determinate con le modalita'
stabilite nei commi
precedenti,
ovvero
le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate,
il
rifiuto si classifica come pericoloso.
7. La classificazione in ogni caso avviene
prima che il rifiuto sia
allontanato
dal luogo di produzione».
5-bis. Le disposizioni di cui alla lettera
b-bis) del comma 5 si
applicano
decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della
legge di conversione del presente decreto;
6. Nelle more dell'adozione dei decreti di
cui al
primo periodo,
del
comma 5-bis dell'articolo 184 del decreto
legislativo 3 aprile
2006,
n. 152, cosi' come sostituito dal
comma 5, lettera
a), del
presente
articolo, le disposizioni recate dal
decreto del Ministro
della
difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
aprile
2010, n.
87, si applicano
anche al trattamento
e allo
smaltimento
delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi
militari
da guerra, delle navi militari ausiliarie e
del naviglio
dell'Arma
dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del
Corpo
delle Capitanerie di porto - Guardia
costiera iscritti nel
quadro
e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.
7. Alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla
Parte Terza del
decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Valori
limiti di
emissione
in acque superficiali e in fognatura», al
parametro n. 6
«solidi
sospesi totali» e' introdotta la seguente nota:
«(2-bis) Tali limiti non valgono per gli
scarichi in mare delle
installazioni
di cui all'allegato VIII alla parte
seconda, per i
quali
i rispettivi documenti di riferimento sulle
migliori tecniche
disponibili di
cui all'articolo 5,
lettera l-ter.2), prevedano
livelli
di prestazione non compatibili con il medesimo valore limite.
In
tal caso, le Autorizzazioni Integrate
Ambientali rilasciate per
l'esercizio
di dette installazioni possono prevedere valori limite di
emissione anche
piu' elevati e proporzionati ai
livelli di
produzione, fermo restando l'obbligo di rispettare le
direttive e
i
regolamenti dell'Unione europea, nonche' i valori limite stabiliti
dalle Best
Available Technologies Conclusion
e le prestazioni
ambientali
fissate dai documenti BREF
dell'Unione europea per i
singoli
settori di attivita'.».
8.
Per il carattere
di specificita' delle
lavorazioni che
richiedono
il trattamento di materiali e rifiuti
radioattivi, nelle
more dell'emanazione delle
disposizioni regolamentari di
cui
all'articolo
12, comma 5, del decreto-legge 28
marzo 2014, n. 47,
convertito,
con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n.
80, con
decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con
il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del
mare
del Ministro dello sviluppo economico
e del Ministro
della
salute,
da adottare entro trenta giorni
dalla data di
entrata in
vigore
del presente decreto, e' individuata una apposita categoria di
lavorazioni
specificatamente riferita alla realizzazione di opere di
smantellamento
e messa in sicurezza di
impianti nucleari e sono
contestualmente individuate
le modalita' atte a comprovare
il
possesso dei
requisiti di ordine
speciale necessari ai
fini
dell'acquisizione
della qualificazione nella predetta categoria.
9. All'articolo 1, comma 7, della legge 27
dicembre 2013, n. 147,
dopo
le parole: «di bonifica di siti
d'interesse nazionale» sono
inserite
le seguenti parole: « , di
bonifica di beni
contenenti
amianto».
Art. 14
Ordinanze contingibili e urgenti,
poteri sostitutivi e modifiche
urgenti per semplificare il sistema di
tracciabilita' dei rifiuti.
Smaltimento rifiuti nella Regione Campania -
Sentenza 4 marzo 2010
- C 27/2010
1. Al fine di prevenire procedure
d'infrazione ovvero condanne
della
Corte di giustizia dell'Unione
europea per violazione
della
normativa
dell'Unione europea, e
in particolare delle
direttive
1999/3l/CE
del Consiglio, del 26
aprile 1999, e
2008/98/CE del
Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, in materia
di
rifiuti, per motivi di eccezionale ed urgente necessita' ovvero di
grave
e concreto pericolo per la tutela
della salute pubblica
e
dell'ambiente,
il presidente della Giunta regionale del Lazio
ovvero
il
sindaco di uno dei comuni presenti nel
territorio della regione
Lazio possono,
in attuazione dell'articolo 191
del decreto
legislativo
3 aprile
2006, n. 152, e successive
modificazioni,
adottare, nei
limiti delle rispettive
competenze, ordinanze
contingibili
e urgenti, con le quali disporre forme, anche
speciali,
di
gestione dei rifiuti, compresa
la requisizione in
uso degli
impianti
e l'avvalimento temporaneo del personale che vi e' addetto,
senza
costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza
nuovi
o maggiori oneri a carico di quest'ultimo.
a) le
parole: «necessita' di
tutela» sono sostituite
dalle
seguenti:
«necessita' ovvero di grave e concreto
pericolo per la
tutela»;
b) le parole da: «ricorso temporaneo»
a: «elevato livello
di
tutela
della salute e dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti:
«ricorso
temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti,
anche
in deroga alle disposizioni vigenti,
garantendo un elevato
livello
di tutela della salute e
dell'ambiente. L'ordinanza puo'
disporre
la requisizione in
uso degli impianti
e l'avvalimento
temporaneo
del personale che vi e' addetto
senza costituzione di
rapporti
di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri
a
carico di quest'ultimo».
2. Entro
sessanta giorni dall'entrata
in vigore del
presente
decreto,
il sistema di tracciabilita' dei rifiuti e' semplificato, ai
sensi
dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo
3
aprile 2006, n. 152, in
via prioritaria, con
l'applicazione
dell'interoperabilita'
e la sostituzione dei dispositivi
token usb,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125,
sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8, le parole: «3 marzo
2014» sono sostituite
dalle
seguenti:
«31 dicembre 2014»;
b) dopo
il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis.
Il termine finale
di efficacia del
contratto, come
modificato
ai sensi del comma 9, e' stabilito al
31 dicembre 2015.
Fermo
restando il predetto termine, entro
il 30 giugno
2015 il
Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare
avvia
le procedure per l'affidamento della concessione del
servizio
nel
rispetto dei criteri e delle modalita' di selezione disciplinati
dal
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e
dalle
norme dell'Unione europea di settore, nonche' dei principi
di
economicita', semplificazione, interoperabilita' tra
sistemi
informatici e
costante aggiornamento tecnologico. All'attuale
societa'
concessionaria del SISTRI e'
garantito l'indennizzo dei
costi
di produzione consuntivati sino al
31 dicembre 2015,
previa
valutazione
di congruita' dell'Agenzia per l'Italia
digitale, nei
limiti
dei contributi versati dagli operatori alla predetta data»;
c) al comma 10, dopo il secondo periodo
e' inserito il
seguente:
«Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
procede,
previa valutazione di congruita' dell'Agenzia
per l'Italia
digitale, al
pagamento degli ulteriori
costi di produzione
consuntivati,
fino alla concorrenza delle risorse
riassegnate nello
stato
di previsione del Ministero medesimo, al netto di quanto
gia'
versato».
3. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
14 gennaio 2013, n.
1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1°
febbraio 2013, n.
11,
e successive modificazioni, le
parole: «30 giugno
2014» sono
sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
3-bis.
Il termine di
cui all'articolo 10,
comma 5, del
decreto-legge 30
dicembre 2009, n.
195, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26,
come da ultimo
differito
dall'articolo 10 del decreto-legge
30 dicembre 2013,
n.
150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.
15,
e' differito al 31 dicembre 2015.
3-ter. Nelle
more del funzionamento
a regime del
sistema di
smaltimento dei
rifiuti della regione
Campania e sino
al
completamento
degli impianti di recupero e trattamento degli
stessi,
e'
autorizzato, comunque per un periodo non superiore a sei mesi, lo
stoccaggio dei
rifiuti in attesa
di smaltimento, il
deposito
temporaneo
e l'esercizio degli impianti dei rifiuti aventi
i codici
CER
19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99,
di
cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e
dell'articolo
10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n.
195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
26».
4. Al fine di accelerare le attivita'
necessarie per conformare la
gestione
dei rifiuti nella regione Campania alla sentenza della Corte
di
giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 - causa
C-297/08,
con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del
mare e' nominato
un commissario straordinario per
la
realizzazione
dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui
all'articolo
5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
90, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123,
confermato
dall'articolo
10, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n.
195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
26.
Il commissario, entro sei mesi dalla nomina, sulla base
di uno
studio
aggiornato sulla produzione dei
rifiuti con riferimento
al
bacino
di utenza e dello stato della raccolta differenziata raggiunta
ed
in proiezione previsionale alla data di attivazione dell'impianto,
dispone
le eventuali modifiche alle caratteristiche tecnologiche e al
dimensionamento
dell'impianto medesimo; esercita tutte le funzioni di
stazione appaltante,
compresa la direzione
dei lavori, e, in
particolare,
stipula il contratto con il soggetto
aggiudicatario in
via definitiva
dell'affidamento della concessione
per la
progettazione, costruzione
e gestione del
termovalorizzatore e
provvede
a tutte le altre attivita' necessarie
alla realizzazione
delle
opere. Il commissario garantisce, attraverso
opportuni atti
amministrativi
e convenzionali, che il comune
nel cui territorio
ricade
l'impianto ed i comuni confinanti e contigui
partecipino con
propri
rappresentanti ad organismi preposti
alla vigilanza nella
realizzazione
e gestione dell'impianto, nel rispetto della
normativa
ambientale
e di sicurezza.
5.-7.
(soppressi)
8.
Al decreto legislativo
n. 152 del
2006 e successive
modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 166, comma 4-bis, dopo
le parole: «di
concerto
con
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» sono
inserite
le seguenti: «e con il Ministro della salute»;
b) all'articolo 182, dopo il comma 6 e'
aggiunto il seguente:
"6-bis. Le attivita' di raggruppamento e
abbruciamento in piccoli
cumuli
e in quantita' giornaliere non superiori a tre metri steri per
ettaro
dei materiali vegetali di cui
all'articolo 185, comma
1,
lettera
f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali
pratiche
agricole consentite per il reimpiego
dei materiali come
sostanze
concimanti o ammendanti, e non
attivita' di gestione
dei
rifiuti.
Nei periodi di massimo rischio per gli
incendi boschivi,
dichiarati
dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli
e
forestali e' sempre vietata. I comuni e
le altre amministrazioni
competenti
in materia ambientale hanno la facolta'
di sospendere,
differire
o vietare la combustione del materiale di cui
al presente
comma
all'aperto in tutti
i casi in
cui sussistono condizioni
meteorologiche,
climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi
in
cui da tale attivita' possano derivare rischi per la
pubblica e
privata incolumita'
e per la
salute umana, con
particolare
riferimento
al rispetto dei livelli annuali delle
polveri sottili
(PM10)";
b-bis) all'articolo 183, comma 1, lettera n),
e' aggiunto, in fine,
il
seguente periodo: «Non costituiscono
attivita' di gestione
dei
rifiuti
le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito
preliminari
alla raccolta di materiali o sostanze naturali
derivanti
da
eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse
mareggiate e piene,
anche ove
frammisti ad altri
materiali di origine
antropica
effettuate,
nel tempo tecnico strettamente
necessario, presso il
medesimo
sito nel quale detti eventi li hanno depositati»;
b-ter) dopo l'articolo 184-ter e' inserito il
seguente:
«Art. 184-quater. - (Utilizzo dei materiali
di dragaggio). - 1. I
materiali
dragati sottoposti ad operazioni di recupero
in casse di
colmata
o in altri impianti autorizzati ai
sensi della normativa
vigente,
cessano di essere rifiuti se, all'esito delle operazioni di
recupero,
che possono consistere anche in
operazioni di cernita
e
selezione, soddisfano
e sono utilizzati
rispettando i seguenti
requisiti
e condizioni:
a)
non superano i
valori delle concentrazioni soglia
di
contaminazione di
cui alle colonne
A e B
della tabella 1
dell'allegato
5 al titolo V della parte quarta, con riferimento alla
destinazione
urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo
diretto
in un ciclo produttivo, rispondono ai
requisiti tecnici di
cui
alla lettera b), secondo periodo;
b) e' certo il sito di destinazione e sono
utilizzati direttamente,
anche
a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per
le
matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare
contaminazione
delle acque sotterranee e
superficiali. In caso
di
utilizzo
diretto in un ciclo produttivo, devono, invece, rispettare i
requisiti
tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e
gli
standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime,
e
in particolare non
devono determinare emissioni
nell'ambiente
superiori
o diverse qualitativamente da quelle che derivano dall'uso
di
prodotti e di materie prime per
i quali e'
stata rilasciata
l'autorizzazione
all'esercizio dell'impianto.
2. Al fine
di escludere rischi
di contaminazione delle
acque
sotterranee,
i materiali di dragaggio destinati
all'utilizzo in un
sito
devono essere sottoposti a test di cessione secondo le metodiche
e i
limiti di cui
all'Allegato 3 del
decreto del Ministro
dell'ambiente
5 febbraio 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario
n.
72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
1998. L'autorita'
competente
puo' derogare alle concentrazioni limite di cloruri e di
solfati
qualora i materiali di dragaggio siano
destinati ad aree
prospicenti il
litorale e siano
compatibili con i
livelli di
salinita'
del suolo e della falda.
3. Il produttore o il detentore predispongono
una dichiarazione di
conformita'
da cui risultino, oltre ai dati del produttore,
o del
detentore
e dell'utilizzatore, la
tipologia e la
quantita' dei
materiali
oggetto di utilizzo, le attivita' di
recupero effettuate,
il
sito di destinazione e le altre modalita' di
impiego previste e
l'attestazione
che sono rispettati i criteri
di cui al
presente
articolo.
La dichiarazione di conformita' e' presentata all'autorita'
competente
per il
procedimento di recupero
e all'ARPA nel
cui
territorio e'
localizzato il sito
di destinazione o
il ciclo
produttivo di
utilizzo, trenta giorni
prima dell'inizio delle
operazioni
di conferimento. Tutti i soggetti che
intervengono nel
procedimento
di recupero e di utilizzo
dei materiali di
cui al
presente
articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno
un
anno dalla data del rilascio, mettendola
a disposizione delle
autorita'
competenti che la richiedano.
4. Entro trenta giorni dalla comunicazione
della dichiarazione di
cui
al comma
3, l'autorita' competente
per il procedimento
di
recupero verifica
il rispetto dei
requisiti e delle
procedure
disciplinate
dal presente articolo e qualora rilevi
difformita' o
violazioni
degli stessi ordina il divieto di utilizzo
dei materiali
di
cui al comma 1 che restano assoggettati al regime dei rifiuti.
5. I materiali che cessano di essere rifiuti
ai sensi dei commi 1 e
2
durante la movimentazione sono accompagnati dalla comunicazione di
cui
al comma 3 e dal documento di trasporto o da copia del contratto
di
trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di
cui
agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n.
286»;
b-quater) all'articolo 188, comma 3, lettera
b), le parole: «Per le
spedizioni
transfrontaliere di rifiuti tale termine e' elevato a sei
mesi
e la comunicazione e' effettuata alla regione» sono soppresse;
b-quinquies)
all'articolo 234, il
comma 2 e'
sostituito dal
seguente:
«2. Ai fini della presente disposizione, per
beni in polietilene si
intendono
i beni composti interamente da polietilene individuati con
decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e
del
mare, di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico.
L'elenco
di beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene
verificato
con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della
tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello
sviluppo
economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di
raccolta
e ridda dei rifiuti dei predetti beni nonche' degli impatti
ambientali
generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino
all'emanazione
del decreto di cui al presente comma,
per beni in
polietilene
si intendono i teli e le reti ad
uso agricolo quali
i
film
per copertura di serre e tunnel,
film per la
copertura di
vigneti
e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film
per
la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per
pollai,
le
reti ombreggianti, di copertura e di protezione»;
b-sexies) all'articolo 256-bis, comma 6, e'
aggiunto, in fine, il
seguente
periodo: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182,
comma
6-bis, le disposizioni del presente articolo non si
applicano
all'abbruciamento
di materiale agricolo o forestale
naturale, anche
derivato
da verde pubblico o privato».
8-bis. All'articolo 190 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.
152,
dopo il comma 1-quater e' aggiunto il seguente:
«1-quinquies. Gli imprenditori agricoli
di cui al
comma 1-ter
possono sostituire
il registro di
carico e scarico
con la
conservazione
della scheda SISTRI in formato
fotografico digitale
inoltrata
dal destinatario. L'archivio informatico
e' accessibile
on-line
sul portale del destinatario, in apposita sezione, con
nome
dell'utente
e password dedicati».
8-ter. Nelle more del completamento degli
impianti di compostaggio
nella
regione Campania e
nella regione Lazio
si consente agli
impianti
di compostaggio sul territorio nazionale di aumentare, sino
al
31 dicembre 2015, la propria capacita' ricettiva e di trattamento
dei
rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense)
dell'8
per cento, ove tecnicamente possibile, al
fine di accettare
ulteriore rifiuto
organico proveniente dalle
medesime regioni,
qualora
richiedenti perche' in carenza di impianti
di compostaggio.
Le
regioni Lazio e Campania provvedono attraverso gli opportuni atti
di
competenza, che definiscono
altresi' tecniche e
opportunita'
strumentali
di mercato, alla realizzazione dei
nuovi impianti di
compostaggio
entro e non oltre il 31 dicembre 2014.
8-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 187
del decreto legislativo
3
aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente:
«2-bis.
Gli effetti delle
autorizzazioni in essere
relative
all'esercizio
degli impianti di recupero o di smaltimento di
rifiuti
che
prevedono la miscelazione di rifiuti
speciali, consentita ai
sensi
del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta
del
presente
decreto, nei testi vigenti prima della data
di entrata in
vigore
del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.
205, restano in
vigore
fino alla revisione delle autorizzazioni medesime».
8-quinquies.
Il comma 2
dell'articolo 216-bis del
decreto
legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
«2. In deroga a quanto previsto dall'articolo
187, comma 1, fatti
salvi
i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2,
lettere
a),
b) e c), il deposito temporaneo
e le fasi
successive della
gestione
degli oli usati
sono realizzati, anche
miscelando gli
stessi, in
modo da tenere
costantemente separati, per
quanto
tecnicamente
possibile, gli oli usati da destinare, secondo
l'ordine
di
priorita' di cui
all'articolo 179, comma
1, a processi
di
trattamento
diversi fra loro. E' fatto comunque divieto di
miscelare
gli
oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze».
Art. 15
Disposizioni finalizzate al corretto
recepimento della direttiva
2011/92/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre
2011, in materia di valutazione di impatto
ambientale. Procedure di
infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170
1. Al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152,
e successive
modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, la
lettera g) e'
sostituita dalla
seguente:
«g) progetto: la realizzazione di lavori di
costruzione o di altri
impianti
od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul
paesaggio,
compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse
del
suolo. Ai fini della valutazione ambientale,
gli elaborati del
progetto
preliminare e del progetto definitivo sono
predisposti con
un
livello informativo e di dettaglio
almeno equivalente a
quello
previsto
dall'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto
legislativo
12 aprile 2006, n. 163»;
b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) e'
abrogata;
c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), sono aggiunte,
in fine, le
seguenti
parole: «; per tali progetti,
con decreto del
Ministro
dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare,
di concerto
con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i
profili
connessi
ai progetti di
infrastrutture di rilevanza
strategica,
previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,
le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano
e
previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,
sono definiti
i criteri e le soglie
da applicare per
l'assoggettamento
dei progetti di cui all'allegato IV alla
procedura
di
cui all'articolo 20 sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato
V.
Tali disposizioni individuano, altresi', le modalita' con cui le
regioni
e le province autonome, tenuto conto
dei criteri di cui
all'allegato
V e nel
rispetto di quanto
stabilito nello stesso
decreto
ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche
situazioni
ambientali e territoriali. Fino alla data
di entrata in
vigore
del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo 20 e'
effettuata caso
per caso, sulla
base dei criteri
stabiliti
nell'allegato
V»;
d) all'articolo 6, il comma 9 e' sostituito
dal seguente:
«9. Fatto salvo quanto disposto nell'allegato
IV, a decorrere dalla
data
di entrata in vigore del decreto del
Ministro dell'ambiente e
della
tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c),
le
soglie di cui all'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle
disposizioni
contenute nel medesimo decreto»;
e) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito
dal seguente:
«5. Il risultato della verifica di
assoggettabilita', comprese le
motivazioni,
e' pubblicato integralmente nel sito web
dell'autorita'
competente»;
f) all'articolo 17, comma 1, alinea, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
1) il primo periodo e'
sostituito dal seguente:
«La decisione
finale
e' pubblicata nei siti web delle autorita'
interessate con
indicazione
del luogo in cui e' possibile prendere visione del piano
o programma
adottato e di
tutta la documentazione oggetto
dell'istruttoria»;
2) al secondo periodo la parola: «, anche» e'
soppressa;
g) all'articolo 20, il comma 2 e' sostituito
dal seguente:
«2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al
comma 1 e' dato sintetico
avviso nel
sito web dell'autorita' competente.
Tale forma di
pubblicita'
tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e
ai commi
3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7
agosto 1990, n.
241.
Nell'avviso
sono indicati il proponente, la
procedura, la data
di
trasmissione
della documentazione di cui al comma 1, la denominazione
del
progetto, la localizzazione, una breve
descrizione delle sue
caratteristiche,
le sedi e le modalita' per la consultazione
degli
atti
nella loro interezza ed i termini entro
i quali e'
possibile
presentare
osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti
e'
depositata
presso i comuni ove il progetto e' localizzato.
Nel caso
dei
progetti di competenza statale la
documentazione e' depositata
anche
presso la sede delle regioni e delle province ove il
progetto
e'
localizzato, L'intero progetto preliminare, esclusi eventuali dati
coperti
da segreto industriale, disponibile in formato digitale, e lo
studio preliminare
ambientale, sono pubblicati
nel sito web
dell'autorita'
competente»;
h) all'articolo 24, il comma 3 e' sostituito
dal seguente:
«3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve
indicare il proponente,
la
procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione
del
progetto, la localizzazione e una breve descrizione del progetto
e
dei suoi possibili principali impatti
ambientali, le sedi
e le
modalita'
per la consultazione degli atti nella loro
interezza e i
termini
entro i quali e' possibile presentare osservazioni»;
i) al comma 1 dell'articolo 32 e' aggiunto,
in fine,
il seguente
periodo:
«Della notifica e' data evidenza pubblica attraverso il sito
web
dell'autorita' competente.»;
l) al punto 3) dell'allegato II alla parte
seconda e' aggiunto, in
fine,
il seguente capoverso:
« -
al trattamento e
allo stoccaggio di
residui radioattivi
(impianti
non compresi tra quelli
gia' individuati nel
presente
punto), qualora
disposto all'esito della
verifica di
assoggettabilita'
di cui all'articolo 20»;
m)
il punto 7-ter)
dell'allegato II alla
parte seconda e'
sostituito
dal seguente:
«7-ter) Attivita' di esplorazione in mare e
sulla terraferma per lo
stoccaggio
geologico di biossido di carbonio di cui
all'articolo 3,
comma
1, lettera h), del decreto legislativo 14
settembre 2011, n.
162, di
recepimento della direttiva
2009/31/CE relativa allo
stoccaggio
geologico del biossido di carbonio»;
n) al punto
10), terzo trattino,
dell'allegato II alla
parte
seconda
la parola: «extraurbane» e' soppressa;
o) il punto 17) dell'allegato II alla parte
seconda e' sostituito
dal
seguente:
«17)
Stoccaggio di gas
combustibile in serbatoi
sotterranei
naturali
in unita' geologiche profonde
e giacimenti esauriti
di
idrocarburi,
nonche' siti per lo stoccaggio geologico del biossido di
carbonio
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
c), del decreto
legislativo
14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva
2009/31/CE relativa
allo stoccaggio geologico
del biossido di
carbonio»;
p) la lettera h) del punto 7 dell'allegato IV
alla parte seconda e'
sostituita
dalla seguente:
«h) costruzione di strade urbane di
scorrimento o di
quartiere
ovvero
potenziamento di strade esistenti a quattro o piu' corsie con
lunghezza,
in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri»;
q) la lettera o) del punto 7) dell'allegato
IV alla parte seconda
e'
sostituita dalla seguente:
«o) opere di canalizzazione e di regolazione
dei corsi d'acqua»;
r) la lettera n) del punto 8 dell'allegato IV
alla parte seconda e'
sostituita
dalla seguente:
«n) depositi di fanghi, compresi quelli
provenienti dagli impianti
di
trattamento delle acque reflue urbane, con capacita' superiore
a
10.000
metri cubi».
2. Il decreto di cui all'articolo 6,
comma 7, lettera
c), del
decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma
1,
lettera c), del presente articolo,
e' adottato entro
novanta
giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente
decreto.
3. Per i progetti elencati nell'allegato IV
alla parte seconda del
decreto legislativo
3 aprile 2006,
n. 152, e
successive
modificazioni,
le disposizioni di cui all'articolo 6,
comma 8, del
medesimo
decreto non si applicano a decorrere dalla data
di entrata
in
vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del
territorio
e del mare previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera c),
del
medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal
comma
1, lettera c), del presente articolo.
4. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013,
n. 97, e' abrogato.
Art. 16
(Modifiche alla legge 11
febbraio 1992, n. 157, recante norme per
la
protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il
prelievo
venatorio.
Procedura di infrazione
2014/2006, Caso EU-Pilot
4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot 5391/13/ENVI -
Modifiche al decreto
legislativo 27 gennaio
2010, n. 32,
recante attuazione della
direttiva
2007/2/CE, che istituisce
un'infrastruttura per
l'informazione territoriale nella Comunita'
europea. Caso EU-Pilot
4467/13/ENVI. Disposizioni in
materia di partecipazione del
pubblico nell'elaborazione di taluni piani o
programmi in materia
ambientale. Caso EU Pilot 1484/10/ENVI)
1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, il comma 3
e'
sostituito dal seguente:
«3. L'attivita' di cattura per
l'inanellamento e per la cessione ai
fini
di richiamo puo' essere svolta esclusivamente da impianti della
cui
autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da
personale
qualificato e valutato idoneo dall'Istituto
superiore per
la
protezione e la ricerca ambientale. L'autorizzazione alla gestione
di
tali impianti e'
concessa dalle regioni
nel rispetto delle
condizioni
e delle modalita' previste all'articolo 19-bis».
1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge
di
conversione del presente decreto, con decreto del Presidente
del
Consiglio
dei ministri, su proposta della Conferenza permanente per i
rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di
Bolzano, previa acquisizione del
parere dell'Istituto superiore
per
la protezione e la ricerca ambientale, sono definiti:
a) i criteri per autorizzare mezzi e impianti
di cattura conformi a
quelli
utilizzati in altri Paesi dell'Unione europea e
non proibiti
dall'allegato
IV della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e
del
Consiglio, del 30 novembre 2009;
b) le regole e le condizioni
per l'esercizio dell'attivita' di
controllo,
con particolare riferimento al metodo di cattura selettivo
e
occasionale;
c) le modalita' di costituzione di apposite
banche dati regionali;
d)
i criteri per
l'impiego misurato e
la definizione delle
quantita'.
1-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del predetto
decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri,
le regioni
adeguano
la propria normativa alle disposizioni del medesimo decreto.
2. All'articolo 13, comma 1, della legge 11
febbraio 1992, n. 157,
e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I caricatori dei
fucili
ad
anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella
caccia
non
possono contenere piu'
di due cartucce
durante l'esercizio
dell'attivita'
venatoria e possono contenere fino a
cinque cartucce
limitatamente
all'esercizio della caccia al cinghiale ».
3. All'articolo 21, comma 1, della legge 11
febbraio 1992, n. 157,
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
alla lettera bb)
le parole: «appartenenti alla
fauna
selvatica, che
non appartengano alle
seguenti specie:» sono
sostituite dalle
seguenti: «anche se
importati dall'estero,
appartenenti
a tutte le specie di uccelli viventi
naturalmente allo
stato
selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione
europea,
ad eccezione delle seguenti:»;
b) alla lettera cc) sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole:
«di
specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico
nel
territorio
europeo degli Stati membri dell'Unione
europea anche se
importati
dall'estero.».
3-bis. All'articolo 21, comma 1, lettera
m), della legge
11
febbraio
1992, n. 157, dopo la
parola: «Alpi» sono
inserite le
seguenti:
«e per
la attuazione della
caccia di selezione
agli
ungulati».
4. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
32, sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3,
lettera b), numero
2), dopo la
parola:
«terzi,» sono inserite le seguenti: «che
possono accedere
alla
rete ai sensi dell'articolo 7 e»;
b) all'articolo 1, comma 3, dopo la
lettera c) e'
aggiunta la
seguente:
«c-bis)
riguardano un territorio
soggetto alla sovranita'
italiana»;
c)
all'articolo 1, comma
5, le parole:
«lettera c)» sono
sostituite
dalle seguenti: «lettera b)»;
d) all'articolo 1, comma 7, e'
aggiunto, in fine,
il seguente
periodo:
«Il presente decreto si applica ai set di dati
territoriali
detenuti
dai comuni o per conto di essi
soltanto nei casi
in cui
l'obbligo
di raccolta o di divulgazione da parte dei predetti enti e'
espressamente
previsto dalle norme vigenti.»;
e) all'articolo 2, comma 1, dopo la
lettera i) e'
inserita la
seguente:
«i-bis) terzi: qualsiasi persona fisica o
giuridica diversa da
un'autorita'
pubblica»;
f) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole:
«i metadati» sono
inserite le
seguenti: «in conformita'
con le disposizioni
di
esecuzione
adottate a livello europeo e»;
g) il comma 4 dell'articolo 4 e' abrogato;
h) all'articolo 6, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
«1-bis. I servizi di conversione di cui
all'articolo 7, comma
1,
lettera d), sono combinati con
gli altri servizi
di cui al
medesimo
comma 1 in modo
tale che tutti
i servizi operino
in
conformita' alle
disposizioni di esecuzione
adottate a livello
europeo.»;
i) all'articolo 6, dopo il comma 3 e'
aggiunto il seguente:
«3-bis.
Il Ministero dell'ambiente
e della tutela
del
territorio e del mare,
sentita la Consulta
nazionale per
l'informazione
territoriale e ambientale di cui all'articolo 11, per
il tramite
della piattaforma di cui all'articolo 23,
comma
12-quaterdecies,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n.
135, provvede
affinche' le
informazioni, compresi i
dati, i codici
e le
classificazioni
tecniche, necessarie per garantire
la conformita'
alle
disposizioni di esecuzione di cui al
comma 1, siano
messe a
disposizione
delle autorita' pubbliche o dei terzi a
condizioni che
non
ne limitino l'uso a tal fine.»;
l) all'articolo 7,
comma 4, le
parole: «Il servizio»
sono
sostituite
dalle seguenti: «Un servizio»;
m) all'articolo 7, comma 5, l'ultimo
periodo e' sostituito
dal
seguente: «Tale
servizio sara' inoltre
reso disponibile, su
richiesta,
ai terzi i cui set di dati territoriali e servizi ad essi
relativi
siano conformi alle disposizioni di esecuzione adottate
a
livello
europeo che definiscono, in particolare,
gli obblighi in
materia
di metadati, servizi di rete e interoperabilita', comunque
senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
n) all'articolo 8, comma 3, le parole
da: «in
coerenza con le
regole
tecniche» a: «legislazione vigente»
sono sostituite dalle
seguenti:
«, anche
avvalendosi dell'ISPRA o di altra
struttura
tecnica
dedicata, sulla base delle risorse disponibili a legislazione
vigente,
in coerenza con le regole tecniche definite dai
decreti di
cui
all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo
2005,
n.
82, e con le
disposizioni di esecuzione
adottate a livello
europeo.
In caso di disallineamento delle regole
tecniche nazionali
rispetto alle
disposizioni di esecuzione
europee si procede
all'aggiornamento
dei decreti, con le modalita' di
cui al medesimo
articolo
59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005»;
o) all'articolo 9, comma 4, lettera b), le
parole: «agli accordi
o»
sono sostituite dalla seguente: «alle»;
p) all'articolo 9, comma 5,
dopo le parole:
«la limitazione
dell'accesso
di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 3 e»;
q) all'articolo 9, comma 8, primo
periodo, sono aggiunte,
in
fine,
le seguenti parole: «, in
particolare quando sono
coinvolte
quantita' particolarmente consistenti
di dati frequentemente
aggiornati»;
r) all'articolo 10, il comma 3 e' sostituito
dal seguente:
«3. Le autorita' pubbliche di cui
all'articolo 2, comma
1,
lettera
i), numeri 1) e 2), forniscono alle autorita' pubbliche degli
altri
Stati membri e alle istituzioni e organismi
europei l'accesso
ai
set di dati territoriali e servizi ad essi relativi a
condizioni
armonizzate
secondo le disposizioni di esecuzione adottate a livello
europeo.
I set di dati territoriali e i
servizi ad essi
relativi,
forniti
sia ai fini delle
funzioni pubbliche che
possono avere
ripercussioni
sull'ambiente sia al fine di
adempiere agli obblighi
informativi in
virtu' della legislazione
europea in materia
ambientale,
non sono soggetti ad alcuna tariffa.»;
s) all'articolo 10, dopo il comma 3 e'
inserito il seguente:
«3-bis. Le autorita' pubbliche
forniscono, su base reciproca e
equivalente,
agli organismi istituiti da accordi internazionali di
cui
l'Unione europea o l'Italia sono parte, l'accesso ai set di dati
territoriali e
ai servizi ad
essi relativi. I
set di dati
territoriali
e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle
funzioni
pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia
al
fine di adempiere agli
obblighi informativi in
virtu' della
legislazione
europea in materia ambientale, non
sono soggetti ad
alcuna
tariffa.»;
t) all'articolo 12, comma 5, dopo le
parole: «del pubblico» sono
inserite
le seguenti: «, in via permanente,»;
u) l'allegato IV e' abrogato.
5.
Sono sempre assicurati
la partecipazione del
pubblico
nell'elaborazione e
istituzione di un'infrastruttura per
l'informazione
territoriale nell'Unione europea e, in
particolare,
l'accesso
con le modalita' di cui al decreto
legislativo 19 agosto
2005,
n. 195, ad ogni tipo di informazione ambientale.
5-bis. All'articolo 3-sexies del
decreto legislativo 3
aprile
2006,
n. 152, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nel caso di piani o programmi da
elaborare a norma
delle
disposizioni
di cui all'allegato 1 alla
direttiva 2003/35/CE del
Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora agli
stessi
non si applichi l'articolo 6, comma 2, del
presente decreto,
l'autorita' competente
all'elaborazione e all'approvazione dei
predetti
piani o programmi assicura la
partecipazione del pubblico
nel
procedimento di elaborazione, di
modifica e di
riesame delle
proposte
degli stessi piani o programmi prima
che vengano adottate
decisioni
sui medesimi piani o programmi.
1-ter. Delle proposte dei piani e programmi
di cui al comma 1-bis
l'autorita'
procedente da' avviso mediante pubblicazione nel proprio
sito
web. La pubblicazione deve contenere
l'indicazione del titolo
del
piano o del programma, dell'autorita' competente, delle sedi ove
puo'
essere presa visione del piano o
programma e delle
modalita'
dettagliate
per la loro consultazione.
1-quater. L'autorita' competente mette
altresi' a disposizione del
pubblico
il piano o programma mediante il deposito
presso i propri
uffici
e la pubblicazione nel proprio sito web.
1-quinquies. Entro il termine di sessanta
giorni dalla data
di
pubblicazione
dell'avviso di cui
al comma 1-ter,
chiunque puo'
prendere
visione del piano o programma ed estrarne
copia, anche in
formato digitale,
e presentare all'autorita'
competente proprie
osservazioni
o pareri in forma scritta.
1-sexies. L'autorita' procedente tiene adeguatamente
conto delle
osservazioni
del pubblico presentate nei termini di
cui al comma
1-quinquies
nell'adozione del piano o programma.
1-septies. Il piano o programma, dopo che
sia stato adottato,
e'
pubblicato
nel sito web dell'autorita' competente unitamente ad una
dichiarazione
di sintesi nella quale l'autorita' stessa
da' conto
delle
considerazioni che sono state alla base della
decisione. La
dichiarazione
contiene altresi' informazioni sulla partecipazione del
pubblico».
Art. 17
Modifiche al decreto
legislativo 13 ottobre 2010, n.
190, recante
attuazione della direttiva 2008/56/CE che
istituisce un quadro per
l'azione comunitaria nel campo della politica
per l'ambiente marino
- Procedura d'infrazione 2013/2290 -
Modifiche alla Parte Terza del
decreto
legislativo 3 aprile
2006, n. 152,
e successive
modificazioni, - Procedura d'infrazione
2007/4680
1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n.
190, sono apportate
le
seguenti modifiche:
0a) all'articolo 5:
1) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis.
Il Comitato delibera
a maggioranza dei
componenti
presenti»;
2) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il Comitato, per semplificare il proprio
funzionamento, adotta
un
regolamento interno»;
3) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9.
Il Comitato riferisce
periodicamente al Parlamento
sulla
attivita' svolta,
nonche' sulle risorse
utilizzate per il
conseguimento
delle finalita' di cui al presente decreto»;
a) all'articolo 6, comma 1, dopo
le parole: «siano
posti in
essere
in modo coerente e
coordinato presso l'intera
regione o
sottoregione»
sono aggiunte le seguenti: «e siano tenuti presenti gli
impatti
e le caratteristiche transfrontaliere.»;
b) all'articolo 8, comma 3, lettera b),
le parole: «la
quale
tenga
conto» sono sostituite con le seguenti:
«che comprenda gli
aspetti
qualitativi e quantitativi delle diverse
pressioni e che
tenga
conto»;
c) all'articolo 9, comma 3, dopo le parole:
«degli impatti di cui
all'allegato
III» sono aggiunte le seguenti: «e segnatamente
delle
caratteristiche fisico
chimiche, dei tipi
di habitat, delle
caratteristiche
biologiche e dell'idromorfologia di cui alle
tabelle
1 e
2 del medesimo allegato III»;
d) all'articolo 10, comma 2, dopo le
parole: «in modo compatibile
e integrato
con gli altri
traguardi ambientali vigenti»,
sono
aggiunte
le seguenti: «e, per quanto possibile,
tenuto anche conto
degli
impatti e delle caratteristiche transfrontalieri»;
e) all'articolo 11, comma 1, la parola:
«definisce» e' sostituita
con
le seguenti: «elabora ed attua»;
e-bis) all'articolo 11, dopo il comma 3 e'
inserito il seguente:
«3-bis. L'Autorita' competente, per
l'attuazione dei programmi di
monitoraggio, puo'
stipulare appositi accordi
con le Agenzie
regionali
per l'ambiente, anche in forma associata
o consorziata,
nonche'
con soggetti pubblici tecnici specializzati, anche in
forma
associata
o consorziata. Dall'attuazione della presente
disposizione
non
devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della
finanza
pubblica»;
f) all'articolo 11, comma 4, la parola:
«avvio» e' sostituita con
la
seguente: «attuazione»;
g) all'articolo 12, comma 2, lettera a):
1) dopo le parole: «ricognizione dei
programmi di misure,» sono
aggiunte le
seguenti: «tenendo conto
delle pertinenti misure
prescritte
dalla legislazione dell'Unione
europea, dalla normativa
relativa
a standard di qualita' ambientale nel settore della politica
delle acque
adottata a livello
comunitario o da
accordi
internazionali,»;
2) la parola: «aventi» e' sostituita
dalla seguente: «con»;
3) dopo le parole: «decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152,»
sono
aggiunte le seguenti: «nonche' relativa
alla gestione della
qualita'
delle acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo
30
maggio 2008, n. 116, e dalla
normativa relativa a
standard di
qualita'
ambientale nel settore della politica
delle acque o da
accordi
internazionali.».
2. All'articolo 117 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152,
e
successive modificazioni, dopo il
comma 2-bis e'
aggiunto il
seguente:
«2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi
dell'articolo 118 e i
risultati dell'attivita' di
monitoraggio condotta ai
sensi
dell'articolo
120 evidenzino impatti antropici significativi da fonti
diffuse,
le Autorita' competenti individuano misure
vincolanti di
controllo dell'inquinamento. In
tali casi i
piani di gestione
prevedono
misure che vietano l'introduzione di inquinanti
nell'acqua
o stabiliscono
obblighi di autorizzazione preventiva
o di
registrazione
in base a norme generali e vincolanti. Dette misure di
controllo sono
riesaminate periodicamente e
aggiornate quando
occorre.».
3. All'Allegato 1 alla Parte Terza del
decreto legislativo 3 aprile
2006,
n. 152, e successive modificazioni, alla
lettera A.3.7 «Aree
protette»
del punto A.3 «Monitoraggio dello stato ecologico e chimico
delle
acque superficiali» le parole «fino al 22 dicembre 2013»
sono
soppresse.
Art. 17 bis
Disposizioni in materia di
societa' cooperative di consumo
e loro
consorzi e
di banche di
credito cooperativo. Procedura
di
cooperazione per aiuti esistenti
n. E1/2008
1. Per le societa' cooperative di consumo e
loro consorzi, la quota
di
utili di cui al comma 3 dell'articolo 7
della legge 31
gennaio
1992,
n. 59, non concorre a formare il
reddito imponibile ai
fini
delle
imposte dirette entro i limiti ed
alle condizioni prescritte
dal
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013.
2. Al comma 464 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2004,
n.
311,
sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Per le
societa'
cooperative
di consumo e loro consorzi diverse da quelle a mutualita'
prevalente
la quota di cui al periodo precedente e'
stabilita nella
misura del
23 per cento.
Resta ferma la
limitazione di cui
all'articolo
6, comma 1, del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112».
3.
Le banche di
credito cooperativo autorizzate
dalla Banca
d'Italia
ad un
periodo di operativita'
prevalente a favore
di
soggetti
diversi dai soci, ai sensi dell'articolo 35 del testo unico
di
cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385,
ai fini
delle
disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate
cooperative
diverse da quelle a mutualita'
prevalente, a decorrere
dal
periodo d'imposta successivo a quello
nel corso del
quale e'
trascorso un
anno dall'inizio del
periodo di autorizzazione,
relativamente ai
periodi d'imposta in cui non
e' ripristinata
l'operativita'
prevalente a favore dei soci.
4. Le disposizioni di cui ai
commi 1, 2
e 3 si
applicano a
decorrere
dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso
alla
data
di entrata in vigore della legge di conversione
del presente
decreto.
Le maggiori entrate di cui ai commi 1
e 2, pari
a 4,8
milioni
di euro per l'anno 2016 e 2,7 milioni
di euro a
decorrere
dall'anno
2017, confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di
politica
economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27
dicembre 2004, n. 307.
5. Il Ministro dello sviluppo economico, con
proprio decreto di
natura
non regolamentare, entro trenta giorni dalla data di
entrata
in
vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce
le
misure che le cooperative di consumo, con numero di soci superiore
a
centomila, sono tenute ad adottare al fine di migliorare i livelli
di
coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della societa'.
6. Le misure di cui al comma 5 devono essere
rivolte:
a) ad aumentare la trasparenza dei dati
finanziari e di
bilancio
della
cooperativa, inclusa la nota integrativa, anche
attraverso la
loro
pubblicazione integrale nel sito internet della societa';
b) a rafforzare l'informazione e la
partecipazione dei soci
alle
assemblee
anche attraverso la comunicazione
telematica preventiva
dell'ordine del
giorno e la
previsione della possibilita'
di
formulare
domande sugli argomenti da trattare;
c) a rafforzare i diritti dei soci nei
confronti dei consigli
di
amministrazione
della cooperativa anche
attraverso la previsione
dell'obbligo
di risposta ai soci e dell'obbligo di motivazione.
7. Con il decreto di cui al comma 5, ai sensi
dell'articolo 2533
del
codice civile, sono determinati i casi di
esclusione del socio
che
non ha tenuto alcun tipo di rapporto sociale o economico con la
cooperativa
nel rispetto di quanto disciplinato nello statuto, per un
periodo
significativo di almeno un anno.
8. Le societa' cooperative di cui al comma 5
uniformano il proprio
statuto
alle disposizioni del decreto di cui al medesimo comma, entro
il
31 dicembre 2015.
Capo III
DISPOSIZIONI URGENTI PER LE
IMPRESE
Art. 18
Credito d'imposta per investimenti in beni
strumentali nuovi
1.
Ai soggetti titolari
di reddito d'impresa
che effettuano
investimenti
in beni strumentali nuovi compresi
nella divisione 28
della tabella
ATECO, di cui al provvedimento del
Direttore
dell'Agenzia delle
entrate 16 novembre
2007, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, destinati a strutture
produttive
ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data
di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno
2015,
e'
attribuito un credito d'imposta nella
misura del 15
per cento
delle spese
sostenute in eccedenza
rispetto alla media
degli
investimenti
in beni strumentali compresi
nella suddetta tabella
realizzati
nei cinque periodi di imposta precedenti, con facolta' di
escludere
dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e'
stato
maggiore.
2. Il credito d'imposta si applica anche alle
imprese in attivita'
alla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge, anche
se
con un'attivita'
d'impresa inferiore ai
cinque anni. Per
tali
soggetti
la media
degli investimenti in
beni strumentali nuovi
compresi
nella divisione 28 della tabella
ATECO da considerare
e'
quella
risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta
precedenti
a quello in corso alla data di
entrata in vigore
del
presente decreto-legge
o a quello
successivo, con facolta'
di
escludere
dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e'
stato
maggiore. Per le imprese costituite successivamente alla
data
di
entrata in vigore del presente decreto-legge il credito d'imposta
si
applica con riguardo al valore
complessivo degli investimenti
realizzati
in ciascun periodo d'imposta.
3. Il credito d'imposta non spetta per gli
investimenti di importo
unitario
inferiore a 10.000 euro.
4. Il credito d'imposta va ripartito
nonche' utilizzato in tre
quote
annuali di pari importo e indicato
nella dichiarazione dei
redditi
relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e
nelle dichiarazioni
dei redditi relative
ai periodi d'imposta
successivi
nei quali il credito e' utilizzato. Esso non concorre alla
formazione del
reddito ne' della
base imponibile dell'imposta
regionale
sulle attivita' produttive
e non rileva
ai fini del
rapporto
di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del
testo unico
delle
imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente
della
Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. Il
credito
d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e
successive modificazioni, e non e' soggetto al
limite di cui al
comma
53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
La
prima
quota annuale e' utilizzabile a decorrere dal
1° gennaio del
secondo
periodo di imposta successivo a
quello in cui
e' stato
effettuato
l'investimento. I fondi occorrenti
per la regolazione
contabile delle
compensazioni esercitate ai
sensi del periodo
precedente
sono stanziati su apposito capitolo di spesa
nello stato
di
previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per il
successivo
trasferimento sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia
delle
Entrate - Fondi di bilancio.
5. I soggetti
titolari di attivita'
industriali a rischio
di
incidenti
sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17
agosto
1999, n. 334, come modificato
dal decreto legislativo
21
settembre
2005, n. 238, possono usufruire del credito d'imposta solo
se
e' documentato l'adempimento degli obblighi e
delle prescrizioni
di
cui al citato decreto.
6. Il credito d'imposta e' revocato:
a) se l'imprenditore cede a terzi o destina
i beni oggetto degli
investimenti
a finalita' estranee all'esercizio di impresa prima del
secondo
periodo di imposta successivo all'acquisto;
b) se i beni oggetto degli investimenti
sono trasferiti, entro il
termine
di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente
della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in
strutture produttive
situate
al di fuori dello Stato,
anche appartenenti al
soggetto
beneficiario
dell'agevolazione.
7. Il credito d'imposta indebitamente
utilizzato ai sensi del comma
6
e' versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta
sui
redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano
le
ipotesi
ivi indicate.
8.
Qualora, a seguito
dei controlli, si
accerti l'indebita
fruizione,
anche parziale, del credito
d'imposta per il
mancato
rispetto
delle condizioni richieste
dalla norma ovvero
a causa
dell'inammissibilita' dei
costi sulla base
dei quali e'
stato
determinato
l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate
provvede al
recupero
del relativo importo, maggiorato di interessi
e sanzioni
secondo
legge.
9. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, valutati in 204
milioni
di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e
2018,
e 204 milioni di euro per l'anno
2019, si provvede
mediante
corrispondente
riduzione della quota nazionale
del Fondo per lo
sviluppo
e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo
1, comma
6, della legge
27 dicembre 2013,
n. 147. Ai
sensi
dell'articolo
17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
Ministro
dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli
oneri
di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in
procinto
di verificarsi scostamenti rispetto alle
previsioni di
cui
al presente comma, il Ministro
dell'economia e delle finanze,
con
proprio decreto, provvede alla riduzione
della dotazione del
Fondo
per lo
sviluppo e la
coesione in modo
da garantire la
compensazione degli
effetti dello scostamento finanziario
riscontrato, su
tutti i saldi
di finanza pubblica
e,
conseguentemente, il
CIPE provvede alla
riprogrammazione degli
interventi
finanziati a valere sul Fondo. Il Ministro dell'economia e
delle
finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito
alle
cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di
cui al
precedente
periodo.
9-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. I finanziamenti di cui al comma
1 possono essere
assistiti
dalla
garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese
di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996,
n. 662, nella misura massima dell'80 per
cento dell'ammontare
del
finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia,
la valutazione
economico-finanziaria e del
merito creditizio
dell'impresa,
in deroga alle
vigenti disposizioni del
Fondo di
garanzia,
e' demandata al soggetto
richiedente, nel rispetto
di
limiti
massimi di rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati
in
termini
di probabilita' di inadempimento e definiti con
decreto del
Ministro
dello sviluppo economico,
di concerto con
il Ministro
dell'economia e
delle finanze. Il
medesimo decreto individua,
altresi',
le condizioni e i termini per l'estensione
delle predette
modalita'
di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel
rispetto
delle autorizzazioni di spesa
vigenti per la
concessione
delle
garanzie del citato Fondo»;
b) dopo il comma 8-bis e' aggiunto il
seguente:
«8-ter. Alla concessione ed erogazione
dei contributi di
cui al
comma
4 si provvede a valere su di un'apposita contabilita' speciale
del
Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma
2, del
decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134. Alla
predetta
contabilita'
sono versate le risorse stanziate dal comma
8, secondo
periodo,
e i
successivi eventuali stanziamenti
disposti per le
medesime
finalita'».
Art. 19
Modifiche alla disciplina ACE - aiuto
crescita economica
1. All'articolo 1 del
decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e'
inserito il seguente:
«2-bis. Per le
societa'
le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o in
sistemi
multilaterali di negoziazione di Stati
membri della UE o
aderenti
allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta di
ammissione
ai predetti mercati e per i due successivi, la
variazione
in
aumento del capitale proprio
rispetto a quello
esistente alla
chiusura
di ciascun esercizio precedente
a quelli in
corso nei
suddetti
periodi d'imposta e' incrementata del 40 per
cento. Per i
periodi
d'imposta successivi la variazione in
aumento del capitale
proprio
e' determinata senza tenere conto del suddetto incremento.»;
b) al comma 4, dopo le parole:
«periodi d'imposta successivi»
sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero si
puo' fruire di un
credito
d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le
aliquote di
cui
agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi,
di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,
n. 917.
Il credito d'imposta
e' utilizzato in
diminuzione
dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, e va ripartito in
cinque
quote annuali di pari importo.».
2.
Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si
applicano
alle
societa' ammesse a quotazione le cui azioni sono negoziate dalla
data
di entrata in vigore del presente
decreto e sono
subordinate
alla
preventiva autorizzazione della
Commissione europea ai
sensi
dell'articolo
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea
richiesta a
cura del Ministero
dello sviluppo economico.
La
disposizione
di cui al comma 1, lettera b), ha
effetto a decorrere
dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.
3. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, pari a 27,3 milioni
di
euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro
nel
2017, 112,3 milioni di euro nel 2018, 140,7 milioni di euro
nel
2019,
146,4 milioni di euro nel 2020 e
148,3 milioni di
euro a
decorrere
dal 2021, si provvede come segue:
a) mediante riduzione della quota nazionale
del Fondo per lo
sviluppo
e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo
1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
per l'importo di
27,3
milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro
nel 2016, 85,3
milioni
di euro nel 2017 e 112,3 milioni di euro nel 2018;
b) mediante aumento, a decorrere dal
1° gennaio 2019,
disposto
con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle Dogane e dei
Monopoli da
adottare entro il 30 novembre
2018, dell'aliquota
dell'accisa sulla
benzina e sulla
benzina con piombo,
nonche'
dell'aliquota
dell'accisa sul gasolio usato come carburante,
di cui
all'allegato I
del testo unico
delle disposizioni legislative
concernenti
le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative
sanzioni
penali e amministrative di cui al decreto
legislativo 26
ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale
da
determinare
maggiori entrate nette non inferiori a 140,7
milioni di
euro
nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di
euro
a decorrere dal 2021; il provvedimento e' efficace dalla data di
pubblicazione
sul sito internet dell'Agenzia.
Art. 19 bis
Nuove disposizioni in materia di Agenzia
per le imprese
1. Con regolamento, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma
2,
della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dello
sviluppo
economico e del Ministro per la pubblica
amministrazione e
la semplificazione, sentita
la Conferenza unificata
di cui
all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e
successive
modificazioni, sono dettate
disposizioni correttive e
integrative
dell'articolo 38 del decreto-legge
25 giugno 2008,
n.
112,
convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008,
n.
133,
e dei regolamenti da esso
contemplati in base
ai seguenti
principi
e criteri:
a) i controlli, le dichiarazioni e le
attivita' istruttorie delle
Agenzie
per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti i controlli
e
le attivita' delle amministrazioni pubbliche
competenti, sia nei
procedimenti
automatizzati che in quelli
ordinari, salvo per le
determinazioni in
via di autotutela
e per l'esercizio
della
discrezionalita';
b) definizione delle attivita' delle Agenzie
per le imprese per il
supporto
organizzativo e gestionale allo svolgimento della conferenza
di servizi,
che contempli, in particolare, la possibilita'
per le
Agenzie
di prestare la propria attivita' ai fini della
convocazione,
della
predisposizione del calendario e dei termini di conclusione dei
lavori,
nonche' della attivazione dei rimedi previsti dalla legge in
caso
di silenzio o dissenso delle amministrazioni.
2. Il regolamento di cui al comma 1 e'
emanato entro sei mesi dalla
data
di entrata in vigore della legge di conversione
del presente
decreto.
Con il medesimo regolamento sono
identificate le norme,
anche
di legge, che sono abrogate.
3. All'articolo 19, comma 4, della legge
7 agosto
1990, n. 241,
dopo
le parole: «comma 6-bis,» sono inserite le seguenti: «ovvero nel
caso
di segnalazione corredata della dichiarazione di conformita' di
cui
all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui
al decreto del
Presidente
della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159».
4. Entro il 31 dicembre 2014, le
amministrazioni titolari di banche
dati
certificanti garantiscono l'accesso per
via telematica alle
banche
dati stesse da parte delle amministrazioni procedenti e delle
Agenzie
per le imprese accreditate ai sensi
dell'articolo 38 del
decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,
dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto delle
vigenti norme
in
materia di protezione dei dati personali e accesso telematico
ai
dati
delle pubbliche amministrazioni. Dall'attuazione della presente
disposizione
non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico
della
finanza pubblica.
Art. 20
Misure di semplificazione a
favore della quotazione delle
imprese e
misure contabili
1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, sono apportate
le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera
w-quater, e' inserita
la
seguente: «w-quater.1 "PMI": fermo
quanto previsto da
altre
disposizione
di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni
quotate, che
abbiano, in base
al bilancio approvato
relativo
all'ultimo esercizio,
anche anteriore all'ammissione alla
negoziazione
delle proprie azioni, un fatturato fino a 300 milioni di
euro,
ovvero una capitalizzazione media di mercato
nell'ultimo anno
solare
inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI
gli
emittenti
azioni quotate che abbiano superato entrambi
i predetti
limiti
per tre esercizi, ovvero tre anni solari, consecutivi.»;
b) all'articolo 104-bis: al comma 2, sono
aggiunte, in fine, le
seguenti
parole: «Nelle medesime assemblee le azioni a
voto plurimo
conferiscono
soltanto un voto e non si computano i
diritti di voto
assegnati ai
sensi dell'articolo 127-quinquies
»; al comma
3,
all'alinea,
prima delle parole: «non hanno effetto» sono inserite le
seguenti:
«, le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un
voto
e»;
al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente: «b-bis)
le maggiorazioni
di voto spettanti
ai sensi dell'articolo
127-quinquies»;
c) all'articolo 105, comma 3, sono
aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «ovvero
nelle ipotesi in cui lo
statuto preveda la
maggiorazione
del diritto di voto.»;
d) all'articolo 106, il comma 1 e'
sostituito dal seguente: «1.
Chiunque,
a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione
dei diritti
di
voto, venga a detenere una partecipazione
superiore alla soglia
del
trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in
misura
superiore
al trenta per
cento dei medesimi
promuove un'offerta
pubblica
di acquisto rivolta a tutti i
possessori di titoli
sulla
totalita' dei
titoli ammessi alla
negoziazione in un
mercato
regolamentato
in loro possesso.»;
e) all'articolo 106, dopo il comma 1 sono
inseriti i seguenti:
«1-bis. Nelle societa' diverse dalle PMI
l'offerta di cui al comma
1
e' promossa anche da chiunque, a seguito
di acquisti, venga
a
detenere
una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per
cento
in assenza di altro socio che detenga una
partecipazione piu'
elevata.
1-ter. Gli statuti delle PMI possono
prevedere una soglia diversa
da
quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venticinque
per
cento ne' superiore al quaranta per cento. Se la modifica
dello
statuto
interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un
mercato
regolamentato, i soci che non hanno
concorso alla relativa
deliberazione
hanno diritto di recedere per tutti o
parte dei loro
titoli;
si applicano gli articoli 2437-bis,
2437-ter e 2437-quater
del
codice civile.»;
f) al comma 2 dell'articolo
106 sono aggiunte,
in fine, le
seguenti
parole «Il medesimo prezzo
si applica, in
mancanza di
acquisti
a un prezzo piu' elevato, in
caso di superamento
della
soglia
relativa ai diritti di voto per effetto della maggiorazione ai
sensi
dell'articolo 127-quinquies.»;
g) ai commi 3, lettera a), 3-bis, 4, 5 e 6
dell'articolo 106, le
parole:
«nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi
1,
1-bis,
e 1-ter »; nel comma 3, lettera b),
dell'articolo 106, le
parole:
«nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1 e
1-ter»;
h) nel comma 3, lettera a),
dell'articolo 106 dopo
le parole:
«l'acquisto
di partecipazioni» sono aggiunte
le seguenti: «o la
maggiorazione
dei diritti di voto,»;
i) nel comma 3, lettera b), dell'articolo
106, dopo le
parole:
«al cinque
per cento» sono
inserite le seguenti:
«o alla
maggiorazione
dei diritti di voto in misura superiore al
cinque per
cento
dei medesimi,»;
l) dopo il comma 3-ter dell'articolo 106 e'
inserito il seguente:
«3-quater.
L'obbligo di offerta previsto dal comma 3, lettera b), non
si
applica alle PMI, a
condizione che cio'
sia previsto dallo
statuto,
sino alla data dell'assemblea
convocata per approvare
il
bilancio
relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione.»;
m) la lettera d), comma 5, dell'articolo
106 e' sostituita dalla
seguente:
«d) operazioni ovvero superamenti della soglia di carattere
temporaneo;»;
n) all'articolo 109, comma 1, sono
aggiunte, in fine, le seguenti
parole:
«I medesimi obblighi sussistono in capo a coloro che agiscono
di
concerto, a seguito di maggiorazione, anche a favore di uno
solo
di
essi, dei diritti di voto, qualora
essi vengano a
disporre di
diritti di
voto in misura
superiore alle percentuali
indicate
nell'articolo
106.»;
o) nel comma 2 dell'articolo 109, dopo le
parole: «Il comma
1»
sono
aggiunte le seguenti: «, primo periodo,»;
p)
(soppressa);
q) all'articolo 120, comma 1, sono
aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «Nelle societa' i cui statuti consentono
la maggiorazione
del
diritto di voto o hanno previsto l'emissione
di azioni a voto
plurimo,
per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di
voto.»;
r) all'articolo 120, comma 2, sono
aggiunte, in fine, le seguenti
parole:
«Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia e' pari
al
cinque per cento.»;
s) all'articolo 120, comma 4, la lettera b)
e' sostituita dalla
seguente:
«b) i criteri per il calcolo delle
partecipazioni, avendo
riguardo
anche alle partecipazioni indirettamente detenute,
alle
ipotesi
in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito a
soggetto
diverso
dal socio nonche' a quelle di maggiorazione
dei diritti di
voto;»;
t) all'articolo 121, il comma 2, e'
sostituito dal seguente: «2.
Il
limite richiamato nel comma 1 e'
elevato al cinque
per cento,
ovvero, nei
casi previsti dall'articolo
120, comma 2,
secondo
periodo,
al dieci per cento, a condizione che
il superamento della
soglia
da parte di entrambe le societa' abbia luogo a seguito di un
accordo
preventivamente autorizzato
dall'assemblea ordinaria delle
societa'
interessate.»;
u) all'articolo 121, comma 3, le parole:
«superiore al due
per
cento
del capitale» sono
sostituite dalle seguenti:
«in misura
superiore
alla soglia indicata nel comma 2»;
v)-z)
(soppresse);
aa) dopo l'articolo 127-quater e' inserito
il seguente:
«Art. 127-quinquies.
(Maggiorazione del voto).
1. Gli statuti possono disporre che sia
attribuito voto maggiorato,
fino
a un massimo di due voti, per
ciascuna azione appartenuta
al
medesimo soggetto
per un periodo
continuativo non inferiore
a
ventiquattro
mesi a decorrere dalla data di iscrizione
nell'elenco
previsto
dal comma 2. In tal caso,
gli statuti possono
altresi'
prevedere
che colui al
quale spetta il
diritto di voto
possa
irrevocabilmente
rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato.
2. Gli statuti stabiliscono le modalita'
per l'attribuzione del
voto maggiorato
e per l'accertamento dei
relativi presupposti,
prevedendo
in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con
proprio regolamento
le disposizioni di
attuazione del presente
articolo al
fine di assicurare
la trasparenza degli
assetti
proprietari
e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II,
sezione
II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione
previsti in
capo
ai titolari di partecipazioni rilevanti.
3.
La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito,
ovvero
la
cessione diretta o indiretta di
partecipazioni di controllo
in
societa'
o enti che detengono azioni a voto
maggiorato in misura
superiore
alla soglia prevista dall'articolo 120, comma
2, comporta
la
perdita della maggiorazione del voto. Se lo
statuto non dispone
diversamente,
il diritto di voto maggiorato:
a) e' conservato in caso di successione per
causa di morte nonche'
in
caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;
b) si estende alle azioni di nuova emissione
in caso di aumento di
capitale
ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.
4. Il progetto di fusione o di scissione
di una
societa' il cui
statuto
prevede la maggiorazione del voto
puo' prevedere che il
diritto
di voto maggiorato spetti anche alle
azioni spettanti in
cambio
di quelle a cui e' attribuito voto maggiorato. Lo statuto puo'
prevedere che
la maggiorazione del
voto si estenda
proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un
aumento
di
capitale mediante nuovi conferimenti.
5. Le azioni cui si applica il beneficio
previsto dal comma 1 non
costituiscono
una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo
2348
del codice civile.
6. La
deliberazione di modifica
dello statuto con
cui viene
prevista
la maggiorazione del voto non attribuisce
il diritto di
recesso
ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.
7. Qualora la deliberazione di modifica
dello statuto di
cui al
comma
6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un
mercato
regolamentato delle azioni di una societa' non risultante da
una
fusione che coinvolga
una societa' con
azioni quotate, la
relativa clausola
puo' prevedere che
ai fini del
possesso
continuativo
previsto dal comma 1 sia computato anche
il possesso
anteriore
alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.
8. Se lo statuto non dispone diversamente,
la maggiorazione del
diritto
di voto si computa anche per la determinazione dei
quorum
costitutivi
e deliberativi che fanno riferimento
ad aliquote del
capitale
sociale. La maggiorazione
non ha effetto
sui diritti,
diversi
dal voto, spettanti in forza del
possesso di determinate
aliquote
di capitale.»;
aa-bis) dopo l'articolo 127-quinquies e'
inserito il seguente:
«Art. 127-sexies. - (Azioni
a voto plurimo).
- 1. In
deroga
all'articolo
2351, quarto comma, del codice civile, gli
statuti non
possono
prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo.
2. Le azioni a voto plurimo emesse
anteriormente all'inizio delle
negoziazioni in
un mercato regolamentato mantengono
le loro
caratteristiche
e diritti. Se lo statuto non dispone diversamente, al
fine
di mantenere inalterato il rapporto tra le
varie categorie di
azioni,
le societa' che hanno emesso azioni a voto plurimo ovvero le
societa'
risultanti dalla fusione o dalla scissione di tali societa'
possono
procedere all'emissione di azioni a
voto plurimo con le
medesime caratteristiche e
diritti di quelle
gia' emesse
limitatamente
ai casi di:
a) aumento di capitale ai
sensi dell'articolo 2442
del codice
civile ovvero
mediante nuovi conferimenti
senza esclusione o
limitazione
del diritto d'opzione;
b) fusione o scissione.
3. Nel caso previsto dal comma 2 gli statuti
non possono prevedere
ulteriori
maggiorazioni del diritto di voto
a favore di
singole
categorie
di azioni ne' ai sensi dell'articolo 127-quinquies.
4. Ove la societa' non si avvalga della
facolta' di emettere nuove
azioni
a voto plurimo ai sensi del comma
2, secondo periodo,
e'
esclusa in
ogni caso la
necessita' di approvazione delle
deliberazioni,
ai sensi dell'articolo 2376 del
codice civile, da
parte
dell'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria delle
azioni
a voto plurimo»;
bb) l'articolo 134, comma 1, e' soppresso.
1-bis. In
sede di prima
applicazione, le deliberazioni
di
modifica
dello statuto assunte entro il 31 gennaio 2015
da societa'
aventi
titoli quotati nel mercato regolamentato italiano iscritte nel
registro
delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di
conversione
del presente decreto, con cui viene prevista la creazione
di
azioni a voto maggiorato ai sensi dell'articolo 127-quinquies del
decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono prese, anche
in
prima
convocazione, con il voto favorevole di almeno
la maggioranza
del
capitale rappresentato in assemblea;
2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2005,
n. 38, sono apportate
le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 6, le parole: «a
partire dall'esercizio
individuato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e
del
Ministro della giustizia» sono soppresse;
b) dopo l'articolo 9, sono inseriti i
seguenti:
«Art.
9-bis.(Ruolo e funzioni
dell'Organismo Italiano di
Contabilita').
1. L'organismo Italiano di Contabilita',
istituto nazionale per i
principi
contabili:
a) emana i principi contabili nazionali,
ispirati alla migliore
prassi operativa,
per la redazione
dei bilanci secondo
le
disposizioni
del codice civile;
b) fornisce supporto all'attivita' del
Parlamento e degli Organi
Governativi
in materia di normativa contabile
cd esprime pareri,
quando
cio' e' previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro
richiesta
di' altre istituzioni pubbliche;
c) partecipa al processo di elaborazione
dei principi contabili
internazionali adottati
in Europa, intrattenendo rapporti
con
l'International Accounting Standards Board
(IASB), con l'European
Financial
Reporting Advisory Group
(EFRAG) e con
gli organismi
contabili
di altri paesi.
Con riferimento alle attivita' di cui alle
a), b) e c), si coordina
con
le Autorita' nazionali che hanno competenze in materia contabile.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo
Italiano di
Contabilita'
persegue finalita' di interesse pubblico, agisce in modo
indipendente
e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di
economicita'.
Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e
delle
finanze sull'attivita' svolta.
Art. 9-ter.
Finanziamento dell'Organismo Italiano
di Contabilita'
1.
Al finanziamento dell'Organismo italiano
di contabilita',
fondazione
di diritto privato avente
piena autonomia statutaria,
concorrono le
imprese attraverso contributi derivanti
dall'applicazione
di una maggiorazione dei
diritti di segreteria
dovuti
alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
con
il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi
dell'articolo
18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993,
n.
580.
2.
Il Collegio dei
fondatori dell'Organismo Italiano
di
Contabilita'
stabilisce annualmente il
fabbisogno di finanziamento
dell'Organismo Italiano
Contabilita' nonche' le
quote di
finanziamento
di cui
al comma 1 da destinare
all'International
Accounting Standards Board (IASB) e
all'European Financial Reporting
Advisory
Group (EFRAG).
3. Il
Ministro dello sviluppo
economico, di concerto
con il
Ministro
dell'economia e delle finanze, provvede
con decreto, ai
sensi
dell'articolo 18, comma 2, della legge
29 dicembre 1993,
n.
580,
a definire la misura della maggiorazione di cui al comma 1 sulla
base delle
indicazioni di fabbisogno
trasmesse dall'Organismo
Italiano
Contabilita'. Con lo stesso decreto
sono individuate le
modalita' di
corresponsione delle relative
somme all'Organismo
Italiano
Contabilita' tramite il sistema camerale.»;
c) i commi 86, 87 e 88 dell'articolo 2
della legge 24
dicembre
2007,
n. 244, sono abrogati.
3. All'articolo 2437-ter, terzo comma, del
codice civile la parola:
«esclusivo » e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le
seguenti
parole:
«Lo statuto delle societa' con azioni
quotate in mercati
regolamentati
puo' prevedere che
il valore di
liquidazione sia
determinato
secondo i criteri indicati dai commi 2 e 4
del presente
articolo,
fermo restando che in ogni caso tale valore non puo' essere
inferiore
al valore che sarebbe dovuto in applicazione
del criterio
indicato
dal primo periodo del presente comma.».
4. Al secondo comma dell'articolo 2343-bis
del codice civile, dopo
le
parole: «di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario
ha sede
la societa'», sono
aggiunte le seguenti:
«ovvero la
documentazione
di cui all'articolo 2343-ter primo e
secondo comma»;
al
terzo comma dell'articolo 2343-bis del
codice civile dopo
le
parole «dell'esperto
designato dal tribunale»
sono aggiunte le
seguenti:
«ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter».
5. Il secondo comma dell'articolo
2500-ter del codice
civile e'
sostituito
dal seguente:
«Nei
casi previsti dal
precedente comma il
capitale della
societa'
risultante dalla trasformazione deve
essere determinato
sulla
base dei valori attuali
degli elementi dell'attivo
e del
passivo
e deve risultare da relazione
di stima redatta
a norma
dell'articolo
2343 ovvero dalla documentazione di cui
all'articolo
2343-ter
ovvero, infine, nel caso
di societa' a
responsabilita'
limitata,
dell'articolo 2465. Si applicano altresi',
nel caso di
societa'
per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e,
in
quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343 ovvero, nelle
ipotesi
di cui al primo e secondo comma
dell'articolo 2343-ter, il
terzo
comma del medesimo articolo.».
6. Il secondo
comma dell'articolo 2441
del codice civile,
e'
sostituito
dal seguente:
«L'offerta di opzione deve essere
depositata presso l'ufficio del
registro
delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso
pubblicato
sul sito internet della societa',
con modalita' atte a
garantire la
sicurezza del sito
medesimo, l'autenticita' dei
documenti
e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza,
mediante
deposito presso la sede della societa'. Per l'esercizio del
diritto
di opzione deve essere concesso un termine
non inferiore a
quindici
giorni dalla pubblicazione dell'offerta».
7. All'articolo 2327 del codice civile la
parola: «centoventimila»
e'
sostituita dalla seguente: «cinquantamila»;
7-bis. Al fine di facilitare e di accelerare
ulteriormente le
procedure
finalizzate all'avvio delle attivita' economiche nonche' le
procedure
di iscrizione nel registro delle
imprese, rafforzando il
grado di
conoscibilita' delle vicende
relative all'attivita'
dell'impresa,
quando l'iscrizione e' richiesta sulla base di un atto
pubblico
o di una scrittura privata autenticata,
a decorrere dal
primo
giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della
legge
di conversione del
presente decreto, il
conservatore del
registro
procede all'iscrizione immediata
dell'atto. L'accertamento
delle
condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella
esclusiva
responsabilita' del pubblico ufficiale che
ha ricevuto o
autenticato
l'atto. Resta ferma la cancellazione d'ufficio
ai sensi
dell'articolo
2191 del codice civile. La
disposizione del presente
comma
non si applica alle societa' per azioni.
8.
All'articolo 2477 del
codice civile il
secondo comma e'
abrogato;
nel terzo comma la parola: «altresi'» e'
soppressa e nel
sesto comma
le parole: «secondo
e» sono soppresse.
Conseguentemente, la
sopravvenuta insussistenza dell'obbligo
di
nomina
dell'organo di controllo o del revisore
costituisce giusta
causa
di revoca.
8-bis. I commi terzo e quarto dell'articolo
2351 del codice civile
sono
sostituiti dai seguenti:
«Lo
statuto puo' altresi'
prevedere che, in
relazione alla
quantita'
delle azioni possedute da uno stesso soggetto,
il diritto
di
voto sia limitato a una misura massima o disporne scaglionamenti.
Salvo
quanto previsto dalle
leggi speciali, lo
statuto puo'
prevedere
la creazione di azioni con diritto di
voto plurimo anche
per
particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari
condizioni
non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo
puo'
avere fino a un massimo di tre voti».
8-ter. L'articolo 212
delle disposizioni per
l'attuazione del
codice
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30
marzo
1942, n. 318, e' sostituito dal seguente:
«Art. 212. - Le deliberazioni di modifica
dello statuto di societa'
iscritte
nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014 con
cui
e' prevista la creazione di azioni
a voto plurimo
ai sensi
dell'articolo 2351
del codice sono
prese, anche in
prima
convocazione,
con il voto favorevole di
almeno i due
terzi del
capitale
rappresentato in assemblea».
8-quater.
Il regolamento previsto
dall'articolo 127-quinquies,
comma
2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' adottato
dalla
Consob entro il 31 dicembre 2014.
8-quinquies.
Le societa' di
gestione del risparmio
di cui
all'articolo
1, comma 1, lettera o),
del decreto legislativo
24
febbraio
1998, n. 58, che gestiscono fondi chiusi di
cui al titolo
III,
capo II, del regolamento di cui al decreto
del Ministro del
tesoro,
del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999,
n.
228, per i quali, alla data di
entrata in vigore
del presente
decreto,
non sia scaduto il termine entro il
quale devono essere
sottoscritte
le quote, possono modificare il regolamento
del fondo,
previa
deliberazione dell'assemblea dei
quotisti, per prevedere
i
casi
in cui e' possibile una proroga del
termine di sottoscrizione
non
superiore a dodici mesi per il completamento della raccolta
del
patrimonio.
La proroga deve in ogni caso essere deliberata,
previa
modifica
del regolamento del fondo, entro
tre mesi dalla
data di
entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 21
Misure a favore delle emissioni di
obbligazioni societarie
1. Al comma 1, dell'articolo 1, del decreto
legislativo 1° aprile
1996,
n. 239, dopo le parole: «sistemi multilaterali di negoziazione
emessi
da societa' diverse dalle prime,» sono aggiunte
le seguenti:
«o, qualora
tali obbligazioni e
titoli similari e
cambiali
finanziarie
non siano negoziate, detenuti da uno o
piu' investitori
qualificati
ai sensi dell'articolo 100 del decreto
legislativo 24
febbraio
1998, n. 58»;
2. Il comma 9-bis dell'articolo 32 del
decreto legge 22
giugno
2012,
n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge
7 agosto
2012,
n. 134, e' sostituito dal seguente:
«9-bis. La ritenuta di cui all'articolo 26,
comma 1, del decreto
del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, non si
applica
agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e
titoli
similari
e delle cambiali finanziarie corrisposti
a organismi di
investimento
collettivo del risparmio, istituiti in Italia o
in uno
Stato
membro dell'Unione europea, il cui patrimonio sia investito in
misura
superiore al 50 per cento in tali titoli e le cui quote siano
detenute esclusivamente da
investitori qualificati ai
sensi
dell'articolo
100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La
composizione
del patrimonio e
la tipologia di
investitori deve
risultare
dal regolamento dell'organismo. La medesima ritenuta non si
applica
agli interessi e altri proventi corrisposti a societa' per la
cartolarizzazione
dei crediti di cui alla legge 30
aprile 1999, n.
130,
emittenti titoli detenuti dai predetti investitori qualificati e
il
cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per
cento
in
tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie.».
Art. 21 bis
Attivita' di consulenza
finanziaria
1. All'articolo 19, comma 14, del decreto
legislativo 17 settembre
2007,
n. 164, le parole: «Fino al 30
giugno 2014» sono
sostituite
dalle
seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015».
Art. 22
Misure a favore del credito alle
imprese
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 26
del decreto del
Presidente
della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. La ritenuta di cui
al comma 5
non si applica
agli
interessi
e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo
termine
alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati
membri
dell'Unione europea, imprese di assicurazione
costituite e
autorizzate
ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione
europea
o organismi di investimento collettivo del risparmio che non
fanno
ricorso alla leva finanziaria, ancorche' privi di soggettivita'
tributaria,
costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli
Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo inclusi
nella
lista di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle
imposte sui
redditi, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n.
601,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma dell'articolo 15, dopo le
parole: «le cessioni
di credito
stipulate in relazione
a tali finanziamenti,» sono
inserite
le seguenti: «nonche' alle successive cessioni dei relativi
contratti
o crediti e
ai trasferimenti delle
garanzie ad essi
relativi»;
b) dopo l'articolo 17 e' inserito il
seguente:
«Art. 17-bis.
Altre operazioni ammesse a fruire
dell'agevolazione
1. Le disposizioni degli articoli precedenti
si applicano altresi'
alle
operazioni di finanziamento la
cui durata contrattuale
sia
stabilita
in piu' di diciotto mesi poste in essere dalle societa' di
cartolarizzazione
di cui alla legge 30 aprile 1999, n.
130, nonche'
da
imprese di assicurazione costituite
e autorizzate ai
sensi di
normative
emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi di
investimento
collettivo del risparmio costituiti negli
Stati membri
dell'Unione
europea e negli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio
economico
europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
dell'economia
e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis
del
testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al
decreto del
Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 114 del
decreto legislativo 1°
settembre
1993, n. 385, e' aggiunto il seguente:
«2-bis.
Non configura esercizio
nei confronti del
pubblico
dell'attivita'
di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi
forma
l'operativita', diversa
dal rilascio di
garanzie, effettuata
esclusivamente nei
confronti di soggetti
diversi dalle persone
fisiche e
dalle microimprese, come
definite dall'articolo 2,
paragrafo
1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE
della
Commissione
europea, del 6 maggio 2003,
da parte di
imprese di
assicurazione
italiane e di Sace entro i limiti stabiliti dal decreto
legislativo
7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla
presente
legge,
e dalle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS. I
soggetti
di cui al comma 2-bis inviano alla Banca
d'Italia, con le
modalita'
e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche
nonche'
ogni altro dato e documento
richiesto, e partecipano
alla
centrale
dei Rischi della Banca d'Italia,
secondo quanto stabilito
dalla
Banca d'Italia. La Banca d'Italia puo'
prevedere che l'invio
delle
segnalazioni periodiche e di
ogni altro dato
e documento
richiesto nonche'
la partecipazione alla
centrale dei rischi
avvengano
per il tramite di banche e intermediari finanziari iscritti
all'albo
di cui all'articolo 106 ».
3-bis. Dopo l'articolo 150-bis del testo
unico di cui al
decreto
legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente:
«Art. 150-ter. - (Disposizioni in tema di
partecipazione a banche
di
credito cooperativo). - 1. Alle banche di credito cooperativo che
versino
in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano
sottoposte
ad amministrazione straordinaria, ai
sensi dell'articolo
70,
comma 1, lettera b), e' consentita, previa modifica dello statuto
sociale
ed in deroga alle previsioni di cui
all'articolo 150-bis,
comma
1, l'emissione di azioni di finanziamento di
cui all'articolo
2526
del codice civile.
2.
L'emissione delle azioni
di cui al
comma 1 deve
essere
autorizzata
dalla Banca d'Italia ed esse sono sottoscrivibili solo da
parte
del Fondo di garanzia dei depositanti del
credito cooperativo
riconosciuto ai
sensi dell'articolo 96,
del Fondo di
garanzia
istituzionale
riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento
(UE)
n. 575/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26
giugno
2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della
cooperazione, di cui alla legge 31
gennaio 1992, n.
59, in
deroga
ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.
3. I diritti
patrimoniali e amministrativi, spettanti
ai soci
finanziatori,
anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526,
secondo
comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo
statuto,
ma ad essi spetta comunque
il diritto, in
deroga alle
previsioni
dell'articolo 33, comma
3, di designare
uno o piu'
componenti
del consiglio di amministrazione ed
il presidente del
collegio
sindacale.
4. I sottoscrittori delle azioni di
finanziamento possono chiedere
il
rimborso del valore
nominale delle azioni.
Il consiglio di
amministrazione, sentito
il collegio sindacale,
delibera sulla
richiesta
di rimborso avendo riguardo alla situazione di
liquidita',
finanziaria
e patrimoniale attuale e
prospettica della banca
di
credito
cooperativo. L'efficacia della delibera e' condizionata alla
preventiva
autorizzazione della Banca d'Italia».
4. L'articolo 38, comma 2, del
decreto legislativo 7
settembre
2005,
n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la parola: «derivati»
sono inserite le
seguenti: «e
finanziamenti concessi
nei confronti di
soggetti diversi dalle
persone
fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2,
paragrafo
1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE
della
Commissione
europea»;
b) e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo:
«Nel caso di
finanziamenti concessi
nei confronti di
soggetti diversi dalle
persone
fisiche e dalle microimprese, l'IVASS stabilisce condizioni e
limiti
operativi tenendo conto dei seguenti criteri:
a) i prenditori dei finanziamenti
siano individuati da una
banca
o da un intermediario finanziario
iscritto nell'albo di cui
all'articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive
modificazioni;
b) la banca o l'intermediario finanziario
di cui alla lettera
a)
trattenga un interesse
economico nell'operazione, pari
ad
almeno
il 5 per cento del finanziamento concesso, trasferibile anche
a
un'altra banca o intermediario finanziario,
fino alla scadenza
dell'operazione;
c) il sistema dei controlli
interni e gestione
dei rischi
dell'impresa
sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi,
in
particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi;
d)
l'impresa sia dotata
di un adeguato
livello di
patrimonializzazione; l'esercizio autonomo
dell'attivita' di
individuazione
dei prenditori da parte dell'assicuratore,
in deroga
ai criteri
di cui alle
lettere a) e
b), e' sottoposto
ad
autorizzazione
dell'IVASS.».
5. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, sono apportate
le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, lettera k),
dopo la parola: «crediti»
sono
inserite le seguenti: «, inclusi quelli
erogati a valere
sul
patrimonio
dell'OICR,»;
b) all'articolo 8, dopo il comma 1, e'
inserito il seguente:
«1-bis. Gli OICR che investono
in crediti partecipano
alla
Centrale
dei Rischi della Banca d'Italia,
secondo quanto stabilito
dalla
Banca d'Italia. La Banca d'Italia
puo' prevedere che la
partecipazione
alla centrale dei rischi avvenga
per il tramite
di
banche
e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 ».
5-bis. Le societa' di gestione del risparmio
di cui all'articolo 1,
comma
1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
che
gestiscono i fondi immobiliari previsti dagli articoli 12-bis
e
13
del regolamento di cui al decreto del
Ministro del tesoro,
del
bilancio
e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, i
cui
certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi, ovvero
siano
oggetto di istanza di ammissione,
alle negoziazioni in un
mercato regolamentato, possono,
entro il 31
dicembre 2014,
nell'esclusivo
interesse dei partecipanti, modificare il
regolamento
del
fondo, secondo le procedure di cui alle disposizioni dei commi da
5-quater
a 5-novies, per stabilire la possibilita'
di prorogare in
via
straordinaria il termine di durata
del fondo medesimo
per un
periodo
massimo non superiore a due anni al solo fine
di completare
lo
smobilizzo degli investimenti. Tale modifica
del regolamento e'
possibile
per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla data
di
entrata
in vigore della legge di conversione
del presente decreto,
anche
nel caso in cui il regolamento
del fondo gia'
preveda la
possibilita'
di prorogarne la durata per un massimo di tre
anni, ai
sensi
dell'articolo 14, comma 6, del citato decreto
ministeriale n.
228
del 1999.
5-ter. Per i fondi immobiliari il cui termine
di attivita', anche
per
effetto dell'eventuale esercizio della proroga ordinaria disposta
ai
sensi dell'articolo 14, comma 6, del citato
decreto ministeriale
n.
228 del 1999, scade entro il 31 dicembre 2015, la durata del fondo
puo'
essere prorogata in via straordinaria, in deroga al
limite di
due
anni stabilito al comma 5-bis, fino al 31
dicembre 2017, ferme
restando
le altre disposizioni dei commi da 5-quater a 5-novies.
5-quater. Le societa' di
gestione del risparmio
esercitano il
potere di
cui ai commi
5-bis e 5-ter
previa approvazione
dell'assemblea
dei partecipanti. Nelle ipotesi in cui
i regolamenti
di
gestione dei fondi non prevedono l'istituto
dell'assemblea dei
partecipanti,
le societa' di gestione del risparmio
sottopongono la
modifica
del regolamento del fondo all'approvazione dei
partecipanti
riuniti
in un'assemblea speciale
all'uopo convocata. L'assemblea
delibera
con il voto favorevole della
maggioranza assoluta delle
quote
dei votanti.
5-quinquies.
Al fine di
favorire una maggiore
partecipazione
assembleare
le societa' di gestione del risparmio:
a) possono chiedere agli intermediari di cui
all'articolo 1 del
regolamento
recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata,
di
liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di
gestione, adottato
dalla Banca d'Italia,
e dalla Consob
con
provvedimento del
22 febbraio 2008,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
n. 54 del 4 marzo 2008, come sostituito
dal provvedimento
della
Banca d'Italia e della Consob del 22 ottobre
2013, pubblicato
nella
Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5
novembre 2013, tramite
la
societa' di
gestione accentrata, la
comunicazione dei dati
identificativi
dei titolari delle quote del fondo,
che non abbiano
espressamente
vietato la diffusione degli stessi,
sopportandone i
relativi
oneri;
b)
consentono ai partecipanti
l'espressione del voto
per
corrispondenza
di cui all'articolo 18-quater,
comma 2, del
citato
decreto
ministeriale n. 228 del 1999;
c) consentono ai partecipanti l'esercizio del
diritto di intervento
e
di voto a mezzo di delega conferita per iscritto e revocabile
con
dichiarazione
pervenuta al rappresentante entro il giorno
precedente
l'assemblea.
La delega contiene le istruzioni di voto sulla
proposta
di
cui al comma 5-sexies, lettera a), e non
puo' essere rilasciata
con
il nome del rappresentante in bianco. La delega non puo' in ogni
caso
essere conferita a soggetti in conflitto
di interessi con il
rappresentato
ne' alla societa' di gestione del
risparmio, ai suoi
soci,
dipendenti e componenti degli organi di
amministrazione o di
controllo;
d) pubblicano l'avviso di convocazione dell'assemblea, oltre
che
con
le modalita' scelte per la pubblicazione del valore della quota,
anche
nel proprio sito
internet e su
almeno due quotidiani
a
diffusione
nazionale. L'avviso e' diffuso senza indugio alla societa'
di
gestione del mercato e ad almeno due agenzie di
stampa. Ai fini
dell'accertamento
del diritto dei
partecipanti all'intervento in
assemblea
e all'esercizio del voto non sono opponibili alla societa'
di
gestione gli atti di trasferimento
delle quote perfezionatisi
oltre
il termine del settimo giorno di mercato aperto
precedente la
data
prevista per l'assemblea.
5-sexies. Ferme restando le ulteriori
disposizioni applicabili in
materia,
l'avviso di convocazione dell'assemblea contiene le seguenti
informazioni:
a)
la proposta di
modificare il regolamento
del fondo per
consentire
di prorogare, secondo quanto previsto nei
commi 5-bis e
5-ter,
la scadenza del fondo;
b) le modalita' di esercizio dei diritti dei
partecipanti.
5-septies.
Successivamente
all'approvazione da parte
dell'assemblea,
le societa' di gestione del risparmio
deliberano la
modifica
del relativo regolamento di gestione stabilendo:
a) la possibilita' di prorogare il fondo,
secondo quanto previsto
dai
commi 5-bis e 5-ter;
b) che l'attivita' di
gestione durante il
periodo di proroga
straordinaria
previsto dai commi 5-bis e 5-ter
e' finalizzata al
completamento
dell'attivita' di smobilizzo degli
investimenti. In
tale
attivita' sono ricompresi anche gli interventi di valorizzazione
e riqualificazione degli
attivi patrimoniali, ove
necessari a
incrementarne
il presumibile valore di realizzo e
a condizione che
tali
interventi abbiano un orizzonte
temporale non superiore
al
termine
finale di durata del fondo, come prorogato;
c) che durante il periodo di proroga
straordinaria previsto dai
commi
5-bis e 5-ter, la misura della provvigione di gestione su base
annuale
sia ridotta di almeno due terzi rispetto
a quanto previsto
dal
regolamento di gestione; e' fatto divieto di prelevare dal fondo
provvigioni
di incentivo;
d) l'obbligo di distribuire ai partecipanti,
con cadenza almeno
semestrale, la
totalita' dei proventi
netti realizzati, fermo
restando
il rispetto delle obbligazioni assunte dal fondo.
5-octies.
Le modifiche ai
regolamenti di gestione
dei fondi
apportate
in conformita' alle disposizioni dei
commi da 5-bis
a
5-septies
si intendono approvate
in via generale
ai sensi del
provvedimento
della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012, sulla gestione
collettiva
del risparmio, pubblicato nel supplemento
ordinario alla
Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2012.
5-novies.
Le societa' di
gestione del risparmio
comunicano
tempestivamente
alla Banca d'Italia e alla Consob
le determinazioni
assunte
ai sensi delle disposizioni di cui
ai commi da
5-bis a
5-octies.
5-decies. Il termine del 22 luglio 2014 di
cui all'articolo 15,
commi
2, 3, 5, 10 e 16, lettera a), del decreto legislativo 4
marzo
2014,
n. 44, e' differito al 31 dicembre 2014.
6. Alla legge del 30
aprile 1999, n.
130, sono apportate
le
seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis, e'
inserito il seguente:
«1-ter. Le societa' di cartolarizzazione
di cui all'articolo 3
possono
concedere finanziamenti nei
confronti di soggetti
diversi
dalle persone
fisiche e dalle
microimprese, come definite
dall'articolo
2, paragrafo 1,
dell'allegato alla raccomandazione
2003/361/CE della
Commissione europea, del 6 maggio
2003, nel
rispetto
delle seguenti condizioni:
a) i prenditori dei finanziamenti
siano individuati da una
banca
o da un intermediario finanziario
iscritto nell'albo di cui
all'articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive
modificazioni, i quali possono svolgere altresi' i compiti
indicati
all'articolo 2, comma 3, lettera c);
b) i titoli emessi dalle stesse per
finanziare l'erogazione dei
finanziamenti siano
destinati ad investitori
qualificati come
definiti
ai sensi
dell'articolo 100 del decreto legislativo
24
febbraio
1998, n. 58;
c) la banca o l'intermediario finanziario
di cui alla lettera
a)
trattenga un significativo
interesse economico nell'operazione,
nel rispetto
delle modalita' stabilite
dalle disposizioni di
attuazione
della Banca d'Italia.»;
b) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole:
«I crediti relativi a
ciascuna operazione»
sono inserite le
seguenti: «(per tali
intendendosi
sia i crediti vantati nei confronti del debitore o dei
debitori
ceduti, sia ogni altro credito maturato
dalla societa' di
cui
al comma 1 nel contesto dell'operazione), i relativi incassi e le
attivita'
finanziarie acquistate con i medesimi»;
c) all'articolo 3, il comma 2-bis e'
sostituito dal seguente:
«2-bis. Non sono ammesse azioni da parte
di soggetti diversi da
quelli
di cui al comma 2 sui conti delle societa' di cui al comma
1
aperti
presso la banca depositaria ovvero presso i
soggetti di cui
all'articolo
2, comma 3, lettera c), dove
vengono accreditate le
somme
corrisposte dai debitori ceduti nonche' ogni altra somma pagata
o
comunque di spettanza della
societa' ai sensi
delle operazioni
accessorie condotte
nell'ambito di ciascuna
operazione di
cartolarizzazione
o comunque ai sensi dei contratti
dell'operazione.
Tali
somme possono essere utilizzate dalle societa' di cui al comma 1
esclusivamente
per il soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti
di
cui al comma 2 e dalle controparti dei
contratti derivati con
finalita'
di copertura dei rischi insiti nei
crediti e nei
titoli
ceduti,
nonche' per il pagamento degli altri
costi dell'operazione.
In
caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui
al titolo
IV del testo
unico bancario, nonche'
di procedure
concorsuali,
le somme accreditate su tali conti e quelle affluite in
corso
di procedura non sono soggette a sospensione
dei pagamenti e
vengono
immediatamente e integralmente restituite alla societa' senza
la
necessita' di deposito di domanda di ammissione al passivo
o di
rivendica
e al di fuori dei piani di riparto
o di restituzione
di
somme.»;
d) all'articolo 3, il comma 2-ter e'
sostituito dal seguente:
«2-ter. Sui conti correnti dove
vengono accreditate le
somme
incassate
per conto delle societa' di cui al comma 1 corrisposte dai
debitori
ceduti - aperti dai soggetti che svolgono
nell'ambito di
operazioni
di cartolarizzazione dei crediti, anche
su delega dei
soggetti di
cui all'articolo 2,
comma 6, i
servizi indicati
nell'articolo
2, comma 3, lettera c), non sono
ammesse azioni da
parte
dei creditori di tali soggetti se
non per l'eccedenza
delle
somme
incassate e dovute alle societa' di cui al comma 1. In caso di
avvio
nei confronti di tali soggetti di procedimenti concorsuali, le
somme
accreditate su tali conti
e quelle affluite
in corso di
procedura,
per un importo pari alle somme
incassate e dovute
alle
societa'
di cui al comma 1, vengono
immediatamente e integralmente
restituite
alle societa' di cui al comma 1
senza la necessita'
di
deposito
di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di
fuori
dei piani riparto o di restituzione di somme.»;
e) all'articolo 5, comma 2-bis, le
parole: «comma 1-bis,»
sono
soppresse;
f) all'articolo 7, dopo il comma 2-ter sono
inseriti i seguenti:
«2-quater. La
presente legge si
applica altresi' alle
operazioni
di cartolarizzazione di crediti sorti dalla concessione di
uno
o piu' finanziamenti da parte della societa' emittente i titoli.
Nel caso
di operazioni realizzate
mediante concessione di
finanziamenti, i
richiami al cedente
e al cessionario
devono
intendersi
riferiti, rispettivamente, al
soggetto finanziato e al
soggetto
finanziatore e i richiami ai debitori
ceduti si intendono
riferiti
ai soggetti finanziati. A tali operazioni si
applicano, in
quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7.
2-quinquies. Dalla data certa
dell'avvenuta erogazione, anche
in
parte, del
finanziamento relativo alle
operazioni di
cartolarizzazione
di cui al comma 2-quater, sui crediti sorti e sulle
somme
corrisposte dai debitori sono ammesse azioni soltanto a tutela
dei
diritti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b).
2-sexies. Nelle operazioni di cui al comma
2-quater i titoli emessi
dalle societa'
per finanziare l'erogazione
dei finanziamenti o
l'acquisto
dei crediti sono destinati ad investitori
qualificati ai
sensi
dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
2-septies. I soggetti di cui all'articolo 2,
comma 6, in aggiunta
agli
altri obblighi previsti dalla presente
legge, verificano la
correttezza
delle operazioni poste in essere
ai sensi del
comma
2-quater
e la conformita' delle stesse alla normativa applicabile.».
6-bis. L'articolo 8-bis del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e'
sostituito
dal seguente:
«Art. 8-bis.
- (Cancellazione di
segnalazioni dei ritardi
di
pagamento).
- 1. Entro dieci giorni dalla
ricezione della notifica
dell'avvenuta
regolarizzazione dei pagamenti, i gestori delle
banche
dati
provvedono ad integrare le segnalazioni relative a
ritardi di
pagamento
da parte delle persone fisiche o giuridiche
gia' inserite
nelle
banche dati stesse con la comunicazione dell'avvenuto pagamento
da
parte del creditore ricevente il pagamento,
che deve provvedere
alla
richiesta entro e
non oltre quindici
giorni dall'avvenuto
pagamento.
2. Le segnalazioni gia' registrate e
regolarizzate, se relative al
mancato
pagamento di rate mensili di numero inferiore a
tre o di
un'unica rata
trimestrale, devono essere
aggiornate secondo le
medesime
modalita' di cui al comma 1.
3. Qualora vi sia un
ritardo di pagamento
di una rata
e la
regolarizzazione
della stessa avvenga entro i successivi sessanta
giorni, le
segnalazioni riferite a tale ritardo
devono essere
cancellate trascorsi
i successivi sei
mesi dall'avvenuta
regolarizzazione.
4. Per le segnalazioni successive di ritardi
di pagamento relativi
alle
medesime persone fisiche o giuridiche, anche per crediti diversi
anche
se regolarizzate, si applica la normativa vigente».
7. L'articolo 11, comma 3-quater, del
decreto-legge 23 dicembre
2013,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014,
n. 9, e' abrogato.
7-bis. All'articolo 37 del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89,
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «entro
sessanta giorni dalla
data
di entrata in vigore della legge di conversione
del presente
decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2014»;
b) al comma 7-bis, terzo
periodo, sono aggiunte,
in fine, le
seguenti
parole: «, nonche' le disposizioni
di cui all'articolo
7
della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, e all'articolo
67 del regio
decreto
16 marzo 1942, n. 267».
7-ter. Per le regioni che alla data di
entrata in vigore
della
legge
di conversione del presente decreto si trovano nelle condizioni
di
cui all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), del decreto-legge 29
novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio
2009, n. 2, le disposizioni di cui al
medesimo comma 3-ter
non
si applicano relativamente
ai debiti riferiti
a fatture o
richieste
equivalenti di pagamento emesse a decorrere dal
trentesimo
giorno
successivo a quello di entrata
in vigore della
legge di
conversione
del presente decreto.
Art. 22 bis
Semplificazioni nelle operazioni
promozionali
1. All'articolo 6, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del
Presidente
della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, dopo la lettera
c)
e' inserita la seguente:
«c-bis) le manifestazioni nelle quali, a
fronte di una determinata
spesa,
con o senza soglia d'ingresso, i premi
sono costituiti da
buoni
da utilizzare su una
spesa successiva nel medesimo punto
vendita
che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente
parte
della stessa insegna o ditta».
Art. 22 ter
Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201
All'articolo 31, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre
2011, n.
201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «solo qualora vi sia
la
necessita' di garantire la tutela della
salute, dei lavoratori,
dell'ambiente,
ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni
culturali».
Art. 22 quater
Misure a
favore del credito
per le imprese
sottoposte a
commissariamento straordinario e per la
realizzazione del piano
delle misure e delle attivita' di tutela
ambientale e sanitaria
1. All'articolo 12, comma 5, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n.
125,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche a prescindere
dalla predisposizione dei
piani di cui
al periodo precedente,
l'impresa
commissariata di cui all'articolo 1, comma
1, del citato
decreto-legge n.
61 del 2013,
puo' contrarre finanziamenti,
prededucibili
a norma dell'articolo 111 del regio
decreto 16 marzo
1942,
n. 267, funzionali a porre in essere le misure e le
attivita'
di
tutela ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione
dell'esercizio
dell'impresa e alla gestione del relativo
patrimonio.
La
funzionalita' di cui al
periodo precedente e'
attestata dal
Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare,
sentito
il Ministro dello sviluppo
economico, relativamente alle
misure
e alle attivita' di tutela ambientale e sanitaria. In caso di
finanziamenti funzionali
alla continuazione dell'esercizio
dell'impresa
e alla gestione del relativo patrimonio,
l'attestazione
e'
di competenza del Ministro dello sviluppo
economico, sentito il
Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare.
L'attestazione puo'
riguardare anche finanziamenti individuati
soltanto
per tipologia, entita' e condizioni essenziali, sebbene non
ancora
oggetto di trattative».
2.
All'articolo 1 del
decreto-legge 4 giugno
2013, n. 61,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, il
comma
11-quinquies e' sostituito dal seguente:
«11-quinquies. Qualora sia necessario ai
fini dell'attuazione e
della
realizzazione del piano delle misure
e delle attivita'
di
tutela ambientale
e sanitaria dell'impresa soggetta
a
commissariamento, non
oltre l'anno 2014,
il giudice procedente
trasferisce
all'impresa commissariata, su richiesta
del commissario
straordinario,
le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di
quanto costituisce
oggetto di sequestro,
anche in relazione
a
procedimenti
penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi
all'attuazione
dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del
titolare
dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma
societaria,
a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei
rispettivi
soci o amministratori, che abbiano esercitato attivita' di
direzione e
coordinamento sull'impresa commissariata
prima del
commissariamento.
In caso di impresa esercitata in
forma societaria
le
predette somme devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione
di
aumento di capitale, ovvero in conto futuro
aumento di capitale
nel
caso in cui il
trasferimento avvenga prima
dell'aumento di
capitale
di cui al comma 11-bis. Tutte le attivita'
di esecuzione
funzionali al
trasferimento, ivi comprese
quelle relative alla
liquidazione
di titoli e valori esistenti in conti
deposito titoli,
vengono
svolte da Equitalia Giustizia S.p.A. quale
gestore ex lege
del
Fondo unico giustizia.
Il sequestro penale
sulle somme si
converte
in sequestro delle azioni o delle quote che sono emesse; nel
caso
di trasferimento delle somme sequestrate prima
dell'aumento di
capitale,
in sequestro del credito a titolo di
futuro aumento di
capitale. Le
azioni o quote
di nuova emissione
devono essere
intestate
al Fondo unico giustizia e, per esso, al
gestore ex lege
Equitalia
Giustizia S.p.A. Le attivita' poste in essere da Equitalia
Giustizia S.p.A.
devono svolgersi sulla
base delle indicazioni
fornite
dall'autorita' giurisdizionale procedente».
3.
All'articolo 2 del
decreto-legge 4 giugno
2013, n. 61,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo
il
comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In relazione al
commissariamento dell'ILVA S.p.A.,
gli
interventi
previsti dal piano di cui all'articolo 1,
comma 5, sono
dichiarati indifferibili, urgenti
e di pubblica
utilita' e
costituiscono
varianti ai piani urbanistici. Il
sub commissario di
cui
all'articolo 1, comma 1, dispone, coordina ed e' responsabile in
via
esclusiva dell'attuazione degli interventi
previsti dal citato
piano,
anche ai sensi dell'articolo 1, commi 8, 9, 9-bis e 10. Il sub
commissario
definisce, d'intesa con il commissario straordinario, la
propria
struttura, le relative modalita'
operative e il
programma
annuale
delle risorse finanziarie
necessarie per far
fronte agli
interventi
previsti dal piano
di cui all'articolo
1, comma 5,
aggiornandolo
ogni trimestre e con rendicontazione delle spese e
degli
impegni di spesa; dispone altresi' i pagamenti con le
risorse
rese
disponibili dal commissario straordinario.
1-ter. Per l'attuazione degli interventi
previsti dal piano di cui
all'articolo
1, comma 5, il procedimento di cui all'articolo 1, comma
9,
e' avviato su proposta del sub commissario di cui all'articolo 1,
comma
1, entro quindici giorni dalla
disponibilita' dei relativi
progetti.
I termini per l'espressione dei pareri, visti e
nulla-osta
relativi
agli interventi previsti per l'attuazione
del detto piano
devono
essere resi dalle amministrazioni o
enti competenti entro
venti
giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in
caso
di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si
intendono
acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d'impatto
ambientale e
per i pareri
in materia di
tutela sanitaria e
paesaggistica,
restano ferme le previsioni del citato
articolo 1,
comma
9».
4.
All'articolo 2 del
decreto-legge 4 giugno
2013, n. 61,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo
il
comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
«3-ter. Per l'osservanza del piano di cui
all'articolo 1, comma 5,
nei
termini ivi previsti, si intende che, trattandosi di
un numero
elevato
di prescrizioni con interconnessioni critiche,
entro il 31
luglio
2015 sia attuato almeno l'80 per cento delle
prescrizioni in
scadenza
a quella data. Entro il 31 dicembre 2015,
il commissario
straordinario
presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio
e del mare e all'ISPRA una
relazione sulla osservanza
delle
prescrizioni del piano di cui al
primo periodo. Rimane
il
termine
ultimo gia' previsto del 4 agosto 2016
per l'attuazione di
tutte le
altre prescrizioni, fatto
salvo il termine
per
l'applicazione
della decisione 2012/135/UE della Commissione, del 28
febbraio
2012, relativa alle conclusioni
sulle migliori tecniche
disponibili
(BAT) per la produzione di ferro ed acciaio».
5.
La Batteria 11
di cui al
punto 16.l) della
parte II
dell'Allegato
al piano delle misure e
delle attivita' di
tutela
ambientale
e sanitario, approvato con decreto
del Presidente del
Consiglio
dei ministri 14 marzo
2014, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale
n. 105 dell'8 maggio 2014, adottato a
norma dell'articolo
1,
commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 89,
deve essere
messa
fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all'entrata
in esercizio
della Batteria 9 e della
relativa torre per lo
spegnimento
del coke, doccia 5, devono essere
avviate entro e non
oltre
il 30 giugno 2016. Il
riavvio dell'impianto dovra'
essere
valutato
dall'Autorita' competente sulla base di
apposita richiesta
di
ILVA S.p.A. nell'ambito della
verifica sull'adempimento delle
prescrizioni.
6. L'AFO/5 di cui al punto 16.n) della
parte II
dell'Allegato al
piano delle
misure e delle
attivita' di tutela
ambientale e
sanitaria, approvato
con il citato
decreto del Presidente
del
Consiglio
dei ministri del 14 marzo 2014, deve essere
messo fuori
produzione e
le procedure per lo spegnimento,
all'entrata in
esercizio
dell'AFO/1, devono essere avviate entro e non oltre il 30
giugno 2015.
Il riavvio dell'impianto
dovra' essere valutato
dall'Autorita'
competente sulla base di apposita
richiesta di ILVA
S.p.A. nell'ambito
della verifica sull'adempimento delle
prescrizioni.
Art. 22 quinquies
Regime fiscale delle
operazioni di raccolta effettuate dalla
Cassa
depositi e prestiti S.p.A.
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30
settembre 2003, n.
269,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 24, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Gli
interessi
e gli altri proventi dei buoni fruttiferi postali e
degli
altri
titoli emessi ai sensi
del comma 7,
lettera a), con le
caratteristiche
autorizzate e nei limiti di
emissione previsti con
decreto
del direttore generale del Tesoro, sono
soggetti al regime
dell'imposta
sostitutiva delle imposte
sui redditi nella
misura
applicabile ai
titoli di cui
all'articolo 31 del
decreto del
Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»;
b) il comma 25 e' sostituito dal seguente:
«25. Fatto salvo quanto previsto dal
comma 24 per
la gestione
separata
e da altre disposizioni specificatamente vigenti per quanto
rientra
nella medesima gestione, alla
Cassa depositi e
prestiti
S.p.A.
si applicano le disposizioni in materia di imposta sul reddito
delle
societa', imposta regionale sulle attivita' produttive, imposte
di
registro, di bollo, ipotecaria e catastale, imposta sostitutiva di
cui
agli articoli 15 e seguenti del decreto
del Presidente della
Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, nonche' quelle
concernenti le
altre
imposte dirette e indirette previste per le banche. Le ritenute
di
cui all'articolo 26, comma 2, del
decreto del Presidente
della
Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, nonche' l'imposta
sul reddito
delle
societa' e l'imposta regionale
sulle attivita' produttive,
dovute
sia a titolo di saldo che di acconto dalla
Cassa depositi e
prestiti
S.p.A., sono riscosse mediante versamento in
Tesoreria con
imputazione ai
competenti capitoli dello
stato di previsione
dell'entrata».
2.
L'attuazione del presente
articolo e' subordinata
all'autorizzazione
della Commissione europea ai sensi dell'articolo
108,
paragrafo3 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
Art. 23
Riduzione delle bollette
elettriche a favore dei clienti
forniti in
media e bassa tensione
1. Al fine di pervenire a una piu' equa
distribuzione degli oneri
tariffari
fra le diverse categorie di consumatori elettrici, i minori
oneri
per l'utenza derivanti dagli articoli da 24 a 30 del
presente
decreto-legge, laddove
abbiano effetti su
specifiche componenti
tariffarie,
sono destinati alla riduzione delle tariffe
elettriche
dei
clienti di energia elettrica in media tensione
e di quelli
in
bassa
tensione con potenza disponibile
superiore a 16,5
kW,
diversi
dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica.
2. Alla stessa finalita' sono destinati
i minori
oneri tariffari
conseguenti
dall'attuazione dell'articolo 1, commi
da 3 a
5, del
decreto-legge
23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni,
in
legge 21 febbraio 2014 n. 9.
3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di
conversione
del presente decreto-legge, l'Autorita'
per l'energia
elettrica, il
gas e il
sistema idrico adotta
i provvedimenti
necessari
ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, garantendo che i
medesimi benefici
siano ripartiti in
modo proporzionale tra i
soggetti
che ne hanno diritto e assicurando che i
benefici previsti
agli
stessi commi 1 e 2
non siano cumulabili
a regime con le
agevolazioni in
materia di oneri
generali di sistema,
di cui
all'articolo
39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
3-bis. Fino all'entrata in operativita'
dell'elettrodotto 380 kV
"Sorgente-Rizziconi"
tra la Sicilia e il Continente e
degli altri
interventi
finalizzati al significativo incremento della capacita' di
interconnessione tra
la rete elettrica
siciliana e quella
peninsulare,
le unita' di
produzione di energia
elettrica, con
esclusione di
quelle rinnovabili non
programmabili, di potenza
superiore
a 50
MW ubicate in
Sicilia sono considerate
risorse
essenziali
per la sicurezza del sistema elettrico ed hanno
l'obbligo
di
offerta sul mercato del giorno prima. Le modalita' di
offerta e
remunerazione
di tali unita' sono
definite o ridefinite
e rese
pubbliche
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico,
entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della
legge
di conversione del presente decreto, seguendo
il criterio di
puntuale
riconoscimento per singola
unita' produttiva dei
costi
variabili e
dei costi fissi
di natura operativa
e di equa
remunerazione del
capitale residuo investito
riconducibile alle
stesse
unita', in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il
sistema
elettrico. In attesa di una riforma organica della disciplina
degli sbilanciamenti nell'ambito
del mercato dei
servizi di
dispacciamento,
l'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas e il
sistema
idrico procede entro sessanta giorni a rimuovere le macrozone
Sicilia
e Sardegna.
Art. 24
Disposizioni in materia di esenzione da
corrispettivi e oneri del
sistema elettrico per reti
interne e sistemi efficienti di produzione
e consumo
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i
corrispettivi tariffari a
copertura
degli oneri generali di sistema di
cui all'articolo 3,
comma
11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri
ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 14 novembre
2003,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2003,
n. 368, sono determinati
facendo esclusivo riferimento
al
consumo
di energia elettrica
dei clienti finali
o a parametri
relativi
al punto di connessione dei medesimi clienti
finali, fatto
salvo
quanto disposto ai commi 2, 3, 4,
5, 6 e
7 del presente
articolo.
2. Per le reti interne di utenza di cui
all'articolo 33 della legge
23
luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i sistemi
di
cui
al secondo periodo del comma 2
dell'articolo 10 del
decreto
legislativo
30 maggio 2008, n.
115, e successive
modificazioni,
nonche'
per i sistemi efficienti di utenza di
cui al comma
1 del
medesimo
articolo 10, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014,
i
corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al
comma 1,
limitatamente alle parti
variabili, si applicano
sull'energia
elettrica consumata e non
prelevata dalla rete,
in
misura
pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti
sull'energia
prelevata dalla rete.
3.
Per i sistemi
efficienti di utenza,
di cui al
comma 1
dell'articolo
10 del decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. 115, e
successive
modificazioni, entrati in esercizio dopo
il 31 dicembre
2014,
i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di
cui
al comma 1, limitatamente alle parti
variabili, si applicano
sull'energia
elettrica consumata e non
prelevata dalla rete,
in
misura
pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti
sull'energia
prelevata dalla rete.
4. Al
fine di non
ridurre l'entita' complessiva
dei consumi
soggetti
al pagamento degli oneri di cui al comma 1, le quote di cui
al
comma 3 possono essere aggiornate con decreti del Ministro
dello
sviluppo
economico sulla base dei seguenti criteri:
a) il primo
aggiornamento puo' essere
effettuato entro il 30
settembre
2015 e
gli eventuali successivi
aggiornamenti possono
essere
effettuati con cadenza biennale a decorrere dal primo;
b) le nuove
quote si applicano
agli impianti che
entrano in
esercizio
a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a
quello di
entrata
in vigore del pertinente decreto;
c) le nuove quote non possono essere incrementate
ogni volta di
piu'
di 2,5 punti percentuali rispetto a quelle previgenti.
5. Per il raggiungimento delle finalita' di
cui ai commi 2
e 3,
l'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas
e il sistema
idrico
adotta i
provvedimenti necessari alla
misurazione dell'energia
consumata
e non prelevata dalla rete.
6. In via transitoria, per l'anno 2015,
l'Autorita' per l'energia
elettrica,
il gas e il sistema idrico definisce,
per le reti
e i
sistemi
di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile misurare
l'energia
consumata e non
prelevata dalla rete,
un sistema di
maggiorazioni
delle parti fisse dei corrispettivi posti
a copertura
degli
oneri generali di sistema, di
effetto stimato equivalente
a
quanto
previsto ai medesimi commi 2 e 3.
Il medesimo sistema
e'
applicabile, anche
successivamente al 2015,
laddove le quote
applicate
siano inferiori al 10 per cento.
7.
Sono fatti salvi
gli effetti dei
provvedimenti adottati
dall'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in
attuazione
dell'articolo 33 della legge 23
luglio 2009, n.
99, e
successive
modificazioni, e dell'articolo 10 del decreto
legislativo
30
maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, per
le parti
compatibili
con le disposizioni dei precedenti commi.
8.
I corrispettivi tariffari
di trasmissione, misure
e
distribuzione dell'energia
elettrica sono determinati
facendo
riferimento,
per le parti fisse, a parametri
relativi al punto
di
connessione
dei clienti finali e, per le parti variabili, all'energia
elettrica
prelevata tramite il medesimo punto.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo
non si applicano
agli
impianti a fonti rinnovabili di
cui all'articolo 25-bis
di
potenza
non superiore a 20 kW».
Art. 25
Modalita' di copertura di
oneri sostenuti dal Gestore
dei Servizi
Energetici GSE S.p.A.
1. Gli oneri sostenuti dal GSE per lo
svolgimento delle attivita'
di
gestione, di verifica e di controllo,
inerenti i meccanismi
di
incentivazione
e di sostegno, sono a carico dei
beneficiari delle
medesime
attivita', ivi incluse quelle in corso con
esclusione
degli
impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW.
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente
decreto-legge,
e successivamente ogni tre anni, il GSE
propone al
Ministro
dello sviluppo economico l'entita' delle
tariffe per le
attivita'
di cui al comma 1 da applicare a decorrere dal
1° gennaio
2015
e valide per un triennio. Le tariffe sono definite dal GSE sulla
base
dei costi, della programmazione e delle previsioni di
sviluppo
delle medesime
attivita'. La proposta
include le modalita'
di
pagamento
delle tariffe.
3. La proposta di tariffe di cui
al comma 2
e' approvata dal
Ministro
dello sviluppo economico con decreto da
adottare entro 60
giorni
dalla comunicazione.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica, il
gas e il sistema idrico
provvede
alle compensazioni ove necessario.
Art. 25 bis
Disposizioni urgenti in materia di
scambio sul posto
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge
di
conversione del presente decreto, con effetti
decorrenti dal 1°
gennaio
2015, l'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas
e il
sistema
idrico provvede alla revisione della disciplina dello scambio
sul
posto sulla base delle seguenti direttive:
a) la soglia di applicazione della disciplina
dello scambio sul
posto
e' elevata a 500 kW per gli impianti a
fonti rinnovabili che
entrano
in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatti salvi gli
obblighi
di officina elettrica;
b) per gli impianti a fonti rinnovabili di
potenza non superiore a
20
kW, ivi inclusi quelli gia' in esercizio al 1° gennaio 2015,
non
sono
applicati i corrispettivi di cui
all'articolo 24 sull'energia
elettrica
consumata e non prelevata dalla rete;
c) per gli impianti operanti
in regime di
scambio sul posto,
diversi
da quelli di cui alla lettera b)
del presente comma,
si
applica
l'articolo 24, comma 3.
Art. 26
Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricita' prodotta
da impianti fotovoltaici
1. Al fine di ottimizzare la gestione dei
tempi di raccolta
ed
erogazione
degli incentivi e favorire una migliore sostenibilita'
nella
politica di supporto alle
energie rinnovabili, le
tariffe
incentivanti sull'energia
elettrica prodotta da
impianti solari
fotovoltaici, riconosciute
in base all'articolo
7 del decreto
legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, e all'articolo
25, comma 10,
del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono erogate secondo le
modalita'
previste dal presente articolo.
2. A decorrere dal secondo semestre 2014,
il Gestore dei
servizi
energetici
S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui
al comma 1,
con
rate mensili costanti, in misura
pari al 90
per cento della
producibilita'
media annua stimata di ciascun
impianto, nell'anno
solare
di produzione ed effettua il
conguaglio, in relazione alla
produzione
effettiva, entro il 30 giugno dell'anno
successivo. Le
modalita'
operative sono definite dal GSE entro quindici giorni dalla
pubblicazione
del presente decreto
e approvate con
decreto del
Ministro
dello sviluppo economico.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la
tariffa incentivante per
l'energia
prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200
kW
e' rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di
una delle
seguenti
opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014:
a) la tariffa e' erogata per un periodo
di 24 anni,
decorrente
dall'entrata
in esercizio degli impianti,
ed e' conseguentemente
ricalcolata secondo
la percentuale di
riduzione indicata nella
tabella
di cui all'allegato 2 al presente decreto;
b) fermo restando il periodo di erogazione
ventennale, la tariffa
e' rimodulata
prevedendo un primo
periodo di fruizione
di un
incentivo
ridotto rispetto all'attuale
e un secondo
periodo di
fruizione di
un incentivo incrementato
in ugual misura.
Le
percentuali
di rimodulazione sono stabilite con decreto del
Ministro
dello sviluppo
economico, sentita l'Autorita'
per l'energia
elettrica,
il gas e il sistema idrico, da emanare entro il 1ŗ ottobre
2014
in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi
titolo
all'opzione, un risparmio di
almeno 600 milioni
di euro
all'anno
per il periodo 2015-2019, rispetto
all'erogazione prevista
con
le tariffe vigenti;
c) fermo restando il periodo di erogazione
ventennale, la tariffa
e'
ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla
data
di entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua
del
periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantita':
1) 6 per cento per gli impianti aventi
potenza nominale superiore a
200
kW e fino alla potenza nominale di 500 kW;
2) 7 per cento per gli impianti aventi
potenza nominale superiore a
500
kW e fino alla potenza nominale di 900 kW;
3) 8 per cento per gli impianti aventi
potenza nominale superiore a
900
kW.
In assenza di comunicazione da parte
dell'operatore il GSE applica
l'opzione
di cui alla lettera c).
4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai
sensi del decreto del
Ministro
dello sviluppo economico 5 maggio 2011,
pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011,
e del decreto
del
Ministro
dello sviluppo economico 5 luglio 2012,
pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012,
le riduzioni di cui
all'allegato
2 al presente decreto si applicano alla sola
componente
incentivante,
calcolata secondo le modalita' di cui
all'articolo 5,
comma
1, secondo periodo, del medesimo decreto 5 luglio 2012.
5. Il beneficiario della tariffa incentivante
di cui ai commi 3 e 4
puo'
accedere a finanziamenti bancari per
un importo massimo
pari
alla
differenza tra l'incentivo gia' spettante al 31 dicembre 2014 e
l'incentivo
rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4.
Tali finanziamenti
possono
beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla
base
di apposite
convenzioni con il
sistema bancario, di
provvista
dedicata
o di garanzia concessa dalla
Cassa depositi e
prestiti
S.p.A.
(Cdp) a valere sui fondi di cui
al comma 7,
lettera a),
dell'articolo 5
del decreto-legge 30
settembre 2003, n.
269,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
L'esposizione
di Cdp e' garantita dallo Stato ai sensi
dell'articolo
1,
comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e
modalita'
stabiliti con decreto di
natura non regolamentare
del
Ministro
dell'economia e delle finanze.
6. Le regioni e gli enti locali adeguano,
ciascuno per la parte di
competenza e ove necessario,
alla durata dell'incentivo come
rimodulata
ai sensi del comma 3, lettera a), la
validita' temporale
dei
permessi rilasciati, comunque denominati, per
la costruzione e
l'esercizio degli
impianti fotovoltaici ricadenti
nel campo di
applicazione
del presente articolo.
7.
I soggetti beneficiari
di incentivi pluriennali,
comunque
denominati, per
la produzione di
energia elettrica da
fonti
rinnovabili
possono cedere una quota di detti incentivi, fino ad un
massimo
dell'80 per cento, ad un acquirente selezionato tra i primari
operatori
finanziari europei.
8. L'acquirente selezionato di cui al comma 7
subentra ai soggetti
beneficiari
nei diritti a percepire gli incentivi
pluriennali dal
soggetto
deputato all'erogazione degli stessi, salva
la prerogativa
dell'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di
esercitare annualmente,
anche avvalendosi del
soggetto deputato
all'erogazione
degli incentivi, l'opzione di acquisire tali diritti a
fronte
della corresponsione di un importo pari
alla rata annuale
costante, calcolata
sulla base di un tasso
di interesse T,
corrispondente
all'ammortamento finanziario del costo
sostenuto per
l'acquisto dei
diritti di un arco temporale
analogo a quello
riconosciuto
per la percezione degli incentivi.
9. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge
di conversione
del presente decreto,
l'Autorita' per l'energia
elettrica,
il gas e il sistema idrico,
con propri provvedimenti,
provvede
a:
a) stabilire le modalita' di selezione
dell'acquirente di cui al
comma
7 tramite procedura competitiva e non discriminatoria che abbia
come
principale criterio di scelta il minimo valore offerto del tasso
di
interesse T di cui al comma 8;
b) stabilire l'importo minimo, comunque non
inferiore a 30 miliardi
di
euro, che l'acquirente di cui al comma
7 rende complessivamente
disponibile
per l'acquisto delle quote di incentivi pluriennali;
c)
definire le condizioni,
le procedure e
le modalita' di
riscossione
da parte dell'acquirente di cui al comma
7 delle quote
degli
incentivi pluriennali acquistati
o, in alternativa,
degli
importi
annuali nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 8;
d) stabilire i criteri e le procedure
per determinare la
quota
annuale
costante di incentivi pluriennali che puo' essere oggetto di
cessione
da parte di ciascun soggetto beneficiario,
tenendo conto
anche
della tipologia e della localizzazione degli impianti;
e) definire le condizioni, le procedure ed
ogni altro parametro
utile per
disciplinare la cessione
delle quote di
incentivi
pluriennali
che deve essere attuata attraverso aste aggiudicate sulla
base
del tasso di sconto offerto, che non puo'
essere inferiore al
tasso
T riconosciuto all'acquirente, e nei
limiti di un
importo
massimo
destinato all'acquisto delle quote di
incentivi pluriennali
stabilito
per ciascuna asta;
f) stabilire per ciascuna asta le procedure
di partecipazione, il
tasso
di sconto minimo e l'importo massimo
destinato all'acquisto
delle
quote di incentivi pluriennali tenendo conto, nel caso le aste
siano
distinte sulla base della tipologia o
della dimensione degli
impianti,
delle connesse specificita' in
termini di numerosita',
costo
presunto del capitale e capacita' di
gestione di procedure
complesse;
g) definire ogni altro aspetto inerente la
procedura di selezione
dell'acquirente
e le
aste di acquisto
utile a massimizzare
la
partecipazione,
incluse forme di garanzia a condizione
che esse in
ogni
caso escludano l'intervento diretto o indiretto dello Stato.
10. L'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas
e il sistema
idrico,
nel rispetto di specifici
indirizzi emanati con
proprio
decreto
dal Ministro dello sviluppo
economico, destina l'eventuale
differenza tra
il costo annuale
degli incentivi
acquistati
dall'acquirente
di cui al comma 7 e l'importo annuale di cui al comma
8 a
riduzione della componente A3 degli oneri di sistema.
11. Il Governo provvede ad assumere ogni
iniziativa utile a dare
piena
esecuzione alle disposizioni del presente
articolo, inclusi
eventuali
accordi con il sistema bancario per semplificare il recesso
totale
o parziale dei soggetti beneficiari di
incentivi pluriennali
dai
contratti di finanziamento stipulati.
12. Alle quote di incentivi cedute ai sensi
delle disposizioni di
cui
al comma 9 non si applicano, a decorrere dalla data di cessione,
le
misure di rimodulazione di cui al comma 3.
13. L'efficacia delle disposizioni di cui ai
commi da 7 a
12 e'
subordinata
alla verifica da parte del
Ministero dell'economia e
delle
finanze della compatibilita' degli effetti
delle operazioni
sottostanti
sui saldi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli
impegni
assunti in sede europea.
Art. 27
Rimodulazione del sistema
tariffario dei dipendenti
del settore
elettrico
1. A decorrere dal
1° luglio 2014,
l'Autorita' per l'energia
elettrica e
il gas esclude
dall'applicazione dei corrispettivi
tariffari
gli oneri per lo sconto dipendenti previsti
dal Contratto
collettivo
nazionale di lavoro del settore elettrico.
Art. 28
Riduzione dei costi del
sistema elettrico per le isole
minori non
interconnesse
1. Nelle more dell'attuazione di quanto
previsto dall'articolo 1,
comma 6-octies,
del decreto-legge 23
dicembre 2013, n.
145,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n.
9,
con riferimento alla progressiva copertura
del fabbisogno delle
isole minori
non interconnesse attraverso
energia da fonti
rinnovabili,
l'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il
sistema
idrico,
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge,
adotta una revisione della regolazione
dei sistemi
elettrici
integrati insulari di cui
all'articolo 7 della
legge 9
gennaio
1991, n. 10, che sia basata esclusivamente su
criteri di
costi
efficienti e che sia di stimolo all'efficienza energetica nelle
attivita' di
distribuzione e consumo
finale di energia,
anche
valutando
soluzioni alternative alle esistenti
che migliorino la
sostenibilita'
economica ed ambientale del servizio.
1-bis. Il decreto ministeriale di
cui all'articolo 1,
comma
6-octies,
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e'
emanato entro
centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di
conversione
del presente decreto.
Art. 29
Rimodulazione del sistema
tariffario elettrico delle Ferrovie dello
Stato
1.
Il regime tariffario
speciale al consumo
di RFI - Rete
Ferroviaria
Italiana S.p.A. di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica
22 maggio 1963, n. 730, e' applicato a
decorrere dal 1°
gennaio
2015 ai soli consumi di energia elettrica impiegati
per i
trasporti
rientranti nel servizio universale e
per il settore del
trasporto
ferroviario delle merci. Con decreto
del Ministero dello
sviluppo
economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore
del presente
decreto-legge, sentite l'Autorita'
per l'energia
elettrica,
il gas e i servizi idrici e l'Autorita' per
i trasporti,
sono
definite le modalita' di individuazione dei consumi rilevanti ai
fini
dell'attuazione del regime. Il decreto
viene aggiornato con
cadenza
biennale, seguendo le medesime modalita' previste per la sua
adozione.
2.
Fino all'entrata in
operativita' delle modalita'
di
individuazione dei
consumi di cui al comma
1, la componente
tariffaria
compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime
tariffario
speciale di cui al medesimo comma 1,
e' ridotta sulla
parte
eccedente il quantitativo di 3300 GWh di un importo di
80
milioni di euro.
3. E' fatto divieto di
traslare i maggiori
oneri derivanti
dall'applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo
sui
prezzi
e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale e
del
trasporto ferroviario delle merci. La definizione dei pedaggi per
l'uso
dell'infrastruttura ferroviaria non rientranti
nel servizio
universale
e nel trasporto ferroviario delle merci
tiene conto dei
maggiori
costi di gestione derivanti dalle disposizioni del presente
articolo
secondo un criterio di gradualita'
valido per il
primo
triennio,
in misura non superiore al 50 per cento nell'anno 2015, non
superiore
al 70 per cento nell'anno 2016 e all'80 per cento nell'anno
2017. L'Autorita'
per i trasporti
vigila sull'osservanza delle
disposizioni
di cui al primo periodo, anche mediante
accertamenti a
campione,
e sulla corretta applicazione della norma sul mercato.
Art. 30
Semplificazione amministrativa e
di regolazione a
favore di
interventi
di efficienza energetica
del sistema elettrico
e
impianti a fonti rinnovabili
01. Al comma 5 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 3 marzo
2011,
n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «fonti rinnovabili» sono
inserite le seguenti:
«,
ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua
calda
e aria o di sola acqua calda con esclusione
delle pompe di
calore
geotermiche,»;
b) dopo le parole: «diversi da quelli di cui
ai commi da 1 a 4» e
prima
delle parole: «, realizzati
negli edifici esistenti»
sono
inserite
le seguenti: «e dagli interventi di installazione di
pompe
di
calore geotermiche,».
1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28 e'
inserito
il seguente:
«Art. 7-bis.
Semplificazione
delle procedure autorizzative per la realizzazione di
interventi di efficienza energetica e
piccoli impianti a
fonti
rinnovabili.
1. Dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per
la realizzazione, la
connessione
e l'esercizio degli impianti di produzione
di energia
elettrica
da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11
dell'articolo 6
e la comunicazione
per l'installazione e
l'esercizio di
unita' di microcogenerazione, come
definite
dall'articolo
2, comma 1, lettera e),
del decreto legislativo
8
febbraio
2007, n. 20, disciplinata dal comma
20 dell'articolo 27
della
legge 23 luglio 2009, n. 99, sono effettuate
utilizzando un
modello unico
approvato dal Ministro
dello sviluppo economico,
sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
ed il sistema
idrico,
che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni,
dai
gestori di rete e dal GSE SpA. Con riferimento alle comunicazioni
di
competenza del Comune, di cui agli articoli
6, comma 11,
e 7,
commi
1, 2 e 5, il modulo contiene esclusivamente:
a) i dati anagrafici del proprietario o di
chi abbia titolo per
presentare la comunicazione, l'indirizzo
dell'immobile e la
descrizione
sommaria dell'intervento;
b) la dichiarazione del proprietario di
essere in possesso della
documentazione rilasciata
dal progettista circa
la conformita'
dell'intervento
alla regola d'arte e alle normative di settore.
2. Le dichiarazioni contenute nella
comunicazione di cui al comma 1
sono
rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le
autorita'
competenti
effettuano i controlli sulla
veridicita' delle predette
dichiarazioni,
applicando le sanzioni previste dall'articolo
76 del
medesimo
decreto.
3. Nei casi in cui sia necessario acquisire
atti amministrativi di
assenso,
comunque denominati, l'interessato puo':
a) allegarli alla comunicazione di cui al
comma 1, ovvero:
b) richiedere allo sportello unico per
l'edilizia di acquisirli
d'ufficio,
allegando la documentazione strettamente
necessaria allo
scopo. In
tale caso, il Comune provvede
entro il termine
di
quarantacinque giorni
dalla presentazione della
comunicazione,
decorsi
inutilmente i quali si applica l'articolo
20, comma 5-bis,
del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380.
L'inizio
dei lavori e' sospeso fino all'acquisizione dei
medesimi
atti.
Lo sportello unico per
l'edilizia comunica tempestivamente
all'interessato
l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso.
4. I soggetti destinatari della comunicazione
resa con il modello
unico
di cui al comma 1 non possono
richiedere documentazione
aggiuntiva.
5. Ferme restando le disposizioni tributarie
in materia di accisa
sull'energia elettrica,
l'installazione di impianti
solari
fotovoltaici
e termici con le modalita' di cui all'articolo 11, comma
3,
del decreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici non ricadenti
fra
quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b)
e c), del
decreto
legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, non
e' subordinata
all'acquisizione di
atti amministrativi di
assenso, comunque
denominati.».
1-bis. All'articolo 1-sexies, comma
1, del decreto-legge
29
agosto
2003, n. 239, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27
ottobre
2003, n. 290, dopo le parole: "costituendo titolo a costruire
e
ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi" sono inserite
le
seguenti: "e ad attraversare i beni demaniali".:
a) al comma 1, dopo le parole: «costituendo
titolo a costruire e ad
esercire
tali infrastrutture, opere o interventi»
sono inserite le
seguenti:
«e ad attraversare i beni demaniali»;
1-ter.
All'articolo 1-sexies, comma
3, quarto periodo,
del
decreto-legge
29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni,
dalla
legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo le parole:
«la misura di
salvaguardia
perde efficacia decorsi
tre anni dalla
data della
comunicazione
dell'avvio del procedimento» sono aggiunte le seguenti:
«,
salvo il caso in cui il Ministero dello
sviluppo economico ne
disponga,
per una sola volta, la proroga di un anno per
sopravvenute
esigenze
istruttorie».
1-quater. All'articolo 1-sexies, comma
4-sexies, del decreto-legge
29
agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre
2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: «e
che utilizzino il
medesimo
tracciato»
fino a: «40 metri lineari» sono sostituite dalle seguenti:
«, ovvero
metri lineari 3.000
qualora non ricadenti,
neppure
parzialmente,
in aree naturali protette, e che utilizzino il medesimo
tracciato,
ovvero se ne discostino
per un massimo
di 60 metri
lineari»;
b) al terzo periodo, le parole:
«piu' del 20
per cento» sono
sostituite
dalle seguenti: «piu' del 30 per cento».
2. Dopo l'articolo 8 del citato decreto
legislativo n. 28 del 2011
e'
inserito il seguente:
«Art. 8-bis.
Regimi di autorizzazione per la
produzione di biometano
1. Ferme restando le disposizioni tributarie
in materia di accisa
sul gas
naturale, per l'autorizzazione alla
costruzione e
all'esercizio
degli impianti di produzione
di biometano e
delle
relative
opere di modifica, ivi incluse le opere e le
infrastrutture
connesse,
si applicano le procedure di cui agli articoli
5 e 6. A
tali
fini si utilizza:
a) la procedura abilitativa semplificata
per i nuovi impianti di
capacita'
produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21, comma
2, non superiore a 500 standard metri
cubi/ora, nonche' per le
opere
di modifica e per
gli interventi di
parziale o completa
riconversione
alla produzione di biometano di impianti di
produzione
di
energia elettrica alimentati a biogas,
gas di discarica,
gas
residuati
dai processi di depurazione, che non comportano
aumento e
variazione
delle matrici biologiche in ingresso;
b) l'autorizzazione unica nei casi diversi
da quelli di cui alla
lettera
a).
2. Nel comma 4-bis dell'articolo 12
del decreto legislativo
29
dicembre
2003 n. 387, dopo la parola «biomassa,
sono inserite le
seguenti:
«, ivi inclusi gli impianti a biogas
e gli impianti
per
produzione
di biometano di nuova costruzione,».
2-bis. All'articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo n. 28
del
2011, dopo le parole: «le regioni
prevedono» sono inserite
le
seguenti:
«, entro e non oltre il 31 ottobre 2014,».
2-ter. All'articolo 20, comma 1, del decreto
legislativo n. 28 del
2011,
le parole: «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro e non oltre
il
31 ottobre 2014».
2-quater. All'articolo 33, comma 5, del
decreto legislativo n. 28
del
2011, dopo le parole: «a partire da rifiuti» sono
inserite le
seguenti:
«, compreso il gas di discarica,».
2-quinquies. All'articolo 8, comma 1, secondo
periodo, del decreto
legislativo
19 agosto 2005, n. 192, dopo le parole: «non sono dovuti
in
caso di» sono inserite le seguenti: «installazione di
pompa di
calore
avente potenza termica non superiore a 15 kW e di».
2-sexies. Dopo il comma 5 dell'articolo 271
del decreto legislativo
3
aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Per gli impianti
e le attivita' degli
stabilimenti a
tecnologia
avanzata nella produzione di
biocarburanti, al fine
di
assicurare
la tutela della
salute e dell'ambiente, il
Ministro
dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare, sentito il
Ministro
della salute, adotta entro diciotto
mesi dalla data
di
entrata
in vigore della presente disposizione, nel rispetto di quanto
previsto
dalla normativa europea, apposite linee
guida recanti i
criteri
per la fissazione dei
valori limite di
emissione degli
impianti di
bioraffinazione, quale parametro
vincolante di
valutazione
da parte delle autorita' competenti.
5-ter. Nelle more dell'adozione delle linee
guida di cui al comma
5-bis,
gli impianti di bioraffinazione devono applicare le migliori
tecniche
disponibili, rispettare i limiti
massimi previsti dalla
normativa
nazionale applicabile in materia di tutela
della qualita'
dell'aria,
di qualita' ambientale e di emissioni in atmosfera».
2-septies. Al comma 16 dell'articolo 271 del
decreto legislativo n.
152
del 2006 sono premesse le seguenti parole: «Fermo quanto disposto
dai
commi 5-bis e 5-ter del presente articolo».
2-octies. All'articolo 11, comma 3,
del decreto legislativo
30
maggio
2008, n. 115, dopo le parole: «diametro non
superiore a 1
metro»
sono inserite le seguenti:
«di microcogeneratori ad
alto
rendimento,
come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.
20,».
2-novies. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 2 marzo
2012,
n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26
aprile
2012,
n. 44, le parole: «30
giugno 2014» sono
sostituite dalle
seguenti:
«31 dicembre 2014».
Art. 30 bis
Interventi urgenti
per la regolazione
delle gare d'ambito
per
l'affidamento del servizio di distribuzione
del gas naturale
1. All'articolo 15, comma 5, del
decreto legislativo 23
maggio
2000,
n. 164, e successive modificazioni, dopo le parole: «calcolato
nel
rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei
contratti»
sono
inserite le seguenti: «, purche' stipulati prima della data
di
entrata
in vigore del regolamento di cui al
decreto del Ministro
dello
sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni
e la
coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226,».
2. I termini di cui all'articolo 3, comma 1,
del regolamento di cui
al
decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i
rapporti
con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011,
n.
226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara,
sono
prorogati
di otto mesi per gli ambiti del primo raggruppamento di cui
all'allegato
1 dello stesso decreto, di sei mesi per gli
ambiti del
secondo,
terzo e quarto raggruppamento e di quattro
mesi per gli
ambiti
del quinto e sesto raggruppamento, in aggiunta
alle proroghe
di
cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n.
9.
3. Le proroghe di cui al comma 2 non si
applicano agli ambiti
di
cui
all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
4. La previsione di cui all'articolo 4, comma
5, del decreto-legge
21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
9
agosto
2013, n. 98, si applica al
superamento dei nuovi
termini
previsti
dal comma 2.
Art. 30 ter
Misure urgenti
di semplificazione per
l'utilizzo delle fonti
rinnovabili
nell'ambito della riconversione industriale
del
comparto bieticolo-saccarifero
1. All'articolo 29
del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono
apportate
le seguenti modificazioni:
a) al
comma 1, le
parole: «rivestono carattere
di interesse
nazionale
anche ai fini della definizione e del
perfezionamento dei
processi
autorizzativi e dell'effettiva entrata
in esercizio» sono
sostituite dalle
seguenti: «rivestono carattere
di interesse
strategico
e costituiscono una priorita' a carattere
nazionale in
considerazione
dei prevalenti profili di sviluppo economico
di tali
insediamenti
produttivi nonche' per la salvaguardia
dei territori
oggetto
degli interventi e dei livelli occupazionali»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I progetti di cui al comma 1 riguardano
la realizzazione di
iniziative
di riconversione industriale, prevalentemente nel settore
della
produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati
anche al
reimpiego dei lavoratori,
dipendenti delle imprese
saccarifere
italiane dismesse per effetto del regolamento
(CE) n.
320/2006
del Consiglio, del 20 febbraio 2006, in nuove
attivita' di
natura industriale.
Al fine di
garantire l'attuazione di
tali
progetti,
il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma
1,
del citato decreto-legge n. 2 del 2006, nel caso in cui i relativi
procedimenti
autorizzativi non risultino
ultimati e siano
decorsi
infruttuosamente
i termini di legge
per la conclusione
di tali
procedimenti,
nomina senza indugio, ai sensi dell'articolo
20 del
decreto-legge 29
novembre 2008, n.
185, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un
commissario ad
acta
per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale
sottoscritti
con il coordinamento del Comitato interministeriale, in
ottemperanza
alle direttive da quest'ultimo adottate. Al
commissario
non
spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; eventuali
rimborsi
di spese vive sono a carico delle risorse
destinate alla
realizzazione
dei progetti».
Art. 30 quater
Modifica all'articolo 11-bis del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35
1. All'articolo 11-bis, comma 1, del
decreto-legge 14 marzo 2005,
n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.
80,
al secondo periodo, dopo le parole: «a vantaggio dei consumatori
di
energia elettrica e gas»
sono inserite le
seguenti: «e del
servizio
idrico integrato».
Art. 30 quinquies
Modifica all'articolo 45 della legge 23
luglio 2009, n. 99
1. All'articolo 45, comma 2, della legge 23
luglio 2009, n. 99, le
parole:
«nonche' dalle attivita' di rigassificazione anche attraverso
impianti
fissi offshore» sono soppresse.
Art. 30 sexies
Disposizioni in materia di
biocarburanti
1. Con il decreto di cui all'articolo 1,
comma 15, quarto periodo,
del decreto-legge
23 dicembre 2013,
n. 145, convertito,
con
modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, da
emanare entro
il
15 settembre 2014, e' altresi' stabilita la quota minima di cui al
comma
139 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n.
244,
compresa
la sua ripartizione in
quote differenziate tra
diverse
tipologie
di biocarburanti, compresi quelli avanzati,
per gli anni
successivi
al 2015. Con le stesse modalita' si provvede a
effettuare
i
successivi aggiornamenti.
2. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, sentito
il
comitato
tecnico consultivo biocarburanti di cui
all'articolo 33,
comma
5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, da
emanare entro
il 15 novembre
2014, sono fissate
le sanzioni
amministrative
pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato
raggiungimento
degli obblighi stabiliti con il decreto
di cui al
comma
1 del presente articolo.
3. Il terzo periodo del
comma 2 dell'articolo
33 del decreto
legislativo
3 marzo 2011, n. 28,
e successive modificazioni, e'
soppresso».
Art. 31
(soppresso)
Art. 32
Garanzia dello Stato in
favore di SACE per operazioni non di mercato
1.
Al fine di
rafforzare il supporto
all'export e
all'internazionalizzazione delle
imprese, nonche' di
assicurare
certezza
e trasparenza al rapporto tra lo
Stato e Sace
S.p.A. in
materia
di assicurazione e garanzia
dei rischi non
di mercato,
all'articolo 6
del decreto-legge 30
settembre 2003, n.
269,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo
il comma 9, sono inseriti i seguenti:
«9-bis. La garanzia dello Stato per rischi
non di
mercato puo'
altresi'
operare in favore di Sace S.p.A.
rispetto ad operazioni
riguardanti settori
strategici per l'economia
italiana ovvero
societa'
di rilevante interesse nazionale
in termini di
livelli
occupazionali,
di entita' di fatturato o di ricadute per
il sistema
economico
produttivo del Paese, che sono in grado di
determinare in
capo
a Sace S.p.A. elevati rischi di concentrazione verso
singole
controparti,
gruppi di controparti connesse o paesi di
destinazione.
In
tal caso, la garanzia opera a
copertura di eventuali
perdite
eccedenti
determinate soglie e fino
ad un ammontare
massimo di
capacita',
compatibile con i limiti globali degli impegni
assumibili
in
garanzia. Tale garanzia
e' rilasciata a
prima domanda, con
rinuncia
all'azione di regresso su Sace S.p.A., e' onerosa e conforme
con
la normativa di riferimento dell'Unione
europea in materia
di
assicurazione
e garanzia per rischi non di
mercato. Su istanza
di
Sace
S.p.a., la garanzia e' rilasciata
con decreto del
Ministro
dell'economia
e delle finanze, tenuto
conto della dotazione
del
fondo, previo
parere dell'Istituto per
la vigilanza sulle
assicurazioni
(Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla
sussistenza
di
un elevato rischio di concentrazione e alla congruita' del premio
riconosciuto
allo Stato; il parere dell'Ivass e'
espresso entro 15
giorni dalla
relativa richiesta. E'
istituito nello stato
di
previsione
del Ministero dell'Economia e delle
Finanze un fondo
a
copertura
delle garanzie dello Stato concesse ai sensi della presente
disposizione,
con una dotazione iniziale di 100 milioni di
euro per
l'anno
2014. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente
riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma
6, del
decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66.
Tale fondo e'
ulteriormente
alimentato con i premi corrisposti da Sace S.p.A., che
a
tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva
riassegnazione. Con decreto del Presidente
del Consiglio
dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
di
concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, e'
definito
l'ambito
di applicazione della presente disposizione.
9-ter. Il Ministero dell'economia e delle
finanze stipula con Sace
S.p.A.
uno schema di
convenzione che disciplina
lo svolgimento
dell'attivita'
assicurativa per rischi non di mercato di cui ai commi
9 e
9-bis, e specificamente il funzionamento della garanzia di cui al
comma
9-bis, ivi inclusi i parametri per
la determinazione della
concentrazione
del rischio, la
ripartizione dei rischi
e delle
relative
remunerazioni, i criteri
di quantificazione del
premio
riconosciuto allo
Stato, nonche' il
livello minimo di
patrimonializzazione
che Sace S.p.A e' tenuta ad assicurare per poter
accedere
alla garanzia e i
relativi criteri di
misurazione. La
convenzione
ha una durata di dieci anni. Lo schema di convenzione e'
approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su
proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze.
Ai fini della
predisposizione dello
schema di convenzione, il
Ministero
dell'economia
e delle finanze puo' affidare a societa'
di provata
esperienza
e capacita' operativa nazionali ed estere un
incarico di
studio,
consulenza, valutazione e assistenza
operativa, nei limiti
delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
1-bis. Il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di
cui
al comma 1, capoverso 9-bis, ottavo
periodo, e' emanato
entro
sessanta
giorni dalla data di entrata
in vigore della
legge di
conversione
del presente decreto.
1-ter. Lo schema di convenzione di cui al
comma 1, capoverso 9-ter,
primo
periodo, e' stipulato entro sessanta
giorni dalla data
di
entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Lo schema di convenzione di cui
all'articolo 6, comma 9-ter, del
decreto-legge 30
settembre 2003, n.
269, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e' approvato
entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di
conversione
del presente decreto.
Art. 32 bis
Modifica al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,
n. 633
1. Il numero 16) del primo comma
dell'articolo 10 del decreto del
Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e
successive
modificazioni,
e' sostituito dal seguente:
«16) le prestazioni del servizio postale
universale, nonche' le
cessioni di
beni a queste
accessorie, effettuate dai
soggetti
obbligati
ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di
servizi
e le cessioni di beni ad esse accessorie, le
cui condizioni
siano
state negoziate individualmente».
2. La disposizione di cui al comma 1 si
applica a decorrere dalla
data
di entrata in vigore della legge di conversione
del presente
decreto.
Sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale
data
dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale
in
applicazione della norma di esenzione previgente.
Art. 33
Semplificazione e
razionalizzazione dei controlli della
Corte dei
conti
1. All'articolo 148 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267,
il
comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le sezioni regionali della
Corte
dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito
del controllo di
legittimita' e
regolarita' delle gestioni,
verificano il
funzionamento
dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole
contabili
e dell'equilibrio di bilancio di
ciascun ente locale.
A
tale
fine, il
sindaco, relativamente ai
comuni con popolazione
superiore
ai 15.000 abitanti,
o il presidente
della provincia,
avvalendosi
del direttore generale, quando presente, o del segretario
negli
enti in cui non e' prevista la figura del
direttore generale,
trasmette
annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte
dei
conti un referto sul sistema dei
controlli interni, adottato
sulla
base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie
della
Corte dei conti e sui controlli effettuati
nell'anno, entro
trenta giorni
dalla data di
entrata in vigore
della presente
disposizione;
il referto e', altresi', inviato
al presidente del
consiglio
comunale o provinciale.».
2. Al decreto-legge 10 ottobre 2012,
n. 174, convertito,
con
modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 2, le parole «Ogni
sei mesi» sono
sostituite
dalla
parola «annualmente» e le parole «nel semestre» sono sostituite
dalle
parole «nell'anno»;
2) il comma 6 e' sostituito dal
seguente: «6. Il presidente
della
regione trasmette ogni dodici mesi alla
Sezione regionale di
controllo
della Corte dei
conti una relazione
sul sistema dei
controlli
interni, adottata sulla base delle linee
guida deliberate
dalla
Sezione delle autonomie della Corte dei conti e
sui controlli
effettuati
nell'anno.»;
3) al comma 12 e' aggiunto il seguente
periodo: «Avverso le
delibere
della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti,
di
cui al presente comma, e' ammessa
l'impugnazione alle Sezioni
riunite
della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme
e i
termini di cui all'articolo
243-quater, comma 5,
del decreto
legislativo
18 agosto 2000, n. 267.»;
b) all'articolo 6, comma 4, le parole da:
«In presenza» fino a:
«delle
norme» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di prevenire o
risolvere
contrasti interpretativi».
3. All'articolo 13 della legge 6 luglio 2012,
n. 96 sono apportate
le
seguenti modificazioni:
a) alla lettera c) del comma 6 e' aggiunto
il seguente periodo:
«gli
obblighi di controllo, attribuiti alla
Sezione regionale di
controllo
della Corte dei
conti, si riferiscono
ai comuni con
popolazione
superiore a 30.000 abitanti;»;
b) al
comma 7, dopo
la parola: «liste»,
sono aggiunte le
seguenti: «per
i comuni con
popolazione superiore a
30.000
abitanti.».
4. All'articolo 5 del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123,
sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Gli atti di cui al
comma
2, lettera a), soggetti al controllo preventivo di legittimita'
da
parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della
legge
14 gennaio 1994, n.
20, sono inviati
dalle amministrazioni
contestualmente
agli Uffici di controllo, per
l'effettuazione del
controllo
preventivo di regolarita' contabile, e
agli uffici della
Corte
dei conti competenti per
l'effettuazione del controllo
di
legittimita'.
Gli atti soggetti al controllo
preventivo di cui al
comma
2, lettere b), c), d), e), f), g) e g-bis), sono inviati
agli
Uffici
di controllo per il controllo di regolarita' amministrativa e
contabile.»
Art. 34
Abrogazioni e invarianza
finanziaria
1. Con decorrenza 1 gennaio 2015 sono
abrogati:
a) Il comma 6 dell'articolo 33 della legge
23 luglio 2009, n. 99,
e
successive modificazioni;
b) il primo periodo del comma 2
dell'articolo 10 del
decreto
legislativo
30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni;
c) i commi 1, 2, 3, 4 e
6 dell'articolo 10
del decreto del
Ministro
dello sviluppo economico 5 luglio 2012,
pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;
d) i commi 2, 3, 4, 5 e
6 dell'articolo 21 del decreto
del
Ministro
dello sviluppo economico 6 luglio 2012,
pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;
e) il secondo periodo del comma 5-sexies
dell'articolo 33 del
decreto
legislativo 3 marzo 2011 n. 28;
f) il decreto del Ministro dello sviluppo
economico 11 dicembre
2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2014;
g)
l'articolo 17 del
decreto del Ministro
dello sviluppo
economico
28 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1
del
2 gennaio 2013.
1-bis. Al comma 1-bis
dell'articolo 3 della
tariffa, parte
prima,
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,
n. 642, dopo le
parole: «estratti, copie
e simili» sono
aggiunte le
seguenti: «, con
esclusione delle istanze
di cui
all'articolo
3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza
sociale 24 marzo 1994, n. 379, presentate
ai fini della
percezione
dell'indennita' prevista dall'articolo 1, comma
3, della
legge
18 febbraio 1992, n. 162».
2. Dall'applicazione degli articoli da 23 a
30 non devono derivare
nuovi
o maggiori oneri a carico
del bilancio dello
Stato e le
Amministrazioni interessate
provvedono con le
risorse umane,
finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 34 bis
Disposizioni
interpretative
1. Al fine di favorire l'accesso al
mercato dei prodotti
della
pesca
in condizioni di equita' senza alterazioni
della concorrenza,
conformemente
ai principi della normativa europea vigente in materia,
le
disposizioni di cui all'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge
2
marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26
aprile
2012, n. 44, si interpretano nel senso di ricomprendere anche
la
pesca professionale in acque interne e lagunari.
Art. 35
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno
successivo a
quello della
sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in
legge.
Allegato
omissis